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Cancellazione d'ufficio del domicilio digitale (casella PEC) revocato o non valido ed iscrizione d'ufficio del domicilio digitale.

Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 8 della legge 241/1990 ed in base alle relative “ Linee Guida” approvate dalla Camera di commercio di Taranto con atto di indirizzo del Commissario Straordinario n.19 del 22/05/2023. Invito a comunicare il proprio domicilio digitale. 

Comunicazione del provvedimento con allegato l’elenco delle imprese/società interessate.

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Gio 19 Mar, 2026
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Pubblicazione del provvedimento del Conservatore n.54 del 24/11/2025 di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale (casella PEC)

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Gio 11 Dic, 2025
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Pubblicazione del provvedimento del Conservatore n.52 del 10/11/2025 di cancellazione ed assegnazione d'ufficio

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Sab 06 Dic, 2025
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Registro delle imprese Sezione speciale per le imprese culturali e creative

Il decreto direttoriale MIMIT 7 agosto 2025, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 23 agosto 2025, ha introdotto le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica (decorrenza dell'efficacia: 30 settembre 2025).

Sul piano normativo:

  • ai sensi dell’art. 25 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono definite Imprese culturali e creative (ICC) qualunque ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che svolge in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali;
  • con il decreto 28 ottobre 2024 n. 402 sono state dettate le prime disposizioni concernenti gli adempimenti per l'iscrizione (o cancellazione) alla nuova sezione speciale delle imprese culturali e creative;
  • il decreto 10 luglio 2025 ha definito modalità, adempimenti e modulistica per l’iscrizione delle imprese culturali e creative nella sezione speciale del Registro Imprese;
  • Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025;
  • infine, con il recente decreto 7 agosto 2025 sono state approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande.

Requisiti:

  • soggetti giuridici iscritti al Registro delle imprese o al R.E.A.;
  • svolgere in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, quali ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali, che siano state ricomprese nell'elenco allegato al decreto 10 luglio 2025.

 

  Diritti di segreteria Imposta di bollo
Imprese individuale € 18,00 € 17,50
Società di persone € 90,00 € 59,00
Società di capitali e cooperative € 90,00 € 65,00
Soggetti only R.E.A. € 30,00 € 65,00

 

Manuale operativo per l’invio telematico delle richieste di iscrizione alla sezione speciale

Decreto 28 ottobre 2024 n. 402

Decreto 10 luglio 2025 

Allegato al Decreto 10 luglio 2025

Decreto 7 agosto 2025

 

 

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Mer 29 Ott, 2025
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Cancellazione d'ufficio del domicilio digitale (casella PEC) revocato o non valido ed iscrizione d'ufficio del domicilio digitale.

CCIAAA BR - TA
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 8 della legge 241/1990 ed in base alle relative “ Linee Guida” approvate dalla Camera di commercio di Taranto con atto di indirizzo del Commissario Straordinario n.19 del 22/05/2023. Invito a comunicare il proprio domicilio digitale.

Il 9 settembre 2025 è pubblicata all’Albo camerale online della Camera di commercio di Brindisi Taranto (www.brta.camcom.it) la comunicazione del 09.09.2025 di Cancellazione d'ufficio del domicilio digitale (casella PEC) revocato o non valido ed iscrizione d'ufficio del domicilio digitale. Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 8 della legge 241/1990 ed in base alle relative “ Linee Guida” approvate dalla Camera di commercio di Taranto con atto di indirizzo del Commissario Straordinario n.19 del 22/05/2023. Invito a comunicare il proprio domicilio digitale, con:
- elenco imprese con domicilio digitale (casella PEC) revocato o non valido (imprese con sede in provincia di Brindisi: n.760 - imprese con sede in provincia di Taranto: n.994;
 - elenco imprese per la quale è stata segnalata l’assenza domicilio digitale (casella PEC);
tutte imprese destinatarie della presente comunicazione.
Inoltre, sempre in data 9 settembre 2025, l’informativa è pubblicata nella sezione “Notizie” del sito camerale www.brta.camcom.it .

Le imprese interessate avranno 30 giorni dalla data di pubblicazione della predetta comunicazione all’albo camerale online della Camera di commercio di Brindisi Taranto per regolarizzare la posizione anagrafica comunicando il domicilio digitale della propria impresa.

Detta comunicazione del 09.09.2025, unica e cumulativa, contiene in allegato gli elenchi delle imprese/società destinatarie e resterà pubblicata sul sito istituzionale quarantacinque giorni consecutivi. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari decorsi ulteriori quindici giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione. 
Scaduti i termini sopra indicati, la Camera di commercio disporrà la cancellazione d’ufficio del domicilio digitale (casella PEC) revocato o non valido, assegnerà d’ufficio un nuovo domicilio digitale alle imprese interessate, applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento (€ 60,00 per le imprese individuali, € 412,00 per le società, cui si aggiungeranno le spese di procedimento) ed il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale assegnato d’ufficio.


Cancellazione d'ufficio del domicilio digitale (casella PEC) revocato o non valido ed iscrizione d'ufficio del domicilio digitale. Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 8 della legge 241/1990 ed in base alle relative “Linee Guida” approvate dalla Camera di commercio di Taranto con atto di indirizzo del Commissario Straordinario n.19 del 22/05/2023. Invito a comunicare il proprio domicilio digitale_09.09.2025

Elenco n.1) imprese con domicilio digitale (casella PEC) revocato o non valido (imprese con sede in provincia di Brindisi: n.760 - imprese con sede in provincia di Taranto: n.994

Elenco n.2) imprese per la quale è stata segnalata l’assenza domicilio digitale (casella PEC) 

 

 

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Gio 13 Nov, 2025
Italian
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9 months 1 week ago

 

L'art. 80-quater del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, aggiunto dal comma 1 dell'art. 18, D. Lgs. n. 147 del 6 agosto 2012, ha stabilito, tra le varie modifiche al Regolamento del Ruolo, la piena pubblicità del Ruolo attraverso la pubblicazione dell'elenco dei periti e degli esperti sul sito della Camera di commercio.

Si rammenta che questo è uno strumento puramente informativo e che hanno valore probatorio dell'avvenuta iscrizione al ruolo solo i certificati e le visure rilasciate dall'ufficio preposto.

 

ATTENZIONE: servizio temporaneamente inattivo


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Italian
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1 year ago


- Art. 36, legge 6 agosto 2008, n. 13 -

Nuove modalità di presentazione della pratica (luglio 2009)

La legge 6 agosto 2008 n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196) ha inserito l’art. 36, comma 1-bis, il quale prevede che: “L’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l’iscrizione del trasferimento nel libro soci ha luogo, su richiesta dell’alienante e dell’acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito, rilasciato dall’intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente articolo. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente articolo”.
Con l’entrata in vigore della predetta norma, il legislatore ha introdotto un doppio binario in materia di trasferimento di quote sociali di s.r.l. lasciando alle parti la scelta di sottoscrivere l’atto con firma digitale ovvero con firma autografa autenticata da un notaio. La nuova disciplina è ammessa per le sole operazioni sulle quote di partecipazione che trasferiscono il diritto di proprietà per atto tra vivi e a titolo oneroso. Rimangono, pertanto, esclusi i seguenti atti (elenco indicativo e non esaustivo): costituzione di pegno, costituzione di usufrutto, donazione, costituzione di fondo patrimoniale, divisione della comunione ereditaria e successione ereditaria, intestazione fiduciaria, costituzione in trust.
La predetta legge di conversione, quindi, prevede che:

  1. l'atto di trasferimento di quote possa essere sottoscritto dai contraenti con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici;

  2. entro 30 giorni dalla data dell'atto, lo stesso deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un professionista incaricato iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Sez. A).

La domanda di iscrizione degli atti di trasferimento di quote di s.r.l., pertanto, dovrà essere depositata da un professionista incaricato e non potrà essere presentata direttamente dalle parti o da una di esse.

I professionisti incaricati, in ottemperanza all’obbligo deontologico di soddisfare le necessità dei propri clienti e nei limiti dell’interesse pubblico, sono invitati a verificare: a) la presenza delle condizioni previste dalla legge (es. l’iscrizione nel libro soci della titolarità della quota ceduta), dallo statuto o dalla natura del contratto; b) la corrispondenza delle notizie contenute nel libro soci con quelle contenute nell’elenco soci depositato nel Registro delle imprese; c) che per effetto del trasferimento di quote la società a responsabilità limitata possa diventare unipersonale o da unipersonale diventare pluripersonale e, pertanto, ricordare agli amministratori di provvedere al deposito della “comunicazione di socio unico di s.r.l.” o della “comunicazione di ricostituzione della pluralità dei soci di s.r.l.”, entro 30 giorni dall'iscrizione dell’atto di trasferimento di quote.

L'ufficio, prima dell'iscrizione, effettuerà i controlli di legalità e di legittimità previsti dalla legge.

Adempimenti da effettuare ai fini del deposito al Registro delle imprese.

    1. Atto digitale sottoscritto dalle parti.

L'atto di trasferimento di quote deve essere depositato in formato digitale (es.: contratto scritto con un software di videoscrittura, trasformato in PDF/A) e firmato digitalmente dai contraenti con marcatura temporale. L’apposizione dell’ultima sottoscrizione digitale, con relativa marcatura temporale, fissa la data dell'atto. Tale data dovrà essere riportata nel modulo S6 nel riquadro relativo agli estremi dell’atto.

Al fine di garantire l’integrità, l’immodificabilità del documento informatico e le esigenze di lettura, tenuto conto degli attuali standard tecnici e della necessità di verifica dei firmatari, il formato digitale da utilizzare dovrà essere il PDF/A versione 1.7 (standard internazionale riconosciuto ISO 32000-1:2008), unico formato accettato come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2008.

Non sono ammesse procedure di digitalizzazione di “secondo livello” (es.: atto di trasferimento di quote sottoscritto con firma autografa, poi acquisito a mezzo scansionatore e infine sottoscritto digitalmente dalle parti). Questi procedimenti determinano, infatti, la creazione di una copia digitale (semplice) dell’atto di trasferimento e non rispettano quanto previsto dal regolamento del Registro delle imprese, che, in caso di atti non notarili, impone la presentazione all’ufficio dell’atto in originale o in copia autentica.

Pertanto, gli atti di cessione di quote in formato diverso dal PDF/A verranno rifiutati in quanto privi degli effetti di riferibilità del contenuto dell’atto alle parti.

    2. Imposta di registro.

Il contratto firmato e sottoscritto digitalmente è soggetto all’imposta di registro. L’assolvimento dell’imposta di registro deve essere effettuato secondo le disposizioni fornite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 1 aprile 2009, con modalità on line.

Il predetto provvedimento prevede che a partire dal l6 luglio 2009 è obbligatoria la registrazione on line dell’atto di trasferimento di quote di s.r.l.. La modalità di registrazione Entratel restituisce al sistema un file digitale in formato “.rel.p7m”. Questo file contiene al suo interno l’atto di trasferimento sottoscritto digitalmente dalle parti e dal professionista, la marcatura temporale nonché gli estremi di registrazione dell’atto stesso.

    3. Presentazione esclusivamente per via telematica.

In seguito all’introduzione delle nuove modalità di registrazione on line, la domanda di deposito dell’atto di trasferimento di quote di s.r.l. deve essere presentata al Registro delle imprese esclusivamente per via telematica.

    4. Utilizzo di FedraPlus 6.1.5 o software equivalenti ed indicazione del domicilio delle parti e del versamento della quota.

A partire dal 16 luglio 2009 la domanda di deposito dell’atto di trasferiemnto di quote di s.r.l. (Modello S6) deve essere predisposta con Fedra 6.1.5 o software equivalenti. Questa nuova release consente di allegare il file con estensione “rel.p7m” (in precedenza non gestito).

    5. Composizione della pratica da trasmettere al Registro delle imprese.

La domanda di deposito deve essere presentata mediante la compilazione del Modello S6 (Fedra 6.1.5).

La pratica si compone di un Mod. S6, regolarmente compilato, sottoscritto digitalmente dal commercialista incaricato e recante il codice atto “A18”, cui devono essere allegati:

  1. il file con estensione “.rel.p7m” rilasciato dall’Agenzia delle Entrate contenente l’atto digitale di trasferimento di quote, la marcatura temporale e gli estremi di registrazione dell’atto stesso;

  2. il “Modulo Note” contenente la seguente dichiarazione:

    “Il sottoscritto dott./rag. .................................................., nato a ............... il .../.../....., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto alla Sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di .............................................. al numero ............. e dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione”.

    Il professionista che firma digitalmente con dispositivi di firma che contengono il certificato di ruolo (certificato che riporta l’esplicita indicazione dell’appartenenza del suo titolare all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e l’espressa menzione dei relativi dati) non deve comprovare ulteriormente la propria qualifica compilando il “Modulo Note”.

  3. un documento di incarico professionale, possibilmente digitale, comunque sottoscritto digitalmente da tutti i contraenti o, in alternativa, deve essere riportata, nel Modulo Note del Modello S6, la seguente dicitura:

“Il sottoscritto dott./rag. .................................................., nato a ............... il .../.../....., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere essere stato incaricato, in data ....../....../............, alla trasmissione dell'atto di trasferimento di quote da tutte le parti contraenti, sulla base di documentazione in proprio possesso e a disposizione dell'ufficio del registro delle imprese”.

    6. Diritti.

Sono dovuti: per diritti di segreteria € 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) e per l’assolvimento dell’imposta di bollo € 65,00.

    7. Sanzione amministrativa.

In caso di tardato deposito dell’atto di cessione di quote la sanzione amministrativa prevista dall’art. 2194 c.c. deve essere applicata a carico del professionista incaricato del deposito. La sanzione amministrativa sarà applicata trascorsi 30 giorni dalla data del documento digitale, data ed ora certa attribuita allo stesso mediante l’apposizione della marcatura temporale.

Documentazione:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E del 17 ottobre 2008

Nota Unioncamere – Area diritto d’impresa e finanza – del 22 settembre 2008 prot. n.14288

Circolare del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del 18 settembre 2008

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate - Prot. 42914/09 dell’1 aprile 2009

Nota Unioncamere – Area diritto d’impresa e finanza – del 16 giugno 2009 prot. n.9485

 

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Registro imprese
Italian
Published on
1 year ago

registro imprese è il servizio che permette di accedere, tramite internet, al patrimonio del Registro delle imprese italiano ed europeo (EBR – European Business Register).
registro imprese è uno strumento semplice ed intuitivo che permette di acquisire immediatamente tutte le informazioni ufficiali, sia di tipo economico che giuridico, sulle imprese e di assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi verso le Camere di commercio.
registro imprese consente la spedizione delle pratiche telematiche al Registro delle imprese, con accesso alle informazioni sullo stato di avanzamento della pratica stessa. Con tale funzione è possibile effettuare via internet la spedizione di pratiche quali, ad esempio, l’iscrizione, la modifica e la cessazione di un’attività. L’invio delle domande attraverso Telemaco equivale alla presentazione a mezzo plico raccomandato ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 581/1995. Una volta compilato il modello e allegati i documenti che compongono la pratica, il documento viene trasmesso via internet, attraverso protocolli di trasmissione e ricezione sicuri, al Registro delle imprese della Camera di commercio destinataria.

Le funzioni presenti nel servizio di Spedizione Pratiche sono:

  • invio pratiche;
  • deposito bilanci;
  • assegnazione Partita IVA;
  • Comunicazione Unica.

Le modalità di consultazione di registroimprese sono immediate e rispondono alle esigenze informative dei Clienti. E’ possibile ricercare sia una impresa che una persona, tramite codice fiscale nominativo e numero R.E.A.

Nel caso della ricerca di una persona, è possibile ottenere come documentazione:

  • scheda persona con la lista delle imprese in cui la persona ha delle cariche e la tipologia di carica ricoperta;
  • scheda socio che evidenzia le imprese delle quali la persona possiede quote azionarie e la percentuale di quote che possiede.

Nel caso di ricerca di impresa, invece, oltre alla tradizionale visura è possibile selezionare i prospetti informativi sintetici – diversificati in funzione della natura giuridica dell’impresa – per fare ricerche più mirate, acquisendo le informazioni che interessano ad un costo più contenuto.

Per tutte le imprese è possibile richiedere:

  • visura ordinaria;
  • visura storica;
  • pratiche in istruttoria;
  • partecipazioni;
  • visura Albo Artigiani.

Per le Società è inoltre possibile ottenere anche i seguenti prospetti informativi:

SOCIETA’ DI CAPITALE SOCIETA’ DI PERSONE
Statuto depositato Patti sociali
Capitale e strumenti finanziari Informazioni Patrimoniali
Bilancio

-

Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazioni Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazioni
Soci e titolari di diritti su quote o azioni Soci e titolari di cariche o qualifiche
Storia dei trasferimenti di quote -
Partecipazioni in altre società Partecipazioni in altre società
Società/Enti controllanti Società/Enti controllanti
Trasferimenti d’azienda, fusioni, scissioni e subentri Trasferimenti d’azienda, fusioni, scissioni e subentri
Amministratori -
Sindaci, membri organi di controllo -
Titolari di altre cariche o qualifiche -
Attività, albi e ruoli Attività, albi e ruoli
Sede e unità locali Sede e unità locali
Pratiche in istruttoria Pratiche in istruttoria
Storia delle modifiche Storia delle modifiche

Infine sia per le Società di Capitale che per quelle di persone è possibile richiedere il “Fascicolo d’impresa”, contenente tutte le informazioni e gli atti (statuto, patti sociali, bilancio) disponibili nel Registro delle imprese.

Variazioni

Per conoscere tempestivamente i cambiamenti che interessano Partner, Clienti e Fornitori, registroimprese ha messo a punto il servizio “Variazioni”, un servizio che permette di creare liste di imprese da tenere “sotto osservazione” e di scegliere quali eventi controllare.

Elenchi

registroimprese offre due possibilità di scelta: “l’elenco indirizzi”, contenente la denominazione e l’indirizzo completo di tutte le imprese selezionate, oppure “l’elenco esteso”, contenente oltre a quanto già compreso nel primo tipo di elenco anche altre informazioni quali il codice fiscale, la partita IVA, l’attività economica, ecc.

Interrogazione di EBR (European Business Register)

Con registroimprese è possibile accedere ad EBR (European Business Register), il Gruppo europeo di interesse economico costituito dai Gestori dei Registri delle imprese di 19 Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Jersey, Lettonia, Olanda, Norvegia, Serbia, Spagna, Svezia, Ucraina e Gran Bretagna.
EBR permette di accedere, in tempo reale, alle informazioni e ai documenti ufficiali sulle imprese Europee dei Paesi aderenti.

I prospetti informativi sono:

  • Scheda impresa;
  • Lista Titolari di Cariche;
  • Atti e Bilanci;
  • Scheda Persona.

Ricerca Protesti

E’ possibile consultare i dati ufficiali relativi ai protesti, su cambiali e assegni a carico di persone fisiche e giuridiche, levati sul territorio nazionale negli ultimi cinque anni.

Marchi e brevetti

Il servizio permette di accedere alle domande di deposito di Marchi e Brevetti per:

  • ricercare Marchi, Invenzioni, Modelli di Utilità, Modelli Ornamentali e Varietà Vegetali presenti all’interno della Banca dati;
  • ottenere la visura di deposito che contiene le informazioni sul singolo Brevetto.

Pratiche telematiche e Comunicazione Unica al Registro delle Imprese

registroimprese è lo strumento di e-government indispensabile per la spedizione delle pratiche telematiche al Registro delle imprese, con accesso alle informazioni sullo stato di avanzamento della pratica stessa. E’ possibile effettuare, via internet, la spedizione di domande quali, ad esempio, l’iscrizione, la modifica e la cessazione di un’attività. L’invio attraverso registroimprese equivale alla presentazione a mezzo plico raccomandato di cui all’art. 15 DPR 581/95.
Una volta compilato il modello e gli allegati che compongono la pratica, il documento viene trasmesso via Internet, attraverso protocolli di trasmissione e ricezione sicuri, al Registro delle Imprese della Camera di Commercio destinataria.
Il sistema è integrato con la Firma Digitale: è quindi possibile firmare digitalmente i documenti informatici da inviare alle Camere di commercio.

Adesione & costi

Per aderire al servizio Telemaco è sufficiente compilare il modello Proposta Contrattuale di adesione al servizio di TelemacoPay ed inviarlo:

  • via fax al numero 199-724688;
  • via e-mail (con firma digitale su file *.pdf o *.tiff) a registrazione.tpay@infocamere.it;
  • direttamente alla Camera di commercio.

Entro 48 ore lavorative verrà consegnata, al proprio indirizzo e-mail, la user-id e la password di accesso al servizio; si potrà pertanto versare, in modalità sicura e protetta, una somma di denaro con carta di credito per costituire il proprio conto personale prepagato. A questo punto sarà possibile consultare il patrimonio informativo messo a disposizione dalle Camere di commercio.

 


Telemaco e registroimprese.it accessibili

Dal 5 febbraio sarà disponibile una versione accessibile di Telemaco e registroimprese.it. L’obiettivo principale del rilascio è garantire l’accessibilità delle principali funzioni di consultazione del Registro imprese attraverso il portale www.registroimprese.it e il servizio a pagamento Telemaco nel rispetto della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 (legge Stanca).
Per quanto riguarda www.registroimprese.it viene garantito e il rispetto formale degli standard minimi di accessibilità delle pagine principali.
Telemaco Accessibile invece propone le principali funzioni di interrogazione del Registro imprese garantendo l’accessibilità della navigazione e degli output richiesti.

 

 

 

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Registro imprese
Italian
Published on
9 months 1 week ago


L'Agenzia delle Entrate con parere prot. n.109864 del 27.08.2014, ridefinendo quanto precedentemente espresso con Risoluzione 353/E del 05.12.2007, ha ritenuto non dovuta la tassa di concessioni governative per le iscrizioni nel Registro delle imprese e nel REA delle attività regolamentate (attività di commercio all'ingrosso, di impiantistica, di autoriparazione, di pulizia, di facchinaggio, di agente di commercio, di agente affari in mediazione, di spedizioniere e di mediatore marittimo), in quanto l'iscrizione dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle citate attività non ha natura abilitante all'esercizio delle stesse.

Agenzia delle Entrate prot. 109864 del 27.08.2014


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