Italian
Published on
18 hours 51 minutes ago

Costo Firma Digitale

La Camera di Commercio di Brindisi-Taranto  è subentrata ai sensi dell’art. 3 del D.M. 16.02.2018, per ragioni di continuità gestionale  al progetto di ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione), WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali  cui l’accorpata Camera di Commercio di Brindisi aveva aderito ed  aveva adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi  dotandosi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.
Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
  • la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
  • nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.

 
Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo web https://brtacamcom.whistleblowing.it/

Con l’invio della segnalazione, l’interessato conferma di aver preso visione del contenuto della presente informativa privacy

 

Condividi
Condividi
Reti Sociali
[node:field_page_rating:rating]
Average: 4 (1 vote)
Italian
Published on
18 hours 51 minutes ago

Scopri come segnalare un illecito di interesse generale nell'ambito dell'amministrazione pubblica (D.lgs. n.24/2023 attuativo della direttiva UE n.1937/2019)

CHI È IL WHISTLEBLOWER

Il whistleblower (segnalante) è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, condotte illecite di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. La finalità specifica di questa disciplina è fare in modo che i segnalanti, facendo emergere atti, omissioni o condotte illecite, contribuiscano significativamente al miglioramento della propria organizzazione.

 CHI PUÒ SEGNALARE?

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, in qualità di:
a) dipendenti dell’ente camerale;
b) i lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti che svolgono la loro attività presso l’ente camerale
c) i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'ente camerale
d) i tirocinanti che svolgono la loro attività presso l’ente camerale
e) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l’Ente camerale.

CHE COSA SI PUÒ SEGNALARE

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali. L’elenco delle condotte illecite che possono essere segnalate con la nuova disciplina è contenuto nell’art. 2 del decreto legislativo 24/2023 e relativi allegati.

COME SEGNALARE: I CANALI DI SEGNALAZIONE
Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti, che sono:


La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto la segnalazione all’Anac (canale esterno) può essere effettuata solo:

  • Quando il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • Quando il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • Quando il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In ogni caso, la segnalazione non sostituisce l’obbligo di denuncia che sussiste in capo ai pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p., laddove ne ricorrano i presupposti di legge (c.d. Procedibilità d’ufficio), sono tenuti a denunciare quanto a loro conoscenza alle autorità giudiziarie e di polizia. Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all’autorità giudiziaria - ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. - e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele dalle misure ritorsive ex art. 54-bis.

IL SISTEMA DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE
Il d.lgs. 24/2023 predispone il sistema di protezione del segnalante articolandolo in:

Protezione della riservatezza
Il divieto di rivelare l’identità del whistleblower si riferisce non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, la sua identificazione. La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione. La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato. E’ tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione: «I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché' le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Protezione dalle ritorsioni
È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. Per ritorsione si intende: «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto». Nell’art.17, comma 4 del decreto 24/2023 è inserito un elenco esemplificativo di tutto ciò che può rappresentare una ritorsione. Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

 

Condividi
Condividi
Reti Sociali
Argomenti
[node:field_page_rating:rating]
Average: 4 (1 vote)