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In questa sezione si possono consultare le tabelle dei costi e dei diritti di segreteria per l’iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti dalla Camera nonchè per il rilascio di certificazioni, copie di atti o per il deposito di denunce di qualsivoglia genere presso il Registro delle imprese.

30.12.2011 - Finanziamento OIC 2012... >>>

D.D. 17 luglio 2012

D.M. 2 dicembre 2009

 

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Registro imprese
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 22 dicembre 2011 (decreto OIC 2012), al fine di finanziare per l’anno 2012 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.

La maggiorazione, per l’anno 2012, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 giugno 2010, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.


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Anche per il 2025 la Camera di Commercio di Brindisi-Taranto si richiama al "Manuale operativo per il deposito bilanci al registro delle imprese" (di seguito "Manuale"), predisposto dall'Unione Italiana delle Camere di commercio per la campagna bilanci 2025, approvato dall'Osservatorio permanente del sistema camerale e del Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti al fine di uniformare a livello nazionale le istruzioni circa la compilazione della modulistica e la predisposizione del bilancio e dei relativi allegati.

  • AGGIORNAMENTO APRILE 2024 - MAGGIORAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA

Con Decreto Interministeriale, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha definito la misura della maggiorazione, per l'anno 2024, dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio per il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.

In particolare l'aumento, è pari a euro 2,40. Di conseguenza, i diritti di segreteria ammontano a euro 62,40, per il deposito del bilancio con modalità telematica;

  • AGGIORNAMENTO MAGGIO 2025 – MANUALE 2025

Unioncamere ha rilasciato la versione aggiornata del "Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna Bilanci 2025".

Particolare attenzione è stata posta alla definizione dei termini per l'approvazione del bilancio.

Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.).

  • Termini differenti sono stabiliti per i seguenti depositi:
  • Situazione patrimoniale Consorzi (720): entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio
  • Situazione patrimoniale Contratti di Rete (722): entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio;
  • Situazione patrimoniale Consorzi tra Enti Locali (722): entro il 31 maggio di ogni anno;
  • Situazione patrimoniale G.E.I.E. (722): entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio;
  • Bilancio delle Aziende Speciali, Aziende Speciali Consortili iscritte alla Sezione Ordinaria e delle Istituzioni di Enti Locali iscritte nel REA (711 - 712): entro il 31 maggio di ogni anno;
  • Bilancio Sociale (716) di Impresa Sociale: entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio sociale;
  • Bilancio di esercizio degli Enti del Terzo Settore (ETS) - non imprese sociali (711 - 712 - 718): entro 60 giorni dalla data di approvazione;
  • Documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale delle società di mutuo soccorso (717): entro 60 giorni dalla data di approvazione.

Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle Imprese - Campagna bilanci 2025.

Sono disponibili on line:
- La guida elaborata da UNIONCAMERE - Aggiornamento marzo 2025.

 

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A decorrere dall’1 NOVEMBRE 2003, ai sensi dell’art. 8-bis del DL 147/03, convertito in legge 1 agosto 2003 n.200, tutte le formalità presso il registro delle imprese, relativamente alle società, devono essere eseguite mediante l’utilizzo della firma digitale (smart-card) e presentate all’ufficio per via telematica o su supporto informatico.

La Camera di commercio di Taranto, pertanto, nell’ottica di semplificare gli adempimenti con l’utenza, ha predisposto questo primo vademecum relativo al deposito del bilancio ed elenco soci.

Questo ente ritiene di primaria importanza il potenziamento degli strumenti informatici e telematici come mezzi di invio delle domande e delle denunce al registro delle imprese.

E’ infatti importante che anzitutto i professionisti, le associazioni di categoria e gli altri intermediari acquistino familiarità con queste nuove procedure al fine di giungere alla scadenza dell’1 luglio 2003 adeguatamente preparati.

Soggetti ed atti interessati

L’obbligo di presentazione delle istanze su supporto informatico o per via telematica riguarda i seguenti soggetti:

- le società semplici;
- le società in nome collettivo;
- le società in accomandita semplice;
- le società per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società in accomandita per azioni;
- le società cooperative;
- le società consortili;
- i consorzi;
- le società estere aventi sedi secondarie in Italia;
- ogni altro soggetto iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese (tranne le imprese individuali).

Non riguarda:

- le imprese individuali;
- i soggetti iscritti solo al REA (associazioni, unità locali di imprese estere in Italia ecc.).

Tutti i soggetti obbligati all’utilizzo di tali procedure dovranno procedere all’invio delle domande e delle denunce al registro delle imprese solo con tale modalità.

L’adempimento riguarda tutte le pratiche (iscrizioni, modifiche, cancellazioni, deposito del bilancio, denunce REA, ecc).

 

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5 months 2 weeks ago

Il 1° aprile 2010 la Comunicazione Unica è obbligatoria per tutte le imprese e le domande/denunce/dichiarazioni di iscrizione/modifica/cessazione al Registro delle imprese, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAL, devono essere compilate unicamente utilizzando la procedura informatica ed obbligatoriamente presentate, per via telematica o su supporto informatico, al solo Registro delle imprese competente, esclusivamente mediante la Comunicazione Unica, comprese quelle relative alle imprese individuali (n.b. resta esclusa la presentazione dei bilanci d'esercizio e delle situazioni patrimoniali che continuerà a seguire le procedure già in essere).

Sono estranei alla procedura tutti i soggetti iscrivibili solo nel REA, altrimenti detti soggetti only-REA.

N.B. Non è consentita la presentazione della pratica ComUnica tramite spedizione postale (articolo 9, comma 2, D.P.C.M. del 6 maggio 2009).

I CONTROLLI DA PARTE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

La rivoluzione attuata dalla ComUnica nulla ha cambiato in merito alla normativa di riferimento per ciascuna Amministrazione.

Per quanto riguarda, in particolare, il Registro imprese continuerà ad istruire esclusivamente le domande e le denunce di propria competenza secondo le norme che lo regolano, attualmente in vigore.

Inoltre, il Registro imprese, pur essendo il destinatario della Comunicazione Unica, deve essere inteso, allo stato attuale, esclusivamente come il soggetto individuato dalle norme per l’invio della stessa e non come il soggetto cui fa capo il relativo procedimento istruttorio/amministrativo.

Al riguardo, si fa rilevare che nessuna delle norme costitutive ed attuative della Comunicazione Unica, ha disciplinato la procedura individuando nel Registro imprese, quale destinatario della comunicazione, l’amministrazione cui fa capo il relativo procedimento amministrativo.

Il Registro delle imprese, pertanto, non effettuerà alcun controllo sulla regolarità della comunicazione (distinta ComUnica) e, quindi, sulla legittimazione del soggetto che la presenta e la firma, limitandosi, come già detto, all’istruttoria della domanda di iscrizione e/o deposito di propria competenza.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE TRAMITE COMUNICAZIONE UNICA

Dal 1° aprile 2010 le istanze presentate tramite ComUnica devono essere sottoscritte digitalmente dai soggetti legittimati secondo le disposizioni normative vigenti.

Pertanto, le istanze dovranno essere presentate secondo il seguente schema:

• IMPRESE INDIVIDUALI

a) Costituzione di impresa individuale senza immediato inizio dell’attività economica
b) Costituzione di impresa individuale con immediato inizio dell’attività economica
c) Inizio attività di impresa individuale già iscritta al Registro delle imprese

Per le tipologie a)-b)-c) è richiesta la Firma digitale del titolare dell’impresa individuale

• SOCIETÀ

a) Costituzione di una società senza immediato inizio dell’attività economica

Per la tipologia a) Notaio

b) Inizio attività per società già iscritta al Registro delle imprese

Per la tipologia b) è richiesta la Firma digitale del legale rappresentante

In considerazione di quanto sopra esposto tutti i titolari di impresa individuale che intendano presentare una pratica tramite ComUnica devono obbligatoriamente dotarsi di dispositivo di firma digitale (Carta Nazionale dei Servizi o Token).

PROCURA SPECIALE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA

L’imprenditore, può conferire ad altro soggetto l’incarico di presentare, in sua vece, la Comunicazione Unica. A tal fine, con circolare n. 3616/C, il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato il modello fac-simile della procura speciale.

Si fa presente che la procura dovrà essere utilizzata ogniqualvolta la Comunicazione Unica venga trasmessa telematicamente da un intermediario (titolare del contratto Telemaco) diverso dal soggetto legittimato. (è possibile consultare l'elenco degli abilitati Telemaco presso lo sportello camerale)

IMPRESE ARTIGIANE

Per la presentazione delle pratiche artigiane in forma telematica utilizzare il programma Dire.

INFORMAZIONI GENERALI / AVVERTENZE

      1. Iscrizione di impresa individuale inattiva.

Con la comunicazione unica le imprese individuali possono richiedere la partita IVA all’Agenzia delle Entrate e contestualmente l’iscrizione al Registro delle imprese.

Occorre compilare il modello L1 e indicare al riquadro ATTIVITA’ PREVALENTE ESERCITATA DALL’IMPRESA la seguente dicitura:

- COSTITUZIONE DI IMPRESA INDIVIDUALE SENZA IMMEDIATO AVVIO DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA DI ........ (INDICARE L’ATTIVITA’ O IL SETTORE DI ATTIVITA’ PRESUNTA), AI SENSI DELL'ART. 9 D.L. 7/2007.

      2. Iscrizione di un’impresa, con contestuale attivazione in presenza dei presupposti di legge. Data di inizio attività da indicare.

Deve essere indicata la stessa data dell’invio telematico (giusto parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 85801 dell’1.10.2009).

L’ufficio del Registro delle imprese rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell’attività imprenditoriale.

      3. Variazione di attività in presenza dei presupposti di legge (inizia una seconda attività oppure inizia una diversa attività e contestualmente cessa l’altra attività precedentemente svolta). Non è necessario la data di inizio attività.

In caso di variazione dell’attività non è necessario indicare la data di trasmissione della Comunica, come invece è richiesto quando viene denunciata la prima attività dell’impresa al momento dell’iscrizione.

      4. Iscrizione con contestuale inizio di attività commerciale. Obbligatoria compilazione del riquadro AC del modello I1, per richiedere l’iscrizione del titolare nella gestione commercianti.

In caso di inizio attività commerciale da parte di un’impresa individuale deve essere compilato anche tale riquadro, per richiedere la prima iscrizione del titolare e/o di un coadiutore (familiare o affine entro il terzo grado che svolge la propria attività lavorativa con i requisiti di abitualità e prevalenza) nella gestione degli esercenti attività commerciali.

è importante evidenziare che tale riquadro, come prevedono le istruzioni ministeriali per la compilazione dei modelli, deve essere compilato anche nel caso in cui il dichiarante non intende iscriversi alla gestione commercianti, indicandone la motivazione (es.: è iscritto ad altra forma obbligatoria di previdenza Ente o Cassa di ordine professionale; è già iscritto alla gestione artigiani e/o commercianti).

      5. Successiva attivazione dell’impresa commerciale e compilazione del quadro AC, per la richiesta di iscrizione nella gestione commercianti.

In caso di utilizzo del modello S5 deve essere aggiunto il modello intercalare P con il quadro AC, in caso di utilizzo del modello I2 l'intercalare P è già contenuto all'interno di tale modello.

      6. Indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) indicato nella distinta della ComUnica.

La casella PEC indicata nel modulo ComUnica sarà utilizzata solo per le comunicazioni relative alla pratica, non sarà iscritta nel Registro imprese e non comparirà in visura.

E' anche possibile indicare la casella PEC dell'intermediario/incaricato dall'impresa (n.b. a tale casella verranno inviate tutte le comunicazioni riguardanti la pratica presentata).

      7. Ricevute di protocollo dei vari enti.

Dopo la trasmissione di Comunica il dichiarante e l’impresa riceveranno, tramite e-mail e PEC, una ricevuta con il numero di protocollo e l’elenco della modulistica contenuta: ad esempio Agenzia delle Entrate, INAIL , INPS, Registro delle Imprese. Il sistema informatico, inoltre, trasmetterà anche una singola ricevuta di protocollo relativa a ciascun adempimento, riportando eventualmente un messaggio da parte dell’Ente interessato (generalmente sono risposte con l’indicazione dell’errore contenuto nel modello). Non viene trasmessa invece una ricevuta INPS separata da quella generale. L’INPS, infatti, effettua l’aggiornamento dei propri dati dopo l’evasione della pratica al Registro delle imprese.

      8. ComUnica su supporto informatico (presentazione off-line)

Dal 01.04.2010 sono disponibili gli strumenti per la presentazione della pratica informatica di Comunicazione Unica su supporto digitale (esclusivamente CD o chiave USB) . Per utilizzare questa modalità l'utente deve predisporre la pratica firmata digitalmente e presentarsi allo sportello camerale con il supporto digitale che la contiene. Si ricorda che il DPCM del 6 maggio 2009 dispone che la pratica su supporto informatico possa essere accolta dalla Camera di commercio solo se firmata digitalmente e presentata tramite consegna diretta del supporto allo sportello del Registro delle imprese. Le pratiche su supporto informatico trasmesse utilizzando il servizio postale non sono ammesse.

L'utente che intende presentare la pratica su supporto informatico procede nel modo seguente:

1. Prepara la pratica ComUnica firmata digitalmente utilizzando apposito software. La pratica una volta completata dovrà essere collocata nella cartella 'Pronte per l'invio', con bolli e diritti valorizzati a zero;

2. Esporta la pratica sul supporto informatico eseguendo le seguenti operazioni:

  • seleziona la pratica dalla lista 'Pronte per l'invio';
  • accede al menù 'Pratica' e utilizza la funziona 'Esporta';
  • salva il file nomepratica-pronta.cu sul supporto informatico.

3. Si reca presso la Camera di commercio per consegnare presso lo sportello camerale dedicato a tale attività denominato “Presentazione Comunicazione Unica – supporto informatico” per l'acquisizione della pratica ComUnica.

La scelta di presentazione su supporto informatico richiederà tempi di attesa – necessari per la protocollazione – particolarmente lunghi. Nello scusarsene si confida nella collaborazione dell'utenza.

      9. La regolarizzazione

La regolarizzazione di pratiche sospese, presentate o inviate telematicamente entro il 31 marzo, deve essere effettuata con la stessa modalità utilizzata per la presentazione della prima pratica (ad es. se la prima pratica è stata presentata con Telemaco deve essere regolarizzata con lo stesso canale, analogamente, se spedita con ComUnica è necessario effettuare le correzioni sempre attraverso il software di ComUnica).

      10. Orario per l'invio delle pratiche

L'invio telematico delle pratiche ComUnica può essere eseguito:

  • dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 21.00
  • il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Attenzione

La protocollazione automatica delle pratiche avverrà solo fino alle ore 19.00.

Le pratiche ComUnica spedite dopo le ore 19.00 o spedite il sabato saranno protocollate automaticamente il primo giorno lavorativo succesivo all'invio.

NOVITÀ SULLA P.E.C.

Si comunica che dal 1° aprile, in seguito alla norma che ha introdotto l’obbligo per le società di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (art. 16, L. 28 gennaio 2009 n. 2 di conversione del D.L. 185/2008), non è più possibile per le società di nuova costituzione richiedere l’assegnazione gratuita di una casella di P.E.C. tramite il modulo ComUnica. Tali imprese quindi dovranno obbligatoriamente dotarsene autonomamente e preventivamente alla presentazione delle richieste d'iscrizione.

Resta invece disponibile l’assegnazione gratuita con validità 6 mesi tramite il modulo ComUnica per le imprese individuali e per le società già iscritte al 30 novembre 2008.

La casella P.E.C. indicata nel modulo ComUnica non deve necessariamente coincidere con quella di cui l'impresa si è dotata (P.E.C. con finalità esterna) in quanto tale P.E.C. sarà utilizzata per finalità interne, cioè per l'inoltro delle ricevute del procedimento e delle comunicazioni inerenti la pratica di Comunica, ma non sarà più iscritta nel Registro delle imprese (è possibile indicare anche la casella di P.E.C. dell’intermediario incaricato dall’impresa all’invio della pratica).

L’iscrizione della casella P.E.C. nel Registro delle imprese ai fini di conoscenza dei terzi avverrà unicamente mediante compilazione dell’apposito riquadro della modulistica (modulo S1, I1 ecc.) del Registro delle imprese.

Direttiva del Conservatore n° 1 - aprile 2010 - Comunicazione Unica d'impresa - prime indicazioni

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Semplificato il procedimento relativo alla cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese di posizioni individuali e societarie non più attive previsto dalla Legge n.340 del 2000 - Allegato A punto n. 9.

È quanto prevede il D.P.R. n. 247 del 23 luglio 2004, che mira ad eliminare la consistente presenza negli archivi delle Camere di commercio delle imprese inattive la quale comporta inutili oneri amministrativi e finanziari per la gestione dei registri, provoca elementi di incertezza nel regime di pubblicità delle imprese e distorce i dati sulla realtà economica del Paese.

La Camera di commercio di Taranto, al fine di assicurare la tempestiva informazione circa l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese - il cui avviso ai sensi dell’art.2, comma 4, del D.P.R. n.247/2004 deve essere affisso all’albo camerale - ha inteso pubblicare, altresì, il presente avviso (imprese individuali; imprese individuali - titolare deceduto; società) on line allo scopo di facilitare l’acquisizione delle relative informazioni da parte delle imprese individuali, società semplici, in nome collettivo e per le società in accomandita semplice, interessate dal medesimo procedimento.

L’avviso (imprese individuali; imprese individuali - titolare deceduto; società) sarà on line sino a decorrenza del termine di 45 giorni consecutivi dalla data di affissione all’albo camerale, dopodiché si darà corso agli adempimenti consequenziali.


Riferimenti normativi

Provvedimento congiunto registro delle imprese - Tribunale di Taranto del 13.07.2009 - semplificazione della procedura di cancellazione d'ufficio delle imprese individuali accertato il decesso dell'imprenditore.

 

22.08.2025 – Imprese individuali nei cui confronti è stato avviato il procedimento di cancellazione dal Registro delle imprese... >>>

28.05.2025 – Società nei cui confronti è stato avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese... >>>

21.05.2025 – Società nei cui confronti è stato avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese... >>>

21.01.2025 – Imprese individuali nei cui confronti è stato avviato il procedimento di cancellazione dal Registro delle imprese... >>>

16.01.2025 – Imprese individuali nei cui confronti è stato avviato il procedimento di cancellazione dal Registro delle imprese... >>>

 

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Assistenza su Fedra

Per informazioni di carattere tecnico su Fedra scrivere a assistenza.fedra@infocamere.it

oppure

chiamare il Customer care dedicato al numero 199 50 20 10 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00)


Call center CCIAA Brindisi - Taranto

199 172 310

Orario: da lunedì a venerdì (esclusi festivi) dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Costo della chiamata: da rete fissa 14,25 centesimi di euro al minuto iva inclusa da rete mobile il costo sostenuto varia a seconda del gestore utilizzato.

Materie di assistenza: Registro imprese, REA, Diritto annuale, assistenza tecnica.

L’assistenza copre tutto l’iter che conduce ad un corretto adempimento pubblicitario al Registro delle imprese e al REA, compresa la predisposizione tecnica degli elementi hardware e software necessari alla compilazione ed invio della pratica.

Il Call center non fornisce informazioni sulle pratiche già presentate o in sospeso presso gli uffici che le hanno in carico. Potrà comunque dare indicazioni generali sulle procedure in uso presso le strutture competenti e fornire i corretti recapiti per le necessarie comunicazioni.

Al fine di contribuire al miglioramento dell’erogazione del servizio, al termine di ogni contatto telefonico verrà richiesto un parere sul servizio prestato teso a verificare la qualità ed efficienza dell’assistenza ricevuta.

Modulo di reclamo

 

 

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Avvertenze generali

Occorre compilare il modello “DISTINTA VIDIMAZIONI” indicando le generalità di chi presenta il modello (può essere anche un incaricato dell’impresa) e i dati identificativi dell’impresa, da verificare a cura dello sportellista che riceve il libro da bollare.
Nello spazio “Libro o scrittura” vanno elencati, uno per ogni riga prevista, i libri e le scritture contabili di cui si chiede la bollatura e la numerazione, iniziando da quelli obbligatori per proseguire con quelli presentati volontariamente dall’imprenditore.

Soggetti utilizzatori del modello

Tutte le imprese e gli altri soggetti per i quali l’ufficio del R.I. è tenuto alla bollatura dei libri, scritture, ecc. in base a disposizioni di legge o di regolamento.

Le competenze in materia di bollatura dei libri e delle scritture contabili

L’art. 8 della legge 18.10.01 n. 383, “Primi interventi per il rilancio dell’economia” (Legge Tremonti), ha introdotto modifiche al codice civile e ad alcune disposizioni tributarie. E’ stato riformulato l’art. 2215 c.c. che, nella sua nuova versione, dispone per il libro giornale ed il libro inventari il solo onere della numerazione progressiva, escludendo in modo espresso qualsiasi ulteriore adempimento (bollatura e vidimazione - Agenzia delle Entrate Circ. 92/E del 22.10.2001). Sono state modificate, inoltre, le norme fiscali collegate di cui all’art. 39 D.P.R. n. 633/72 e art. 22 D.P.R. n. 600/73 che nel loro insieme estendono l’eliminazione ai registri previsti dalle disposizioni tributarie.
L’Ufficio del Registro delle Imprese non procederà alla bollatura:

a) di libri, registri e scritture contabili di imprese o altri soggetti aventi la sede legale in altra provincia (tranne nel caso di libri relativi alle sedi secondarie);
b) di libri, registri e scritture contabili la cui bollatura è a carico, per espressa disposizione normativa, di specifici enti quali INPS, INAIL, Questura, ecc. (ad es. i libri relativi ai lavoratori dipendenti, i libri prescritti dalla normativa di pubblica sicurezza, i registri previsti dalle leggi sull’imposta di fabbricazione).

Modalità di predisposizione dei libri e delle scritture

Nei libri o scritture a modulo continuo o fogli singoli, la denominazione o la partita I.V.A. dell’impresa e il tipo di libro vanno riportati su tutte le pagine. Nei libri rilegati i dati ora citati vanno riportati sulla copertina o sull’ultima pagina numerata.
La numerazione è eseguita per pagina, o per foglio, o per facciata scrivibile (tabulato) o a facciate contrapposte. Il conteggio delle pagine, ai fini dell’imposta di bollo, si fa in base alle facciate scrivibili, indipendentemente dal sistema di numerazione adottato.

Ufficio competente alla ricezione del modello

E’ quello della sede legale dell’impresa. I libri contabili relativi alle sedi secondarie possono essere bollati anche presso l’ufficio ove è ubicata la sede secondaria.

VIDIMAZIONE REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI.

L'Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'attuazione della nuova disciplina sulla vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti riportati nella nota Unioncamere del 19.02.2008.

 


Documentazione di riferimento:

Vidimazione/bollatura dei libri sociali e dei registri (Istruzioni operative)
Agenzia delle Entrate - Circ. 92/E del 22.10.2001
Agenzia delle Entrate – nota n. 02/47823 del 04.11.2002
Agenzia delle Entrate – nota n. 917-20198/2003 del 05.06.2003
Modello bollatura - L2

 

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Sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, n.191 del 30.11.2009 è stata pubblicata la Legge regionale 27 novembre 2009, n.28 "Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie".
Con l'articolo 2, lettera g) viene soppresso il certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di autoriparazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n.122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina di autoriparazione".
La predetta legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 

 

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Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. 

– Prime indicazioni operative –

Con l’entrata in vigore (8 maggio 2010) del Decreto legislativo n. 59/2010 di attuazione della “Direttiva servizi 2006/123/CE”, sono stati soppressi:

  • il Ruolo degli Agenti d'affari in mediazione;
  • il Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio;
  • il Ruolo dei Mediatori marittimi;
  • l’Elenco degli Spedizionieri.

La disciplina, sotto il profilo formale, sopprime, solo per le predette attività, i relativi ruoli o elenchi camerali, indicando nella dichiarazione di inizio attività, di cui all’articolo 19 della legge 241/1990, la nuova modalità di accesso.

A seguito delle disposizioni emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010 nella fase transitoria, e cioè nel periodo intercorrente tra la data dell’8 maggio 2010 e la data di applicazione delle disposizioni ministeriali sulle nuove procedure di iscrizione, la dichiarazione di inizio attività corredata dalle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti, che restano quelli previsti dalle singole normative, dovrà essere presentata secondo il seguente percorso procedimentale:

  1. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) da presentarsi all’Ufficio Albi e Ruoli;
  2. comunicazione di inizio attività (C.I.A.) da presentarsi all’Ufficio del Registro delle imprese, decorsi almeno trenta giorni dalla presentazione della D.I.A. senza che il procedimento sia stato interrotto/sospeso ovvero siano stati adottati provvedimenti negativi. L'ufficio iscritta l’attività trasmetterà la documentazione all’Ufficio Albi e Ruoli per l’aggiornamento della relativa banca dati.

Ruolo agenti di affari in mediazione

Nel caso in cui venga comunicato l'inizio dell'attività da parte di un collaboratore/dipendente/preposto di un'impresa già esercente l'attività di mediazione, la C.I.A. dovrà essere presentata all'Ufficio Albi e Ruoli.

Ruolo agenti e rappresentanti di commercio

Con la soppressione del Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, le nuove iscrizioni per l'attività di agente o rappresentante saranno accettate solo se l'impresa è in possesso dei requisiti previsti dalla legge 204/85.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010, pertanto, la Direttiva del Conservatore n.1 - Febbraio 2009 (“Agente libero” non iscritto al ruolo agenti e rappresentanti - Iscrivibilita’ nel Registro delle imprese) deve intendersi disapplicata. 


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