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Diritto annuale 2026 - Differimento dei termini di versamento per i soggetti interessati dagli ISA

L'art. 1-sexies del Decreto Legge 63/2026 convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 113 (in G.U. 27/06/2026, n. 147) ha previsto che per i soggetti:

  • che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici Sintetici Affidabilità Fiscale), o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • soggetti aderenti al regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014;
  • soggetti aderenti al regime di vantaggio di cui all’art. 27 del D.L. n. 98/2011;
  • che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aventi i requisiti sopra indicati;

la proroga del versamento del diritto annuale per l’anno 2026 al 20 luglio 2026 senza maggiorazione, con possibilità di effettuare il versamento dal 21/07/2026 al 20/08/2026 con la maggiorazione dell'interesse corrispettivo dello 0,80% (anziché del consueto 0,40% in deroga a quanto disposto dall’art. 17, comma 2 D.P.R. n. 435-2001) a titolo di interesse corrispettivo (per approfondimenti: link Capitolo Termini di versamento).

Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalle norme sopra citate, rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2026, con possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2026 con lo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, oppure, avvalendosi del ravvedimento operoso che consente di applicare una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria (3,75% ravvedimento breve, 6% ravvedimento lungo link https://dirittoannuale.camcom.it/cada-api/home ).

 

Ultima modifica
Mar 11 Ago, 2026