Posta Elettronica Certificata (PEC) obbligatoria per le società entro il 29 novembre 2011
Entro il prossimo 29 novembre tutte le società dovranno comunicare il proprio domicilio di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle imprese, così come disposto dall’art. 16 della legge n. 2 del 28.1.2009 di conversione del D.L. 185/2008.
La casella di Posta Elettronica Certificata, infatti, è considerata il domicilio elettronico dell’impresa e dovrà essere attiva e rinnovata regolarmente.
In caso di tardivo o omesso deposito sarà applicata la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c.
L’adempimento è completamente gratuito poiché è esente sia dall’imposta di bollo sia dai diritti di segreteria ed, inoltre, non viene assoggettato al pagamento della tariffa normalmente dovuta per l’invio delle pratiche telematiche.
Sono possibili due procedure per effettuare la denuncia al Registro imprese:
- la pratica semplice, compilabile direttamente sul sito www.registroimprese.it
- la pratica ComUnica/Starweb (per la cui corretta predisposizione si rimanda alla Guida alla compilazione della pratica di Comunicazione Unica per la dichiarazione della PEC delle società)
OBBLIGATORIO COMUNICARE LA PEC ENTRO IL 30 GIUGNO 2012
Art.37 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 pubblicato sul Supplemento n. 27 alla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012 n. 33
(Comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese)
1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno 2012.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC DELLE SOCIETA' AL REGISTRO IMPRESE