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Diritto annuale 2025, si può sanare con il “ravvedimento operoso”.

Tutti i soggetti e le unità locali (sia già iscritti al 1 gennaio 2025 che iscritti nel corso del 2025 al Registro delle imprese o al R.E.A.) che non hanno ancora effettuato il versamento del diritto annuale 2025 possono regolarizzare  spontaneamente tale violazione utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso.

Per i termini di scadenza relativi al pagamento del diritto annuale 2025 si rinvia all’apposito capitolo TERMINI di VERSAMENTO e Imprese e soggetti R.E.A. iscritti in corso d’anno della guida in linea sul nostro sito.

L’istituto del ravvedimento operoso, proprio delle sanzioni tributarie, consente, entro il termine massimo di un anno dalla scadenza del versamento, ed in ogni caso prima che avvenga la contestazione da parte dell’Ente impositore, di sanare spontaneamente l’inadempimento con il versamento del tributo omesso (parzialmente o totalmente), degli interessi e della sanzione ridotta.

È possibile effettuare il calcolo del diritto dovuto ed il pagamento con il ravvedimento operoso dal sito di calcolo e pagamento nazionale con PAGO PA https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira.htm accessibile direttamente anche dal sito della Camera di commercio.

Se il versamento viene eseguito sul modello F24 la sezione da compilare è IMU ed altri Tributi locali ove si andranno ad indicare:

- codice Ente: “TA” o “BR” (la sigla della provincia) a seconda della provincia in cui l’impresa e/o l’unità locale è iscritta al 01/01/2025 o in corso d'anno; 
- il tributo omesso (parzialmente o totalmente) con il codice tributo 3850
- gli interessi (al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera) con il codice tributo 3851;
- la sanzione ridotta (3,75% per il ravvedimento breve e 6% per il ravvedimento lungo) con il codice tributo 3852.
- l’anno: 2025 per tutti e tre i codici tributo (anche se il versamento dovesse avvenire nel 2026)

Informazioni più dettagliate al riguardo ed il foglio di calcolo messo a disposizione sono disponibili nel capitolo Ravvedimento operoso mentre nel capitolo Importi è disponibile il foglio di calcolo del tributo.

Per qualunque necessità o chiarimento è possibile contattare l’Ufficio preposto comunicando i dati dell’impresa che intende effettuare il ravvedimento per verificare l’importo dovuto, e quindi conteggiare correttamente il ravvedimento.

NOTA BENE: Ricordiamo che a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, alle imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale del Registro delle imprese (articolo 24, comma 35, della Legge n. 449 del 27/12/1997) oltre ad essere preclusa la partecipazione a bandi PID. 

 

Informazioni
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Camera di commercio di Brindisi - Taranto
Ufficio delle Entrate

Sede legale: Viale Virgilio n. 152 – 74121 Taranto

Sede di Brindisi: Via Bastioni Carlo V, 4/6 - 72100 Brindisi

Tel. ufficio 099 7783150 - 099 7783129 oppure 0831 228243

email: dirittoannuale@brta.camcom.it

 

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Mer 17 Set, 2025
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Cancellazione d'ufficio del domicilio digitale (casella PEC) revocato o non valido ed iscrizione d'ufficio del domicilio digitale.

CCIAAA BR - TA
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 8 della legge 241/1990 ed in base alle relative “ Linee Guida” approvate dalla Camera di commercio di Taranto con atto di indirizzo del Commissario Straordinario n.19 del 22/05/2023. Invito a comunicare il proprio domicilio digitale.

Il 9 settembre 2025 è pubblicata all’Albo camerale online della Camera di commercio di Brindisi Taranto (www.brta.camcom.it) la comunicazione del 09.09.2025 di Cancellazione d'ufficio del domicilio digitale (casella PEC) revocato o non valido ed iscrizione d'ufficio del domicilio digitale. Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 8 della legge 241/1990 ed in base alle relative “ Linee Guida” approvate dalla Camera di commercio di Taranto con atto di indirizzo del Commissario Straordinario n.19 del 22/05/2023. Invito a comunicare il proprio domicilio digitale, con:
- elenco imprese con domicilio digitale (casella PEC) revocato o non valido (imprese con sede in provincia di Brindisi: n.760 - imprese con sede in provincia di Taranto: n.994;
 - elenco imprese per la quale è stata segnalata l’assenza domicilio digitale (casella PEC);
tutte imprese destinatarie della presente comunicazione.
Inoltre, sempre in data 9 settembre 2025, l’informativa è pubblicata nella sezione “Notizie” del sito camerale www.brta.camcom.it .

Le imprese interessate avranno 30 giorni dalla data di pubblicazione della predetta comunicazione all’albo camerale online della Camera di commercio di Brindisi Taranto per regolarizzare la posizione anagrafica comunicando il domicilio digitale della propria impresa.

Detta comunicazione del 09.09.2025, unica e cumulativa, contiene in allegato gli elenchi delle imprese/società destinatarie e resterà pubblicata sul sito istituzionale quarantacinque giorni consecutivi. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari decorsi ulteriori quindici giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione. 
Scaduti i termini sopra indicati, la Camera di commercio disporrà la cancellazione d’ufficio del domicilio digitale (casella PEC) revocato o non valido, assegnerà d’ufficio un nuovo domicilio digitale alle imprese interessate, applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento (€ 60,00 per le imprese individuali, € 412,00 per le società, cui si aggiungeranno le spese di procedimento) ed il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale assegnato d’ufficio.


Cancellazione d'ufficio del domicilio digitale (casella PEC) revocato o non valido ed iscrizione d'ufficio del domicilio digitale. Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 8 della legge 241/1990 ed in base alle relative “Linee Guida” approvate dalla Camera di commercio di Taranto con atto di indirizzo del Commissario Straordinario n.19 del 22/05/2023. Invito a comunicare il proprio domicilio digitale_09.09.2025

Elenco n.1) imprese con domicilio digitale (casella PEC) revocato o non valido (imprese con sede in provincia di Brindisi: n.760 - imprese con sede in provincia di Taranto: n.994

Elenco n.2) imprese per la quale è stata segnalata l’assenza domicilio digitale (casella PEC) 

 

 

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Mar 09 Set, 2025
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AVVISO IMPORTANTE: Chiusura sede di Brindisi nel giorno di lunedì 8 settembre 2025 per festività patronale

Si comunica che in occasione delle solennità religiose dei Santi Patroni San Teodoro D’Amasea e San Lorenzo da Brindisi, la sede camerale di Brindisi sarà chiusa lunedì 8 settembre 2025, giornata conclusiva delle celebrazioni religiose e delle cerimonie civili, anche in ottemperanza all’Ordinanza Sindacale n. 37 del 15/07/2025 del Comune di Brindisi recante “Chiusura degli uffici comunali, nonché degli uffici pubblici nazionali localizzati sul territorio comunale, per i festeggiamenti dei Santi Patroni 2025”.

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Mar 26 Ago, 2025

Sessione d’esami per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore marittimo (ex sezione ordinaria) e per l’iscrizione nella sezione speciale del ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi- anno 2025

Con determinazione dirigenziale n. 215 del 24/7/2025,la  Camera  di   commercio,  industria, artigianato ed  agricoltura  di  Brindisi Taranto, ha indetto una  sessione di esami per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore marittimo (ex sezione ordinaria) e per l’iscrizione nella sezione speciale del ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi, per l’anno 2025, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 478 e del relativo regolamento, decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, riservata ai residenti o aventi domicilio professionale nelle province di Brindisi, Taranto, Lecce e Matera. 
L'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Concorsi ed Esami - n. 58 del 25/7/2025.
Il candidato dovrà trasmettere la domanda di ammissione agli esami alla Camera di Commercio di Brindisi- Taranto – mediante pec o raccomanda a/r, entro e non oltre il 15 ottobre 2025 utilizzando gli appositi moduli, secondo le modalità previste nei rispettivi bandi.

I requisiti per essere ammesso agli esami sono:

- essere residente o domiciliato professionalmente nelle province di Brindisi, Taranto, Lecce e Matera;
- aver conseguito il diploma di scuola media inferiore;
- non aver partecipato con esito negativo ad altre prove d‘esame, presso una Camera di Commercio, da meno di sei mesi dalla data di notifica dell’esito;
- per l'esame di mediatore marittimo non abilitato ad esercitare pubblici uffici: essere cittadino italiano o degli altri Paesi dell‘Unione Europea (o di Paesi non appartenenti all’Unione Europea a condizione di reciprocità);
- per l’esame di mediatore marittimo abilitato ad esercitare pubblici uffici: essere cittadino italiano o degli altri Paesi dell’Unione Europea; avere già sostenuto con esito positivo l’esame di mediatore marittimo non abilitato ai pubblici uffici 

Versamenti:
Versamento di € 77,00 di diritti di segreteria ed € 16,00 per marca da bollo secondo le istruzioni indicate negli appositi bandi.

Modalità di convocazione:
La data delle prove d‘esame e l’elenco dei candidati ammessi verranno pubblicati sull'Albo on line e nel sito istituzionale all’indirizzo www.brta.camcom.it della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, almeno 20 giorni prima della data di inizio delle prove di esame

La validità degli esami superati non si estende oltre i cinque anni.

L‘aver superato i predetti esami non costituisce titolo all‘esercizio dell‘attività di mediatore marittimo, per la quale è necessaria:
- per l’attività di mediatore marittimo non abilitato ad esercitare pubblici uffici: la presentazione, al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente, della segnalazione certificata d’inizio attività (S.C.I.A.);
- per l’attività di mediatore marittimo abilitato ad esercitare pubblici uffici: l’iscrizione nella Sezione Speciale del Ruolo Mediatori Marittimi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria esami alla pec istituzionale: cameradicommercio@pec.brta.camcom.it.

BANDO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI MEDIATORE MARITTIMO -EX SEZIONE ORDINARIA (ALL. A)
MODELLO DI DOMANDA-EX SEZIONE ORDINARIA (ALL.A1)
BANDO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI MEDIATORE MARITTIMO - SEZIONE SPECIALE (ALL.B)
MODELLO DI DOMANDA- SEZIONE SPECIALE (ALL.B1)
 

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Gio 31 Lug, 2025
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Seminario "RENTRI: soggetti obbligati e procedura di iscrizione"

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Mar 02 Set, 2025

Disposto il differimento dei termini di versamento 2025, ma non per tutti i soggetti iscritti al registro delle imprese o al R.E.A.


L’art. 13 comma 1 del D.L. 17 giugno 2025 n. 84 “Disposizioni urgenti in materia fiscale”  (G.U. n. 138 del 17/06/2025 entrata in vigore il 18/06/2025) ha disposto il differimento dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e IVA  che scadono entro il 30 giugno 2025 (cui è collegata anche la scadenza del diritto annuale per le imprese ed i soggetti già iscritti al Registro delle imprese o al R.E.A. al 01/01/2025) per i soggetti che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA (di cui all'art. 9-bis del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con modifiche nella legge 21 giugno 2017, n. 96);
  • dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’ Economia e Finanze (pari ad euro 5.164.569).

i cui versamenti possono essere effettuati:

  • entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione;
  • dal 22 luglio al 20 agosto 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo.

Tali disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) anche a coloro che:
a) presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA;
b) esercitano dette attività ma adottano il regime di cui all’art. 27,comma 1, del D.L. 6/07/2011, n. 98 convertito con modifiche in Legge n. 111/2011 (regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità);
c) esercitano dette attività ma applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23/12/2014 n. 190;
d) partecipano a società, associazioni e imprese si sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, aventi i requisiti già indicati in precedenza.

Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono solo attività agricole e che sono titolari di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 s.s. del TUIR (cfr. risposta ad interpello AdE del 2/08/2019 n. 330 e risoluzione AdE n. 64 del 28.06.2019 ) così come i contribuenti che svolgono attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA, o che pur soggetti ISA superano il limite di ricavi e compensi (pari ad euro 5.164.569) .

Per questi soggetti restano invariati il termine ordinario di versamento del 30 giugno 2025 ed il termine c.d. “prorogato” del 30 luglio 2025 con la maggiorazione dell'interesse corrispettivo dello 0,40%.  

 


mail Contatti

 

 

 

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Mar 02 Set, 2025

Domicilio digitale dell’amministratore di società: nessun termine al 30 giugno 2025

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Mar 02 Set, 2025
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Metrologia legale. Segnalazione false richieste telefoniche di pagamento

METROLOGIA LEGALE 
AVVISO

Sono giunte alcune segnalazioni da parte di utenti metrici, ai quali sono state fatte, richieste economiche finalizzate al saldo di presunte sanzioni emesse per la mancata comunicazione di dismissione di strumenti di pesatura, da sedicenti “funzionari dell’ufficio metrico camerale”. Dette richieste, effettuate per telefono, prevedevano il pagamento di somme, da effettuarsi attraverso bonifici o versamenti su conti correnti, in contanti o tramite versamento su carte di credito prepagate.


A tal riguardo si fa presente che la Camera di Commercio non utilizza il telefono per le comunicazioni relative ai pagamenti ma solo canali istituzionali come la posta elettronica certificata (PEC). Le sanzioni sono poi regolate nel loro iter dalla Legge 689/90 che fissa inderogabilmente termini e modalità per la notifica.

Il pagamento delle sanzioni amministrative è poi possibile, a seconda del caso e della natura, solo attraverso l’utilizzo dei modelli di pagamento F23, F24 ove previsti o attraverso la piattaforma PagoPA.

Nessun dipendente dell’Ente è autorizzato a incassare denaro in contanti da parte di utenti presso il loro domicilio, né bonifici o versamenti diretti su carte di credito.

Per qualsiasi informazione o dubbi contattare la Camera di Commercio ai seguenti recapiti:

Ufficio Metrologia Legale
Tel: 0831/228222 (sede di Brindisi)
099/7783158 (sede di Taranto)

 

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Mar 02 Set, 2025

Diritto annuale. Pubblicata la Guida al versamento del diritto annuale 2025

 

Aggiornamento sezione sito web www.camcomtaranto.com Diritto annuale 2025

Aggiornamento sezione sito web www.br.camcom.it Diritto annuale 2025

 

 

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Lun 23 Giu, 2025