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L'art. 80-quater del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, aggiunto dal comma 1 dell'art. 18, D. Lgs. n. 147 del 6 agosto 2012, ha stabilito, tra le varie modifiche al Regolamento del Ruolo, la piena pubblicità del Ruolo attraverso la pubblicazione dell'elenco dei periti e degli esperti sul sito della Camera di commercio.

Si rammenta che questo è uno strumento puramente informativo e che hanno valore probatorio dell'avvenuta iscrizione al ruolo solo i certificati e le visure rilasciate dall'ufficio preposto.

 

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- Art. 36, legge 6 agosto 2008, n. 13 -

Nuove modalità di presentazione della pratica (luglio 2009)

La legge 6 agosto 2008 n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196) ha inserito l’art. 36, comma 1-bis, il quale prevede che: “L’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l’iscrizione del trasferimento nel libro soci ha luogo, su richiesta dell’alienante e dell’acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito, rilasciato dall’intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente articolo. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente articolo”.
Con l’entrata in vigore della predetta norma, il legislatore ha introdotto un doppio binario in materia di trasferimento di quote sociali di s.r.l. lasciando alle parti la scelta di sottoscrivere l’atto con firma digitale ovvero con firma autografa autenticata da un notaio. La nuova disciplina è ammessa per le sole operazioni sulle quote di partecipazione che trasferiscono il diritto di proprietà per atto tra vivi e a titolo oneroso. Rimangono, pertanto, esclusi i seguenti atti (elenco indicativo e non esaustivo): costituzione di pegno, costituzione di usufrutto, donazione, costituzione di fondo patrimoniale, divisione della comunione ereditaria e successione ereditaria, intestazione fiduciaria, costituzione in trust.
La predetta legge di conversione, quindi, prevede che:

  1. l'atto di trasferimento di quote possa essere sottoscritto dai contraenti con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici;

  2. entro 30 giorni dalla data dell'atto, lo stesso deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un professionista incaricato iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Sez. A).

La domanda di iscrizione degli atti di trasferimento di quote di s.r.l., pertanto, dovrà essere depositata da un professionista incaricato e non potrà essere presentata direttamente dalle parti o da una di esse.

I professionisti incaricati, in ottemperanza all’obbligo deontologico di soddisfare le necessità dei propri clienti e nei limiti dell’interesse pubblico, sono invitati a verificare: a) la presenza delle condizioni previste dalla legge (es. l’iscrizione nel libro soci della titolarità della quota ceduta), dallo statuto o dalla natura del contratto; b) la corrispondenza delle notizie contenute nel libro soci con quelle contenute nell’elenco soci depositato nel Registro delle imprese; c) che per effetto del trasferimento di quote la società a responsabilità limitata possa diventare unipersonale o da unipersonale diventare pluripersonale e, pertanto, ricordare agli amministratori di provvedere al deposito della “comunicazione di socio unico di s.r.l.” o della “comunicazione di ricostituzione della pluralità dei soci di s.r.l.”, entro 30 giorni dall'iscrizione dell’atto di trasferimento di quote.

L'ufficio, prima dell'iscrizione, effettuerà i controlli di legalità e di legittimità previsti dalla legge.

Adempimenti da effettuare ai fini del deposito al Registro delle imprese.

    1. Atto digitale sottoscritto dalle parti.

L'atto di trasferimento di quote deve essere depositato in formato digitale (es.: contratto scritto con un software di videoscrittura, trasformato in PDF/A) e firmato digitalmente dai contraenti con marcatura temporale. L’apposizione dell’ultima sottoscrizione digitale, con relativa marcatura temporale, fissa la data dell'atto. Tale data dovrà essere riportata nel modulo S6 nel riquadro relativo agli estremi dell’atto.

Al fine di garantire l’integrità, l’immodificabilità del documento informatico e le esigenze di lettura, tenuto conto degli attuali standard tecnici e della necessità di verifica dei firmatari, il formato digitale da utilizzare dovrà essere il PDF/A versione 1.7 (standard internazionale riconosciuto ISO 32000-1:2008), unico formato accettato come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2008.

Non sono ammesse procedure di digitalizzazione di “secondo livello” (es.: atto di trasferimento di quote sottoscritto con firma autografa, poi acquisito a mezzo scansionatore e infine sottoscritto digitalmente dalle parti). Questi procedimenti determinano, infatti, la creazione di una copia digitale (semplice) dell’atto di trasferimento e non rispettano quanto previsto dal regolamento del Registro delle imprese, che, in caso di atti non notarili, impone la presentazione all’ufficio dell’atto in originale o in copia autentica.

Pertanto, gli atti di cessione di quote in formato diverso dal PDF/A verranno rifiutati in quanto privi degli effetti di riferibilità del contenuto dell’atto alle parti.

    2. Imposta di registro.

Il contratto firmato e sottoscritto digitalmente è soggetto all’imposta di registro. L’assolvimento dell’imposta di registro deve essere effettuato secondo le disposizioni fornite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 1 aprile 2009, con modalità on line.

Il predetto provvedimento prevede che a partire dal l6 luglio 2009 è obbligatoria la registrazione on line dell’atto di trasferimento di quote di s.r.l.. La modalità di registrazione Entratel restituisce al sistema un file digitale in formato “.rel.p7m”. Questo file contiene al suo interno l’atto di trasferimento sottoscritto digitalmente dalle parti e dal professionista, la marcatura temporale nonché gli estremi di registrazione dell’atto stesso.

    3. Presentazione esclusivamente per via telematica.

In seguito all’introduzione delle nuove modalità di registrazione on line, la domanda di deposito dell’atto di trasferimento di quote di s.r.l. deve essere presentata al Registro delle imprese esclusivamente per via telematica.

    4. Utilizzo di FedraPlus 6.1.5 o software equivalenti ed indicazione del domicilio delle parti e del versamento della quota.

A partire dal 16 luglio 2009 la domanda di deposito dell’atto di trasferiemnto di quote di s.r.l. (Modello S6) deve essere predisposta con Fedra 6.1.5 o software equivalenti. Questa nuova release consente di allegare il file con estensione “rel.p7m” (in precedenza non gestito).

    5. Composizione della pratica da trasmettere al Registro delle imprese.

La domanda di deposito deve essere presentata mediante la compilazione del Modello S6 (Fedra 6.1.5).

La pratica si compone di un Mod. S6, regolarmente compilato, sottoscritto digitalmente dal commercialista incaricato e recante il codice atto “A18”, cui devono essere allegati:

  1. il file con estensione “.rel.p7m” rilasciato dall’Agenzia delle Entrate contenente l’atto digitale di trasferimento di quote, la marcatura temporale e gli estremi di registrazione dell’atto stesso;

  2. il “Modulo Note” contenente la seguente dichiarazione:

    “Il sottoscritto dott./rag. .................................................., nato a ............... il .../.../....., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto alla Sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di .............................................. al numero ............. e dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione”.

    Il professionista che firma digitalmente con dispositivi di firma che contengono il certificato di ruolo (certificato che riporta l’esplicita indicazione dell’appartenenza del suo titolare all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e l’espressa menzione dei relativi dati) non deve comprovare ulteriormente la propria qualifica compilando il “Modulo Note”.

  3. un documento di incarico professionale, possibilmente digitale, comunque sottoscritto digitalmente da tutti i contraenti o, in alternativa, deve essere riportata, nel Modulo Note del Modello S6, la seguente dicitura:

“Il sottoscritto dott./rag. .................................................., nato a ............... il .../.../....., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere essere stato incaricato, in data ....../....../............, alla trasmissione dell'atto di trasferimento di quote da tutte le parti contraenti, sulla base di documentazione in proprio possesso e a disposizione dell'ufficio del registro delle imprese”.

    6. Diritti.

Sono dovuti: per diritti di segreteria € 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) e per l’assolvimento dell’imposta di bollo € 65,00.

    7. Sanzione amministrativa.

In caso di tardato deposito dell’atto di cessione di quote la sanzione amministrativa prevista dall’art. 2194 c.c. deve essere applicata a carico del professionista incaricato del deposito. La sanzione amministrativa sarà applicata trascorsi 30 giorni dalla data del documento digitale, data ed ora certa attribuita allo stesso mediante l’apposizione della marcatura temporale.

Documentazione:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E del 17 ottobre 2008

Nota Unioncamere – Area diritto d’impresa e finanza – del 22 settembre 2008 prot. n.14288

Circolare del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del 18 settembre 2008

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate - Prot. 42914/09 dell’1 aprile 2009

Nota Unioncamere – Area diritto d’impresa e finanza – del 16 giugno 2009 prot. n.9485

 

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Registro imprese
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4 months ago

registro imprese è il servizio che permette di accedere, tramite internet, al patrimonio del Registro delle imprese italiano ed europeo (EBR – European Business Register).
registro imprese è uno strumento semplice ed intuitivo che permette di acquisire immediatamente tutte le informazioni ufficiali, sia di tipo economico che giuridico, sulle imprese e di assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi verso le Camere di commercio.
registro imprese consente la spedizione delle pratiche telematiche al Registro delle imprese, con accesso alle informazioni sullo stato di avanzamento della pratica stessa. Con tale funzione è possibile effettuare via internet la spedizione di pratiche quali, ad esempio, l’iscrizione, la modifica e la cessazione di un’attività. L’invio delle domande attraverso Telemaco equivale alla presentazione a mezzo plico raccomandato ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 581/1995. Una volta compilato il modello e allegati i documenti che compongono la pratica, il documento viene trasmesso via internet, attraverso protocolli di trasmissione e ricezione sicuri, al Registro delle imprese della Camera di commercio destinataria.

Le funzioni presenti nel servizio di Spedizione Pratiche sono:

  • invio pratiche;
  • deposito bilanci;
  • assegnazione Partita IVA;
  • Comunicazione Unica.

Le modalità di consultazione di registroimprese sono immediate e rispondono alle esigenze informative dei Clienti. E’ possibile ricercare sia una impresa che una persona, tramite codice fiscale nominativo e numero R.E.A.

Nel caso della ricerca di una persona, è possibile ottenere come documentazione:

  • scheda persona con la lista delle imprese in cui la persona ha delle cariche e la tipologia di carica ricoperta;
  • scheda socio che evidenzia le imprese delle quali la persona possiede quote azionarie e la percentuale di quote che possiede.

Nel caso di ricerca di impresa, invece, oltre alla tradizionale visura è possibile selezionare i prospetti informativi sintetici – diversificati in funzione della natura giuridica dell’impresa – per fare ricerche più mirate, acquisendo le informazioni che interessano ad un costo più contenuto.

Per tutte le imprese è possibile richiedere:

  • visura ordinaria;
  • visura storica;
  • pratiche in istruttoria;
  • partecipazioni;
  • visura Albo Artigiani.

Per le Società è inoltre possibile ottenere anche i seguenti prospetti informativi:

SOCIETA’ DI CAPITALE SOCIETA’ DI PERSONE
Statuto depositato Patti sociali
Capitale e strumenti finanziari Informazioni Patrimoniali
Bilancio

-

Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazioni Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazioni
Soci e titolari di diritti su quote o azioni Soci e titolari di cariche o qualifiche
Storia dei trasferimenti di quote -
Partecipazioni in altre società Partecipazioni in altre società
Società/Enti controllanti Società/Enti controllanti
Trasferimenti d’azienda, fusioni, scissioni e subentri Trasferimenti d’azienda, fusioni, scissioni e subentri
Amministratori -
Sindaci, membri organi di controllo -
Titolari di altre cariche o qualifiche -
Attività, albi e ruoli Attività, albi e ruoli
Sede e unità locali Sede e unità locali
Pratiche in istruttoria Pratiche in istruttoria
Storia delle modifiche Storia delle modifiche

Infine sia per le Società di Capitale che per quelle di persone è possibile richiedere il “Fascicolo d’impresa”, contenente tutte le informazioni e gli atti (statuto, patti sociali, bilancio) disponibili nel Registro delle imprese.

Variazioni

Per conoscere tempestivamente i cambiamenti che interessano Partner, Clienti e Fornitori, registroimprese ha messo a punto il servizio “Variazioni”, un servizio che permette di creare liste di imprese da tenere “sotto osservazione” e di scegliere quali eventi controllare.

Elenchi

registroimprese offre due possibilità di scelta: “l’elenco indirizzi”, contenente la denominazione e l’indirizzo completo di tutte le imprese selezionate, oppure “l’elenco esteso”, contenente oltre a quanto già compreso nel primo tipo di elenco anche altre informazioni quali il codice fiscale, la partita IVA, l’attività economica, ecc.

Interrogazione di EBR (European Business Register)

Con registroimprese è possibile accedere ad EBR (European Business Register), il Gruppo europeo di interesse economico costituito dai Gestori dei Registri delle imprese di 19 Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Jersey, Lettonia, Olanda, Norvegia, Serbia, Spagna, Svezia, Ucraina e Gran Bretagna.
EBR permette di accedere, in tempo reale, alle informazioni e ai documenti ufficiali sulle imprese Europee dei Paesi aderenti.

I prospetti informativi sono:

  • Scheda impresa;
  • Lista Titolari di Cariche;
  • Atti e Bilanci;
  • Scheda Persona.

Ricerca Protesti

E’ possibile consultare i dati ufficiali relativi ai protesti, su cambiali e assegni a carico di persone fisiche e giuridiche, levati sul territorio nazionale negli ultimi cinque anni.

Marchi e brevetti

Il servizio permette di accedere alle domande di deposito di Marchi e Brevetti per:

  • ricercare Marchi, Invenzioni, Modelli di Utilità, Modelli Ornamentali e Varietà Vegetali presenti all’interno della Banca dati;
  • ottenere la visura di deposito che contiene le informazioni sul singolo Brevetto.

Pratiche telematiche e Comunicazione Unica al Registro delle Imprese

registroimprese è lo strumento di e-government indispensabile per la spedizione delle pratiche telematiche al Registro delle imprese, con accesso alle informazioni sullo stato di avanzamento della pratica stessa. E’ possibile effettuare, via internet, la spedizione di domande quali, ad esempio, l’iscrizione, la modifica e la cessazione di un’attività. L’invio attraverso registroimprese equivale alla presentazione a mezzo plico raccomandato di cui all’art. 15 DPR 581/95.
Una volta compilato il modello e gli allegati che compongono la pratica, il documento viene trasmesso via Internet, attraverso protocolli di trasmissione e ricezione sicuri, al Registro delle Imprese della Camera di Commercio destinataria.
Il sistema è integrato con la Firma Digitale: è quindi possibile firmare digitalmente i documenti informatici da inviare alle Camere di commercio.

Adesione & costi

Per aderire al servizio Telemaco è sufficiente compilare il modello Proposta Contrattuale di adesione al servizio di TelemacoPay ed inviarlo:

  • via fax al numero 199-724688;
  • via e-mail (con firma digitale su file *.pdf o *.tiff) a registrazione.tpay@infocamere.it;
  • direttamente alla Camera di commercio.

Entro 48 ore lavorative verrà consegnata, al proprio indirizzo e-mail, la user-id e la password di accesso al servizio; si potrà pertanto versare, in modalità sicura e protetta, una somma di denaro con carta di credito per costituire il proprio conto personale prepagato. A questo punto sarà possibile consultare il patrimonio informativo messo a disposizione dalle Camere di commercio.

 


Telemaco e registroimprese.it accessibili

Dal 5 febbraio sarà disponibile una versione accessibile di Telemaco e registroimprese.it. L’obiettivo principale del rilascio è garantire l’accessibilità delle principali funzioni di consultazione del Registro imprese attraverso il portale www.registroimprese.it e il servizio a pagamento Telemaco nel rispetto della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 (legge Stanca).
Per quanto riguarda www.registroimprese.it viene garantito e il rispetto formale degli standard minimi di accessibilità delle pagine principali.
Telemaco Accessibile invece propone le principali funzioni di interrogazione del Registro imprese garantendo l’accessibilità della navigazione e degli output richiesti.

 

 

 

 

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Registro imprese
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L'Agenzia delle Entrate con parere prot. n.109864 del 27.08.2014, ridefinendo quanto precedentemente espresso con Risoluzione 353/E del 05.12.2007, ha ritenuto non dovuta la tassa di concessioni governative per le iscrizioni nel Registro delle imprese e nel REA delle attività regolamentate (attività di commercio all'ingrosso, di impiantistica, di autoriparazione, di pulizia, di facchinaggio, di agente di commercio, di agente affari in mediazione, di spedizioniere e di mediatore marittimo), in quanto l'iscrizione dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle citate attività non ha natura abilitante all'esercizio delle stesse.

Agenzia delle Entrate prot. 109864 del 27.08.2014


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INTRODUZIONE

A supporto delle società che hanno come oggetto sociale l'innovazione tecnologica il Governo ha emanato il Decreto Legge 179/2012 - noto come "Decreto Crescita 2.0" - convertito dal Parlamento nella Legge n.221/2012, più volte modificato per adeguarlo alla rapida evoluzione delle condizioni economico-legislative del Paese ed adattarlo alle mutevoli esigenze delle aziende.

A) DEFINIZIONE NORMATIVA E REQUISITI

Con il D.L. n. 179/12 è stato definito un particolare tipo di società, la "start-up innovativa".

Le start-up innovative sono società hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, in ordine alle quali, sono stati previsti:

  • il possesso di determinati requisiti;
  • alcune deroghe al diritto societario;
  • norme particolari relativamente al rapporto di lavoro, alla raccolta di capitali, alla gestione della crisi di impresa e agli oneri per l'avvio.

L'articolo 25 del decreto legge definisce le start-up innovative come società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Esse devono possedere determinati requisiti:

  • essere costituite da non più di 60 mesi;
  • avere sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA (spazio economico europeo) con sede produttiva o filiale in Italia;
  • avere l'ultimo bilancio non superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuire o aver distribuito utili;
  • non nascere da fusione, scissione o cessione di ramo di azienda.

Devono inoltre avere almeno una di queste caratteristiche:

  • spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
  • almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata;
  • titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato

Per poter beneficiare della specifica disciplina ad essa relativa, la start-up innovativa deve essere iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Ai fini dell'iscrizione in tale sezione, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa deve essere attestata mediante apposita "autocertificazione" prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

B) START-UP A VOCAZIONE SOCIALE

Viene inoltre riconosciuta la possibilità di costituire Start-up a vocazione sociale.

Esse sono definite come "le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155".

I settori individuati dalla legge sono:

  • assistenza sociale;
  • assistenza sanitaria;
  • assistenza socio-sanitaria
  • educazione, istruzione e formazione;
  • tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
  • valorizzazione del patrimonio culturale;
  • turismo sociale;
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • ricerca ed erogazione di servizi culturali;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
  • servizi strumentali alle imprese sociali.

Il riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale avviene tramite un'autocertificazione con cui l'impresa:

  • dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
  • indica tale/i settore/i nell'apposito codice 034 della modulistica registro imprese;
  • dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d'interesse generale;
  • si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto, mediante la redazione di un "Documento di descrizione di impatto sociale" da compilare secondo le indicazioni fornite nell'apposita "Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del Documento di Descrizione dell'Impatto Sociale'" disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico.

C) VANTAGGI RICONOSCIUTI ALLE START-UP

Alle start-up vengono riconosciuti i seguenti vantaggi:

  • agevolazioni per la fase costitutiva;
  • agevolazioni per la gestione dell'impresa;
  • agevolazioni fiscali anche per chi vuole investire nella start-up innovativa;
  • una disciplina particolare nei rapporti di lavoro;
  • un sistema di deroghe in materia di riduzione per perdite;
  • il non assoggettamento alla procedura di fallimento;
  • accesso all'equity crowdfunding.

Esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per gli adempimenti nel registro delle imprese opera dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale e dura fintanto che l'impresa conservi lo status di start-up innovativa. L'Agenzia delle entrate con circolare 16/E dell'11 giugno 2014, è stato chiarito che l'esonero fiscale si applica in senso estensivo al deposito di qualsiasi tipologia di atto, ivi incluso, ad esempio, il bilancio d'esercizio.

Le società iscritte nella sezione speciale start-up innovative sono esonerate dal pagamento di diritti, mentre sono tenute all'assolvimento dell'imposta di bollo nei casi di vidimazione dei libri/registri sociali. L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 253 del 17.07.2019 ha stabilito che l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le imprese start-up innovative non si può estendere alla bollatura dei libri sociali. È stato specificato come sono da ricomprendere nell'esonero dall'imposta di bollo, quegli atti posti in essere per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese e quindi sono da escludere dall'agevolazione gli adempimenti non afferenti la funzione di pubblicità legale del registro delle imprese stesso.

Rappresenta un'eccezione l'atto di cessione di quote di s.r.l. iscritte alla sezione delle start-up innovative in quanto l'Agenzia delle Entrare di Pesaro e Urbino con parere del 17 novembre 2014 ha ritenuto il predetto atto assoggettabile ad imposta di bollo in quanto la cessione non è un atto della società bensì dei singoli soci.

Affinché le start-up possano beneficiare di tali rilevanti benefici è fondamentale che esse siano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.


COSTITUZIONE S.R.L. START-UP INNOVATIVA SENZA L'INTERVENTO DI UN NOTAIO

A) MODALITA' DI COSTITUZIONE SENZA L'INTERVENTO DI UN NOTAIO

In seguito alle novità introdotte dal D.M. del 17 febbraio 2016, gli aspiranti imprenditori che intendono costituire una start-up innovativa in forma di srl, in alternativa all'atto pubblico, possono utilizzare una procedura semplificata, che prevede l'utilizzo di un modello standard tipizzato per la stipula di atto costitutivo e statuto.

La costituzione mediante l'utilizzo del modello standard tipizzato con sottoscrizione digitale, può essere effettuata:

  • ai sensi dell'art.24 del CAD, senza che i soci beneficino di assistenza qualificata (nel caso in cui posseggano elevate competenze normative);
  • oppure ai sensi dell'art.25 del CAD, con il supporto dell'ufficio AQI – Assistenza Qualificata Imprese.

B) FASE PROPEDEUTICA (valida per tutte le modalità)

Ai fini della costituzione della start-up è necessario:

  • avvalersi della piattaforma http://startup.registroimprese.it ;
  • dotarsi di un indirizzo pec riferibile univocamente alla costituenda società;
  • dotarsi di un'utenza Telemaco;
  • creare un sito internet relativo alla start-up;
  • che ciascun socio si munisca di firma digitale.

C) COSTITUZIONE ai sensi dell'art.24 CAD

Questa modalità di costituzione è rivolta ad utenti consapevoli, dotati di competenze normative ed operative, che non necessitano di assistenza qualificata per il disbrigo delle pratiche e degli adempimenti richiesti.

Si rimanda alla "Guida alla costituzione di start-up innovative in forma di s.r.l. con modello standard tipizzato", redatta in conformità al D.M. 17 febbraio 2016 dalle camere di commercio in collaborazione col MISE, consultabile al seguente indirizzo:
http://startup.infocamere.it/atst/help/Guida_Costituzione_Modifica_Startup_ModelloTipizzato.pdf

D) COSTITUZIONE ai sensi dell'art.25 CAD

Questa modalità di costituzione è rivolta ad utenti che desiderano avvalersi di assistenza qualificata da parte della Camera di Commercio.

Dal 20 luglio 2016 gli aspiranti imprenditori che intendono costituire una startup innovativa in forma di srl hanno la possibilità di utilizzare una procedura semplificata che prevede per la stipula dell'atto costitutivo e dello statuto l'utilizzo modello standard tipizzato (ministeriale), avvalendosi del servizio offerto dall' ufficio Assistenza Qualificata Imprese (AQI) della Camera di commercio. I soci procedono alla sottoscrizione tramite la firma digitale che sarà autenticata dal conservatore del registro delle imprese adeguatamente supportato dell'ufficio di Assistenza Qualificata Imprese.

L'Ufficio AQI provvede, altresì, all'assolvimento degli adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa vigente, quali la compilazione della modulistica, la presentazione delle relative istanze all'Agenzia delle Entrate (per la registrazione dell'atto costitutivo e per l'attribuzione del codice fiscale/partita iva), e l'iscrizione nel Registro delle imprese.

L'intera operazione sconta unicamente l'imposta di registro di € 200,00 ed è esente da diritti di segreteria e imposta di bollo.

 

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Registro imprese
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Costo Firma Digitale

SPID (SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE): CHIEDILO IN CAMERA DI COMMERCIO

Informazioni generali: che cos'è SPID?
SPID è il Sistema Pubblico d'Identità Digitale che permette a cittadini e imprese di accedere gratuitamente ai servizi digitali di Pubbliche Amministrazioni locali e centrali e di Privati aderenti.

Identity Provider e manuali operativi
La Camera di Commercio opera in qualità di Autorità di Registrazione per conto dell'Identity Provider InfoCamere, società informatica del sistema camerale.
Nell'erogare il servizio di rilascio di Identità Digitali SPID, la Camera di Commercio fa riferimento al seguente manuale operativo

Richiedere un'Identità Digitale SPID: come, dove, costi
Inserire i riferimenti e le modalità di erogazione del servizio (orario apertura sportello, eventuali link a prenotazione, sede principale ed eventuali sedi distaccate, documentazione necessaria ecc.)

Validità e ciclo di vita

In caso di SPID Persona Fisica, il Servizio è fornito per una durata di 2 anni dalla data di invio della comunicazione di attivazione del Servizio da parte del Gestore, salvo il caso di Revoca dell'Identità Digitale.

In assenza di disdetta da parte dell'Utente, il Servizio si rinnoverà tacitamente di anno in anno sulla base delle Tariffe e della documentazione contrattuale tempo per tempo vigente.

Sospensione e riattivazione
La sospensione è un'operazione con cui l'IdP annulla in maniera reversibile l'Identità Digitale SPID. La richiesta di sospensione e riattivazione può essere effettuata nell'area utente SelfCare

Revoca
La revoca di un'Identità Digitale SPID può essere richiesta dal Titolare della stessa per esigenze personali, per violazione della riservatezza e segretezza delle credenziali (smarrimento o furto) o da soggetto terzo interessato in caso di decesso del Titolare. Con la revoca si annulla definitivamente la validità dell'Identità SPID.
La revoca dell'Identità Digitale emessa dall'IdP InfoCamere può essere richiesta tramite le modalità riportate nel Manuale Operativo.

Software per l'utilizzo della credenziale di secondo livello
Per scaricare l'app DigitalDNA IC, che consente di utilizzare da mobile la tua credenziale SPID di secondo livello, consulta il link: https://id.infocamere.it/app_digital_dna.html

Assistenza
Per ricevere assistenza relativamente alla tua Identità Digitale SPID:
https://supporto.infocamere.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=DIIP&userRole=diipud

 

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Registro imprese
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4 months ago


L'art. 9, comma 5, della Legge 11 novembre 2011, n.180, “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”, ha modificato come segue il testo dell'art. 2630 del Codice Civile:

“Chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza nei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.

Il nuovo testo, che è entrato in vigore dal 15 novembre 2011, ha comportato una rivisitazione degli importi delle sanzioni dovute per ritardo od omesse denunce al Registro delle Imprese, nei valori e nei termini specificati nella seguente tabella ricognitiva:

 

SANZIONI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi al Registro delle Imprese

Omesso deposito bilancio
Sanzioni aumentate di un terzo

Entro 30 gg.
dalla scadenza

Oltre 30 gg.
dalla scadenza

Entro 30 gg.
dalla scadenza

Oltre 30 gg.
dalla scadenza

minimo
€ 34,33


massimo
€ 344,00

minimo
€ 103,00


massimo
€ 1.032,00

minimo
€ 45,77


massimo
€ 458,66

minimo
€ 137,33


massimo
€ 1.376,00

 

Per le denunce, comunicazioni e depositi, iscritti al Registro delle Imprese con il primo giorno di ritardo coincidente o successivo alla data del 15 novembre 2011 si applicheranno gli importi sopra riportati.

 

Per le denunce, comunicazioni e depositi, il cui ritardo di presentazione al Registro delle Imprese è antecedente o coincidente con la data del 14 novembre 2011, si applicano gli importi previsti dal previgente art.2630 c.c.

Tabella delle violazioni Registro Imprese sino al 14.11.2011

Tabella delle violazioni Registro Imprese dal 15.11.2011

Circolare n.3647/C Ministero dello Sviluppo Economico

 

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Registro imprese
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4 months ago

È il repertorio delle notizie di carattere economico, statistico e amministrativo non previste ai fini dell’iscrizione nelle varie sezioni del registro delle imprese (ad esempio: attività economica delle società, unità locali, numero di addetti, licenze, autorizzazioni, ecc.).

Sono tenuti a presentare denunce al R.E.A.:

  • i soggetti iscritti nelle varie sezioni del registro delle imprese (contestualmente all’iscrizione o separatamente), per le notizie di cui sopra;
  • altri soggetti collettivi che svolgono un’attività economica o professionale, purché non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da Ordini o Collegi professionali; gli imprenditori con sede principale all’estero che aprano unità locali nel territorio nazionale.
    A titolo esemplificativo, costituiscono notizie R.E.A.: inizio, modifica e cessazione di attività, apertura o chiusura di unità locali, variazioni di residenza di soci e amministratori.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare n.3611/C del 20 luglio 2007 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle problematiche interpretative legate alla tenuta del Repertotio Economico Amministrativo.

Tra gli argomentio affrontati:

1. Legittimazione alla presentazione deIle denunce REA.
Il ministero ha confermato (vedi precedenti note prot. 10725 del 28.11.2005 e prot. 3250 del 28.03.2007) che le denunce REA devono essere sottoscritte digitalmente solamente dai soggetti interessati (titolari, amministratori etc.) e, pertanto, non posssono essere accettate denunce sottoscritte dai professionisti incaricati ai sensi dell'art.31 comma2-quinquies della legge 340/2000;

2. Non iscrivibilità dei "direttori tecnici" e di altre figure teniche.
Il ministero ha ribadito che per quanto riguarda la tipologia di notizie iscrivibili o denunciabili al REA si deve optare per il criterio della tipicità dei casi di annotazione. Pertanto, si conferma (vedi precedenti note prot. 1256 del 02.02.2007 e prot. 1257 del 02.02.2007) che le qualifiche che hanno rilevanza meramente interna all’impresa e riguardano funzioni quali "direttore tecnico", "direttore di filiale", "direttore di stabilimento", "direttore dei lavori", possono essere annotate esclusivamente in presenza di un’espressa previsione normativa.

Circolare n.3611/C del 20 luglio 2007;
Parere del 28.11.2005;
Parere del 28.03.2007;
Parere del 02.02.2006;
Parere del 02.02.2007

Normativa di riferimento

Legge 29/12/93, n. 580, art. 8, comma 8, lettera d;
D.P.R. 7/12/95, n. 581

 

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4 months ago


15.03.2024 – Direttiva del Conservatore n.1/2024 - Registro delle imprese. Prime indicazioni Operative... >>>

 

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Registro imprese
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1 month 1 week ago


L’e-mail è ormai lo strumento di comunicazione elettronica più utilizzato per lo scambio di informazioni. La Posta Elettronica Certificata (detta anche posta certificata o P.E.C.) è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione. Si tratta di un dispositivo di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici. “Certificare” l’invio e la ricezione significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse. Con il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 266 del 15 novembre 2005) è stato sancito il pieno valore legale della Posta Elettronica Certificata, non solo nei rapporti con la Pubblica amministrazione ma anche tra privati cittadini o fra imprese. Il Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n 82), in vigore dal 1 gennaio 2006, ribadisce ulteriormente il valore del nuovo strumento di trasmissione telematica. Ciò conferisce alla Posta Elettronica Certificata – P.E.C. – un valore mai attribuito finora alle comunicazioni via Internet ed ha reso la ricezione dei messaggi opponibile a terzi in caso di contenzioso.

Aspetti Normativi

Per ulteriori approfondimenti sull’evoluzione, la normativa e le regole della PEC, nel sito del CNIPA è presente una sezione dedicata alla PEC

 

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