Sessione d’esami per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore marittimo (ex sezione ordinaria) e per l’iscrizione nella sezione speciale del ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi- anno 2025

Con determinazione dirigenziale n. 215 del 24/7/2025,la  Camera  di   commercio,  industria, artigianato ed  agricoltura  di  Brindisi Taranto, ha indetto una  sessione di esami per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore marittimo (ex sezione ordinaria) e per l’iscrizione nella sezione speciale del ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi, per l’anno 2025, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 478 e del relativo regolamento, decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, riservata ai residenti o aventi domicilio professionale nelle province di Brindisi, Taranto, Lecce e Matera. 
L'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Concorsi ed Esami - n. 58 del 25/7/2025.
Il candidato dovrà trasmettere la domanda di ammissione agli esami alla Camera di Commercio di Brindisi- Taranto – mediante pec o raccomanda a/r, entro e non oltre il 15 ottobre 2025 utilizzando gli appositi moduli, secondo le modalità previste nei rispettivi bandi.

I requisiti per essere ammesso agli esami sono:

- essere residente o domiciliato professionalmente nelle province di Brindisi, Taranto, Lecce e Matera;
- aver conseguito il diploma di scuola media inferiore;
- non aver partecipato con esito negativo ad altre prove d‘esame, presso una Camera di Commercio, da meno di sei mesi dalla data di notifica dell’esito;
- per l'esame di mediatore marittimo non abilitato ad esercitare pubblici uffici: essere cittadino italiano o degli altri Paesi dell‘Unione Europea (o di Paesi non appartenenti all’Unione Europea a condizione di reciprocità);
- per l’esame di mediatore marittimo abilitato ad esercitare pubblici uffici: essere cittadino italiano o degli altri Paesi dell’Unione Europea; avere già sostenuto con esito positivo l’esame di mediatore marittimo non abilitato ai pubblici uffici 

Versamenti:
Versamento di € 77,00 di diritti di segreteria ed € 16,00 per marca da bollo secondo le istruzioni indicate negli appositi bandi.

Modalità di convocazione:
La data delle prove d‘esame e l’elenco dei candidati ammessi verranno pubblicati sull'Albo on line e nel sito istituzionale all’indirizzo www.brta.camcom.it della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, almeno 20 giorni prima della data di inizio delle prove di esame

La validità degli esami superati non si estende oltre i cinque anni.

L‘aver superato i predetti esami non costituisce titolo all‘esercizio dell‘attività di mediatore marittimo, per la quale è necessaria:
- per l’attività di mediatore marittimo non abilitato ad esercitare pubblici uffici: la presentazione, al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente, della segnalazione certificata d’inizio attività (S.C.I.A.);
- per l’attività di mediatore marittimo abilitato ad esercitare pubblici uffici: l’iscrizione nella Sezione Speciale del Ruolo Mediatori Marittimi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria esami alla pec istituzionale: cameradicommercio@pec.brta.camcom.it.

BANDO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI MEDIATORE MARITTIMO -EX SEZIONE ORDINARIA (ALL. A)
MODELLO DI DOMANDA-EX SEZIONE ORDINARIA (ALL.A1)
BANDO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI MEDIATORE MARITTIMO - SEZIONE SPECIALE (ALL.B)
MODELLO DI DOMANDA- SEZIONE SPECIALE (ALL.B1)
 

Ultima modifica
Gio 31 Lug, 2025
Italian
Published on
1 month 1 week ago

 

L'art. 80-quater del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, aggiunto dal comma 1 dell'art. 18, D. Lgs. n. 147 del 6 agosto 2012, ha stabilito, tra le varie modifiche al Regolamento del Ruolo, la piena pubblicità del Ruolo attraverso la pubblicazione dell'elenco dei periti e degli esperti sul sito della Camera di commercio.

Si rammenta che questo è uno strumento puramente informativo e che hanno valore probatorio dell'avvenuta iscrizione al ruolo solo i certificati e le visure rilasciate dall'ufficio preposto.

 

ATTENZIONE: servizio temporaneamente inattivo


Torna alla pagina precedente

 

Condividi
Condividi
Reti Sociali
[node:field_page_rating:rating]
Average: 4 (1 vote)
Italian
Published on
4 months ago

 

Pagina in aggiornamento

Condividi
Condividi
Reti Sociali
[node:field_page_rating:rating]
Average: 4 (1 vote)
Albi Ruoli Registri - ELENCHI
Italian
Published on
4 months ago

Attività di molitura dei cereali

A far data dal 14.09.2012 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 agosto 2012 n.147) l'esercizio dell'attività di molitura dei cereali è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive e sono state soppresse le norme che prevedevano il rilascio della licenza di macinazione da parte delle Camere di commercio.

Art. 80-sexies del D.Lgs. 59/2010, inserito dall'art. 18 del D.Lgs. 147/2012:
<<Art. 80-sexies (Impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti). 1. L'esercizio dell'attività di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti è soggetto, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, alla segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la legge 7 novembre 1949, n. 857, e il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386, sono abrogati.>>.

 

Condividi
Condividi
Reti Sociali
[node:field_page_rating:rating]
Average: 4 (1 vote)
Albi Ruoli Registri - LICENZE
Italian
Published on
4 months ago

Novità introdotte dal D.Lgs. n. 223/2006 entrato in vigore il 4 luglio 2006, convertito in legge 4 agosto 20006 n. 248

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 223/2006, convertito in legge 4 agosto 20006 n. 248, che nell’emanare disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale ed il contenimento della spesa pubblica, all’art. 4 “Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell’attività di produzione di pane” ha previsto l’abrogazione della lettera b) del comma 2 del decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998 e della la legge n. 1002 del 31 luglio 1956, la quale assoggettava l’espletamento dell’attività di panificazione ad autorizzazione della Camera di commercio competente per territorio, sentita una commissione che accertava l'opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti ed al volume della produzione. Secondo il nuovo decreto legge, l'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti saranno soggetti ora alla presentazione di una semplice dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 sulla trasparenza degli atti amministrativi, da presentare al Comune competente per territorio, corredata dall’autorizzazione della competente Azienda Sanitaria Locale in merito ai requisiti igienico -sanitari ed alle emissioni in atmosfera, nonché dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali. I comuni e le autorità competenti in materia igienico – sanitaria avranno il compito di esercitare le rispettive funzioni di vigilanza. 

 

 

Condividi
Condividi
Reti Sociali
[node:field_page_rating:rating]
Average: 4 (1 vote)
Albi Ruoli Registri - LICENZE
Italian
Published on
4 months ago

Caratteristiche generali

L’Elenco Raccomandatari Marittimi, istituito con la Legge 4 Aprile 1977 n. 135, ha sostituito, su diverse basi, la Legge 29 Aprile 1940 n. 496 che aveva istituito l'Elenco degli Agenti Marittimi autorizzati.

La gestione dell’Elenco è affidata, sul piano locale, ad una Commissione nominata con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro delle Attività Produttive. Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata istituita una Commissione centrale con il compito di esaminare i ricorsi contro le deliberazioni delle Commissioni locali.

Destinatari

I Raccomandatari Marittimi sono professionisti che svolgono attività di raccomandazione di navi, quale assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o di terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni imbarco e sbarco passeggeri con rilascio dei relativi documenti e, inoltre, altre analoghe attività per la tutela degli interessi loro affidati.

Istruzioni per l'iscrizione

La domanda d’iscrizione nell’Elenco deve essere presentata:

  • dal titolare dell’impresa individuale;
  • dagli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi;
  • dagli institori di dette imprese o società.

 

Requisiti generali:

  • Pieno esercizio dei diritti civili;
  • Avere conseguito il diploma di scuola media superiore;
  • Avere la residenza anagrafica nella località in cui si intende operare;
  • Avere la cittadinanza italiana o Unione Europea.

Requisiti morali:

  • Non trovarsi in stato di fallimento;
  • Non avere subito condanne:
  • per delitti contro la pubblica amministrazione;
  • per delitti contro l’amministrazione della giustizia;
  • per delitti contro la fede pubblica;
  • per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio;
  • per i delitti contro il patrimonio;
  • per contrabbando;
  • per ogni altro delitto non colposo per il quale la Legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni;
  • per reati in materia valutaria per i quali la Legge commini la pena della reclusione.
  • Non essere sottoposto alle norme di cui al Decreto Legislativo n. 490 dell’8.8.1994 e alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

 

Requisiti professionali:

  • Avere svolto almeno due anni di tirocinio professionale;
  • Superare un esame orale presso la competente Commissione.

 

Modulistica

Normativa

  • Legge 4 aprile 1977, n. 135 - D.P.R. 18 dicembre 2001, n. 483
  • Legge 15 dicembre 1949, n. 1137 - R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione)

 

 

Condividi
Condividi
Reti Sociali
[node:field_page_rating:rating]
Average: 4 (1 vote)
Albi Ruoli Registri - ELENCHI
Italian
Published on
4 months ago


16.06.2025 – Esito della prova d'esame del 13.06.2025 - Sessione esami di idoneità all'esercizio del servizio Taxi e di noleggio con conducente - Commissione Provinciale di Taranto... >>>

12.05.2025 – Esami di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente - I Sessione 2025. Calendario esami... >>>

14.04.2025 – I Sessione esami di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e n.c.c.. Modalità e termini di scadenza presentazione domande di ammissione... >>>

16.01.2025 – Esito della prova d'esame del 16.01.2025 - Sessione esami di idoneità all'esercizio del servizio Taxi e di noleggio con conducente - Commissione Provinciale di Brindisi... >>>

14.01.2025 – Esito della prova d'esame del 13.01.2025 - Sessione esami di idoneità all'esercizio del servizio Taxi e di noleggio con conducente - Commissione Provinciale di Taranto... >>>

18.12.2024 – ANTICIPAZIONE PROVA SCRITTA Sessione esami di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente... >>>

25.11.2024 – II Sessione esami di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente. Calendario esami... >>>

25.10.2024 – II Sessione esami di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente. Modalità e termini di scadenza presentazione domande di ammissione... >>>

22.04.2024 – Sessione esami di idoneità all'esercizio del servizio taxi e di noleggio con conducente Commissione provinciale di Taranto. Esito della prova d'esame del 22.4.2024 ore 8.45... >>>

26.03.2024 – Sessione esami di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente. Commissione provinciale di Taranto; elenco dei candidati ammessi per il 22.4.2024 ore 8.45... >>>

12.03.2024 – Sessione esami di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente. Modalità e termini di scadenza presentazione domande di ammissione... >>>

15.01.2024 – Esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea - Elenco dei candidati ed esito della prova d'esame del 15.01.2024... >>>

Caratteristiche generali
Il ruolo dei conducenti, previsto per i conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, relativi al trasporto collettivo o individuale di persone, aventi funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, e per i servizi di noleggio con conducente nonché per i conducenti di taxi e di servizi di noleggio con autovetture, motocarrozzette e veicoli a trazione animale, è stato istituito dalla Legge n. 21 del 15 gennaio 1992.

Esame d'idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
L'esame di cui all'art. 8 della L.R. 3 aprile 1995 n. 14, consiste in una prova articolata in quesiti a risposta multipla (quiz).
La prova viene effettuata mediante un questionario a risposta multipla, costituito da 30 domande. I candidati hanno a disposizione 45 minuti per rispondere ai quesiti. La prova d'esame si intende superata se il candidato risponde esattamente ad almeno 24 domande.
Nella presente pagina sono messi a disposizione degli interessati l'elenco dei quiz ed il "Regolamento della commissione di esame sulle modalità di svolgimento della prova d'esame d'idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 21/1992 e l.r. 14/1995".

Iscrizione al ruolo
L'iscrizione al ruolo ha effetti costitutivi in quanto costituisce un requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. L'iscrizione nel ruolo è necessaria anche per tutti coloro che esercitano quest'attività in qualità di sostituti per un tempo definito e/o un viaggio determinato, ed in qualità di dipendenti di un'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente.

Requisiti per l’iscrizione
I soggetti interessati devono:

  • essere cittadini italiani ovvero di un paese della UE ovvero essere in possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, dipendente o per motivi di famiglia;
  • aver assolto gli obblighi scolastici;
  • attestare:
    - l'assenza di carichi pendenti;
    - l'assenza di condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
    - l'assenza di procedimenti fallimentari;
    - l'assenza di provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze o autorizzazioni;
    - la non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
  • non essere sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27.12.1956 n. 1423 e successive modifiche e integrazioni;
  • essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP); per i conducenti dei veicoli a trazione animale in luogo del CAP occorre la dimostrazione dell'idoneità fisica del titolare e degli altri eventuali conducenti per condurre i veicoli di piazza (certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune);

per i conducenti di veicoli a trazione animale occorre inoltre:

  • Avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni;
  • Essere in possesso almeno del certificato di licenza elementare;
  • Aver sostenuto con esito favorevole l’esame per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio.

 

Modulistica

Normativa

 

 

Condividi
Condividi
Reti Sociali
[node:field_page_rating:rating]
Average: 4 (1 vote)
Albi Ruoli Registri - RUOLI
Italian
Published on
4 months ago

Caratteristiche generali
Nel Ruolo dei mediatori marittimi, istituito ai sensi della legge 478/68 e del D.P.R. 66/1973, devono essere iscritti coloro che intendono esercitare l’attività di mediazione nei contratti di costruzione, di compravenduta, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

Il Ruolo è distinto in due sezioni Ordinaria e Speciale; in quest’ultima sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici che comprendono l’incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggi di navi e nei contratti di trasporto di cose e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da leggi speciali.

L’esercizio professionale della mediazione marittima senza aver ottenuto l’iscrizione nel Ruolo dei Mediatori Marittimi, quando non costituisca più grave reato, è punito a norma dell’art. 665 del Codice Penale.

Destinatari:

Titolari o amministratori delle imprese esercenti la mediazione marittima.

Istruzioni per l'iscrizione:

L’iscrizione al Ruolo, che è a titolo personale, abilita all’esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.

Requisiti per l’iscrizione

  • Aver raggiunto la maggiore età;
  • Residenza nella provincia di competenza della Camera di commercio di Taranto;
  • Avere conseguito il diploma di scuola secondaria inferiore;
  • Cittadinanza italiana o degli altri paesi dell’Unione Europea: i cittadini stranieri potranno essere iscritti solo nella Sezione Ordinaria se provenienti da paesi in condizione di reciprocità;

Requisiti morali:

  • Avere il godimento dei diritti civili;
  • Essere di buona condotta;
  • Non essere interdetto o inabilitato;
  • Non essere stato dichiarato fallito o in caso di fallimento essere stato riabilitato;
  • Non essere stato condannato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, per i seguenti delitti:
    delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  • Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.

Requisiti professionali:

  • Aver superato l'esame;
  • Aver effettuato il deposito cauzionale.

Modulistica

Normativa

  • Legge 12 marzo 1968, n. 478
  • D.P.R. 4 gennaio 1973, N. 66
  • D.M. 10 dicembre 1968

 

 

Condividi
Condividi
Reti Sociali
[node:field_page_rating:rating]
Average: 4 (1 vote)
Albi Ruoli Registri - RUOLI
Italian
Published on
4 months ago

Caratteristiche generali

E' perito ed esperto colui che, esercitando pubblicamente un'arte o una professione, è competente ad emettere un ponderato giudizio per accertare un fatto, stimare il valore o l'entità di una cosa.

Il ruolo è suddiviso in categorie e sub - categorie in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella Provincia.

Requisiti e modalità per l’iscrizione:

L'iscrizione nel ruolo non è obbligatoria, non è abilitante all'esercizio dell'attività, ma ha la funzione di pubblicità conoscitiva e dichiarativa, configurandosi come semplice forma di controllo sulla presenza dei requisiti tecnici e professionali d'idoneità degli iscritti: il ruolo è costituito, infatti, da un elenco di persone che, nel corso degli studi e delle attività professionali svolte, hanno acquisito un'approfondita conoscenza in uno o più campi e sono pertanto in grado di effettuare perizie su commissione.

Le competenze relative alla gestione del ruolo dei periti e degli esperti sono assolte dall'ufficio competente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in forma semplificata.

L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con determinazione del Segretario Generale o del Dirigente da lui delegato, previa istruttoria svolta dal competente Ufficio.

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3656/C del 12 settembre 2012 chiarisce che <<rimane anche (direttamente in capo alla Camera di commercio) la possibilità di sottoporre il candidato all'iscrizione ad un colloquio integrativo, avvalendosi a tal fine di esperti di riconosciuta competenza nelle materie oggetto dello stesso>>.

Chi aspira ad essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti deve presentare domanda alla Camera di commercio utilizzando l'apposito modello ed avendo cura di specificare il possesso dei requisiti richiesti.

Avverso le decisioni della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Taranto è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse al Ministero dello Sviluppo Economico.

Requisiti generali:

  • Aver compiuto 21 anni;
  • Avere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Comunità Europea ovvero essere straniero residente nella provincia in cui si intende presentare domanda ed essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
  • Essere residenti nella provincia di Taranto;;
  • Aver assolto agli obblighi derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo;
  • Godere dell’esercizio dei diritti civili.

Requisiti morali:

L’aspirante all’iscrizione non deve:

  • Essere stato dichiarato fallito;
  • Avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

Requisiti d'idoneità:

L'aspirante deve esibire tutti i titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione e può essere sottoposto ad un colloquio di approfondimento e a verifica da parte della Commissione


RICERCA ON-LINE PERITI ED ESPERTI


Modulistica

Normativa

  • T.U. approvato con R.D. 20.9.1934, 2011 art. 32, modificato dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 21.9.1944 n. 315;
  • Regolamento per la formazione del Ruolo approvato con decreto ministeriale del 29.12.1979.
  • Art. 80-quater (Ruolo dei periti e degli esperti) del decreto legislativo 26 marzo 2010 n.59, inserito dall'art. 18 del decreto legislativo 6 agosto 2012 n. 147;

 

 

 

Condividi
Condividi
Reti Sociali
[node:field_page_rating:rating]
Average: 4 (1 vote)
Albi Ruoli Registri - RUOLI
Italian
Published on
4 months ago

Selezione di docenti di scuola secondaria per l'inserimento nell'elenco degli esperti della commissione d'esame per la valutazione dell'attitudine e delle capacità professionali per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione

Si informa che la Camera di Commercio di Brindisi-Taranto ha determinato di procedere alla selezione di docenti di scuola secondaria per l'inserimento nell'elenco dei componenti della Commissione esame per l'esercizio dell'attività di agente d'affari in mediazione (Determinazione dirigenziale n. 82 del 24/03/2025).

Gli aspiranti candidati dovranno dichiarare di essere in possesso dei previsti requisiti personali, morali e professionali come indicati specificamente nella domanda e di seguito riportati:
- docente di scuola secondaria di secondo grado in servizio, abilitato discipline giuridiche ed economiche (A46);
- docente di scuola secondaria di secondo grado in servizio, abilitato discipline economico-aziendali (A45) o di estimo (A51).

I candidati dovranno risiedere nei comuni della provincia di Brindisi o di Taranto.

Gli interessati potranno presentare le candidature entro e non oltre il 28 aprile 2025 inviando il modulo di adesione all'indirizzo PEC della Camera di commercio di Brindisi-Taranto cameradicommercio@pec.brta.camcom.it, indicando nell'oggetto: Domanda per l'inserimento nell'elenco dei docenti esperti della Commissione d'esame per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione.

Alla domanda (in allegato al presente avviso) dovrà essere allegato il curriculum vitae redatto in formato europeo, contenente il titolo di studio, le esperienze professionali ed i principali incarichi ricoperti.

Le domande pervenute saranno esaminate dal Segretario generale f.f..

L'inserimento in elenco non dà luogo ad una graduatoria e che nel caso in cui il componente chiamato formalmente a far parte della commissione d'esame si renda indisponibile per tre volte consecutive verrà cancellato dall'elenco, salvo attestata impossibilità.

Allegati:
Modulo di domanda
Regolamento esami agenti affari in mediazione

Torna alla pagina precedente

 

Condividi
Condividi
Reti Sociali
[node:field_page_rating:rating]
Average: 4 (2 votes)
Albi Ruoli Registri - RUOLI