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8 months 1 week ago


Avvertenze generali

Occorre compilare il modello “DISTINTA VIDIMAZIONI” indicando le generalità di chi presenta il modello (può essere anche un incaricato dell’impresa) e i dati identificativi dell’impresa, da verificare a cura dello sportellista che riceve il libro da bollare.
Nello spazio “Libro o scrittura” vanno elencati, uno per ogni riga prevista, i libri e le scritture contabili di cui si chiede la bollatura e la numerazione, iniziando da quelli obbligatori per proseguire con quelli presentati volontariamente dall’imprenditore.

Soggetti utilizzatori del modello

Tutte le imprese e gli altri soggetti per i quali l’ufficio del R.I. è tenuto alla bollatura dei libri, scritture, ecc. in base a disposizioni di legge o di regolamento.

Le competenze in materia di bollatura dei libri e delle scritture contabili

L’art. 8 della legge 18.10.01 n. 383, “Primi interventi per il rilancio dell’economia” (Legge Tremonti), ha introdotto modifiche al codice civile e ad alcune disposizioni tributarie. E’ stato riformulato l’art. 2215 c.c. che, nella sua nuova versione, dispone per il libro giornale ed il libro inventari il solo onere della numerazione progressiva, escludendo in modo espresso qualsiasi ulteriore adempimento (bollatura e vidimazione - Agenzia delle Entrate Circ. 92/E del 22.10.2001). Sono state modificate, inoltre, le norme fiscali collegate di cui all’art. 39 D.P.R. n. 633/72 e art. 22 D.P.R. n. 600/73 che nel loro insieme estendono l’eliminazione ai registri previsti dalle disposizioni tributarie.
L’Ufficio del Registro delle Imprese non procederà alla bollatura:

a) di libri, registri e scritture contabili di imprese o altri soggetti aventi la sede legale in altra provincia (tranne nel caso di libri relativi alle sedi secondarie);
b) di libri, registri e scritture contabili la cui bollatura è a carico, per espressa disposizione normativa, di specifici enti quali INPS, INAIL, Questura, ecc. (ad es. i libri relativi ai lavoratori dipendenti, i libri prescritti dalla normativa di pubblica sicurezza, i registri previsti dalle leggi sull’imposta di fabbricazione).

Modalità di predisposizione dei libri e delle scritture

Nei libri o scritture a modulo continuo o fogli singoli, la denominazione o la partita I.V.A. dell’impresa e il tipo di libro vanno riportati su tutte le pagine. Nei libri rilegati i dati ora citati vanno riportati sulla copertina o sull’ultima pagina numerata.
La numerazione è eseguita per pagina, o per foglio, o per facciata scrivibile (tabulato) o a facciate contrapposte. Il conteggio delle pagine, ai fini dell’imposta di bollo, si fa in base alle facciate scrivibili, indipendentemente dal sistema di numerazione adottato.

Ufficio competente alla ricezione del modello

E’ quello della sede legale dell’impresa. I libri contabili relativi alle sedi secondarie possono essere bollati anche presso l’ufficio ove è ubicata la sede secondaria.

VIDIMAZIONE REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI.

L'Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'attuazione della nuova disciplina sulla vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti riportati nella nota Unioncamere del 19.02.2008.

 


Documentazione di riferimento:

Vidimazione/bollatura dei libri sociali e dei registri (Istruzioni operative)
Agenzia delle Entrate - Circ. 92/E del 22.10.2001
Agenzia delle Entrate – nota n. 02/47823 del 04.11.2002
Agenzia delle Entrate – nota n. 917-20198/2003 del 05.06.2003
Modello bollatura - L2

 

Modulistica e Normativa


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5 months 2 weeks ago


Sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, n.191 del 30.11.2009 è stata pubblicata la Legge regionale 27 novembre 2009, n.28 "Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie".
Con l'articolo 2, lettera g) viene soppresso il certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di autoriparazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n.122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina di autoriparazione".
La predetta legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 

 

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5 months 2 weeks ago

Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. 

– Prime indicazioni operative –

Con l’entrata in vigore (8 maggio 2010) del Decreto legislativo n. 59/2010 di attuazione della “Direttiva servizi 2006/123/CE”, sono stati soppressi:

  • il Ruolo degli Agenti d'affari in mediazione;
  • il Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio;
  • il Ruolo dei Mediatori marittimi;
  • l’Elenco degli Spedizionieri.

La disciplina, sotto il profilo formale, sopprime, solo per le predette attività, i relativi ruoli o elenchi camerali, indicando nella dichiarazione di inizio attività, di cui all’articolo 19 della legge 241/1990, la nuova modalità di accesso.

A seguito delle disposizioni emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010 nella fase transitoria, e cioè nel periodo intercorrente tra la data dell’8 maggio 2010 e la data di applicazione delle disposizioni ministeriali sulle nuove procedure di iscrizione, la dichiarazione di inizio attività corredata dalle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti, che restano quelli previsti dalle singole normative, dovrà essere presentata secondo il seguente percorso procedimentale:

  1. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) da presentarsi all’Ufficio Albi e Ruoli;
  2. comunicazione di inizio attività (C.I.A.) da presentarsi all’Ufficio del Registro delle imprese, decorsi almeno trenta giorni dalla presentazione della D.I.A. senza che il procedimento sia stato interrotto/sospeso ovvero siano stati adottati provvedimenti negativi. L'ufficio iscritta l’attività trasmetterà la documentazione all’Ufficio Albi e Ruoli per l’aggiornamento della relativa banca dati.

Ruolo agenti di affari in mediazione

Nel caso in cui venga comunicato l'inizio dell'attività da parte di un collaboratore/dipendente/preposto di un'impresa già esercente l'attività di mediazione, la C.I.A. dovrà essere presentata all'Ufficio Albi e Ruoli.

Ruolo agenti e rappresentanti di commercio

Con la soppressione del Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, le nuove iscrizioni per l'attività di agente o rappresentante saranno accettate solo se l'impresa è in possesso dei requisiti previsti dalla legge 204/85.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010, pertanto, la Direttiva del Conservatore n.1 - Febbraio 2009 (“Agente libero” non iscritto al ruolo agenti e rappresentanti - Iscrivibilita’ nel Registro delle imprese) deve intendersi disapplicata. 


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5 months 2 weeks ago

- CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL 4.08.2005 - 


Il Ministero delle Attività Produttive, con la circolare esplicativa prot. n. 1578744 del 4 agosto 2005, ha fornito opportune precisazioni nella prima applicazione della nuova normativa sul diritto societario in merito all’iscrizione delle società cooperative nell’apposito Albo.

- Forme giuridiche irregolari:

a) Piccola società cooperativa.

La “piccola società cooperativa” costituita ai sensi dell’art. 21 della L. 7 agosto 1997 n. 266, non è riconosciuta dal nuovo diritto societario e pertanto non può ottenere l’iscrizione all’Albo.
Qualora la piccola società cooperativa voglia ottenere l’iscrizione all’Albo deve, preventivamente, procedere ad una modifica statuaria della propria forma giuridica e provvedere al deposito del nuovo statuto modificato presso il Registro delle Imprese.
La mancanza di tale modifica comporta la NON ACCETTAZIONE dell’istanza d’iscrizione all’Albo.

b) Enti vari non aventi forma di cooperativa.

L’iscrizione all’Albo deve essere riservata esclusivamente agli enti qualificati giuridicamente come:
società cooperative – società cooperative consortili – società cooperative sociali – consorzi di società cooperative - consorzi di società cooperative sociali – banche di credito cooperativo – consorzi agrari e banche popolari.

Il Ministero delle Attività Produttive:

- diffiderà tutte le cooperative e i loro consorzi, che non risultino aver
presentato la domanda d’iscrizione, ad iscriversi con l’avvertenza, per quelli
aspiranti ad essere collocati nella sezione della mutualità prevalente, che le
previste agevolazioni tributarie non potranno decorrere se non dalla data
d’iscrizione;

- proporrà lo scioglimento per atto d’autorità per tutte le cooperative che,
oltre a non essere iscritte, non abbiano presentato il bilancio di esercizio
presso il Registro delle Imprese per oltre due annualità consecutive.

- Rettifica delle iscrizioni:

Le istanze di rettifica di uno o più dati telematici fra quelli inviati nella precedente domanda d’iscrizione possono essere così inoltrate:

- nell’ipotesi di domanda già esaminata – attraverso il legale rappresentante trasmettere al Ministero delle attività Produttive – Direzione Generale per gli enti cooperativi – Div. IV – U.O. Albo delle società cooperative – via Molise n. 2 – 00187 Roma, una specifica richiesta di riesame dell’istanza d’iscrizione al fine di ottenere la regolarizzazione;
- nell’ipotesi di domanda non esaminata, inviare una nuova domanda, (MOD. C17) attraverso la CCIAA, che sarà considerata integrativa della precedente e per la quale non sarà dovuto alcun ulteriore diritto camerale.

 

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8 months 1 week ago


Il Ministero delle Attività Produttive con una circolare attuativa del 06.12.2004 ha disciplinato le modalità di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 23.06.2004 (G.U. n. 162 del 13.07.2004).
L’Albo, che sostituisce i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della cooperazione, è gestito con modalità informatiche dal Ministero che si avvale degli uffici delle Camere di Commercio.

Si rende nota la circolare del 13.01.2006 con la quale il Ministero delle Attività Produttive fornisce chiarimenti circa la normativa del nuovo diritto societario che disciplina l’iscrizione delle Società Cooperative al relativo Albo.

Con DM del 24 maggio 2006 è stato aggiornato il Modulo C17 per l’iscrizione all’Albo delle società cooperative e il deposito annuale del bilancio da parte dei soggetti obbligati.
 

 


Documentazione di riferimento:
Albo delle Società Cooperative- Indicazioni sintetiche -
D.M. del 23.06.2004
Circolare attuativa del 06.12.2004
Circolare esplicativa del 04.08.2005
Lettera Circolare del 13.01.2006
Lettera Circolare del 24.05.2006 - Chiarimenti Modello C17
D.M. 24 maggio 2006 - Modulo C17

 

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