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Nuove modalità svolgimento tirocini Raccomandatari Marittimi

 NUOVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI TIROCINI

  • Con decorrenza dalla data di pubblicazione sul sito camerale delle presenti modalità di svolgimento dei tirocini  la Commissione riterrà valido il tirocinio documentato con le seguenti modalità:
    1. Acquisizione della comunicazione di inizio del tirocinio professionale, previsto dalla lettera f) dell’art.9 della legge 135/77, da parte del Raccomandatario Marittimo presso il quale si svolge il tirocinio medesimo, con nota protocollata (il protocollo camerale attesterà la data di inizio tirocinio che non può essere retroattiva).
    2. Effettuazione a discrezione della Commissione, di controlli periodici nel corso del biennio, circa l’effettivo svolgimento del tirocinio professionale, secondo le seguenti modalità:
      • La Commissione si riserva di sottoporre il tirocinante a colloqui periodici da effettuarsi nel corso del biennio in questione. Tali colloqui rivestiranno semplicemente carattere informativo;
      • Partecipazione a corsi di formazione, se e quando organizzati;
    3. Acquisizione del Certificato finale dell’avvenuto svolgimento del tirocinio biennale, rilasciato dal raccomandatario marittimo che dichiarerà l’esito positivo dello stesso, corredato da relazione redatta dal Tutor /Raccomandatario in merito all’attività svolta dal tirocinante nel biennio.

per il periodo transitorio si considererà valido il tirocinio effettuato con le modalità stabilite precedentemente dalle rispettive competenti Commissioni di Brindisi e di Taranto con l’onere di effettuare la comunicazione di inizio del tirocinio professionale entro 90 giorni dalla comunicazione delle nuove modalità-comunicazione da fare solo se non già effettuata.