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11 months 3 weeks ago

Obbligo per le imprese individuali di comunicare l'indirizzo PEC al Registro delle imprese o all'Albo imprese artigiane

Dal 20 ottobre 2012 anche le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane hanno l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione (art. 5 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179). L'assenza dell'indirizzo PEC impedisce l'iscrizione dell'impresa individuale, determinando, quindi, il rifiuto dell'iscrizione.

Le imprese individuali già iscritte, non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013.

L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni. Trascorso tale periodo, in mancanza di regolarizzazione, la domanda si intenderà come non presentata.
Si devono intendere escluse le domande di cancellazione dal Registro delle imprese e di deposito degli atti di trasferimento di azienda.

La comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
L'indirizzo PEC delle imprese individuali può essere comunicato contestualmente a qualsiasi altro adempimento (es. cambio di attività, cambio di indirizzo della sede dell'impresa individuale, etc.). In questo caso la domanda di iscrizione è soggetta all'imposta di bollo e al diritto di segreteria previsti per l'adempimento 'principale'.

La comunicazione della PEC di imprese individuali già iscritte prima del 20 ottobre 2012 può essere effettuata:

ATTENZIONE:

  1. le caselle con dominio @postacertificata.gov.it (cosiddette "PEC del cittadino") non sono utilizzabili come PEC dell'impresa in quanto limitate esclusivamente alle comunicazioni tra privati cittadini e pubbliche amministrazioni e non anche a quelle tra privati;
  2. è necessario che l'indirizzo PEC sia riconducibile esclusivamente ed univocamente all'imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi (vedasi lettera del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0053687 del 2 aprile 2013).

Infine, si fa presente che la PEC rappresenta l'equivalente "elettronico" dell'indirizzo "fisico" della sede legale, dunque è importante indicare una PEC valida ed essere assolutamente consapevoli che quella poi diventerà un indirizzo pubblico informatico dell'impresa al quale perverranno informazioni, atti e notifiche valide a tutti gli effetti di legge. La casella di posta elettronica certificata, infatti, è considerata il domicilio elettronico dell'impresa e dovrà essere attiva, rinnovata regolarmente nel tempo e costantemente presidiata.


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1 year 2 months ago
Pec - Posta Elettronica Certificata Adempimento società


30.05.2013 –  PEC Imprese Individuali... >>>

02.11.2012 – Obbligo PEC per le imprese individuali... >>>

 

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Registro imprese
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1 year 2 months ago

La Firma Digitale è il risultato di una procedura informatica con un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa. L'apposizione di una firma digitale ad un documento informatico ne garantisce:

  • Autenticità: la firma digitale garantisce l'identità del sottoscrittore
  • Integrità: la firma digitale assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione.
  • Non ripudio: la firma digitale assicura che chi ha sottoscritto il documento informatico non potrà disconoscerlo.

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS)
La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è lo strumento che consente l'identificazione certa dell'Utente (Titolare del Certificato) per l'accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione, come ad esempio i servizi consultabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate (fisconline/entratel), del Registro Imprese, Cassetto Digitale dell'imprenditore, INPS, ecc. Oltre che per i cittadini, la CNS è molto utile anche per le aziende e per alcune categorie professionali, come avvocati, geometri, architetti, etc., per le quali è diventato uno strumento necessario per autenticarsi ai propri punti di accesso telematici (come ad esempio il processo civile telematico) o scambiare informazioni con le Pubbliche Amministrazioni.

TIPOLOGIE
I certificati CNS e Firma Digitale vengono rilasciati dalla Camera di Commercio sui seguenti supporti informatici:
- Smart Card: dispositivo che si presenta come una tessera elettronica. Per poterla utilizzare è necessario un apposito lettore di smart card da collegare al computer.
- Token wireless Digital DNA: dispositivo di firma digitale di ultima generazione progettato per rendere l'esperienza utente più semplice e intuitiva, in totale sicurezza. Il Token, accompagnato dall'App correlata DigitalDNA IC (scaricabile immediatamente dal Google Play ovvero dall'App Store) garantisce le massime prestazioni attraverso un'usabilità semplice e sicura da smartphone e tablet, pur mantenendo la stessa funzionalità e usabilità con il mondo PC/Mac e le applicazioni precedentemente utilizzate.

Certification Authority e manuali operativi
Dal 25 febbraio 2021 la Camera di commercio di Taranto opera in qualità di Autorità di Registrazione per conto della Certification Authority (di seguito CA) InfoCamere, società informatica del sistema camerale.
Nell'erogare il servizio di rilascio della Firma Digitale/CNS, la Camera di Commercio fa riferimento ai seguenti manuali operativi:
https://id.infocamere.it/documentazione/it/manuali_operativi_e_informative.html

Richiedere una CNS: come, dove, costi
Presso lo sportello della Cittadella delle imprese, sede della Camera di commercio di Taranto, è attivo il servizio di rilascio Firma digitale – CNS.
Il rilascio CNS smart card (al costo di euro 25) o di token wireless Digital DNA (al costo di euro 70) presso la sede avviene esclusivamente su appuntamento da fissare telefonando al n. 0997783088 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00. Questa modalità è valida anche per gli incaricati alla registrazione. L'accesso al servizio sarà possibile solo nei giorni e negli orari comunicati dall'Ufficio.
L'interessato deve recarsi personalmente (non è ammessa delega) presso gli sportelli della Camera di Commercio all'orario fissato dall'operatore, munito di:

  • cellulare con mail e messaggi accessibili
    documento in corso di validità, a scelta fra i seguenti:
          Carta d'identità
          Passaporto
          Patente di guida
  • codice fiscale
  • indirizzo di posta elettronica personale, non PEC

L'utente riceverà via mail i seguenti documenti per presa visione:

  • Modulo richiesta rilascio CNS
  • Modulo di firma one shot
  • Condizioni generali dei servizi di certificazione
  • Informativa Privacy Servizi Fiduciari
  • Istruzioni per l'utilizzo della CNS

e procederà alla sottoscrizione con modalità "one Shot" mediante inserimento di OTP (one time password).

è attivo, altresì, il servizio di rilascio online con riconoscimento da remoto e invio del dispositivo al domicilio del titolare. Gli interessati potranno richiedere online il dispositivo, secondo due modalità di utilizzo: immediato con autenticazione digitale, se si è già in possesso di un dispositivo CNS o SPID di livello 2, o, in mancanza di questi strumenti, con prenotazione del riconoscimento che avverrà via webcam.
Clicca sul seguente link per accedere al servizio e scegliere la modalità di autenticazione: https://id.infocamere.it/remotizzazione/richiesta
Il servizio viene garantito ai seguenti costi:

Costo Firma Digitale

Il pagamento potrà essere effettuato in forma immediata tramite la piattaforma pagoPA.
Informazioni al n. tel. 049 2030328.

Validità, ciclo di vita e rinnovo dei certificati
I dispositivi di firma digitale hanno una durata di 3 anni e possono essere rinnovati per altri 3.
In prossimità della scadenza, un sistema automatico di notifica e-mail provvederà a darne informazione al Titolare inviando una comunicazione all'indirizzo mail comunicato all'atto del rilascio.

Il rinnovo può essere effettuato nei 90 giorni prima della scadenza (entro il giorno antecedente la data termine) presso lo sportello Firma digitale della Sede camerale. In questo caso l'interessato deve recarsi personalmente (non è ammessa delega) presso lo sportello Firma digitale della sede camerale, con il dispositivo ed il pin (servizio su appuntamento secondo le modalità sopra specificate).

Il rinnovo può essere richiesto anche online sul sito https://id.infocamere.it al link https://id.infocamere.it/infocamere/firma_digitale/rinnovo (pagamento tramite PagoPA).

Per tutti i dispositivi emessi dalla Camera di Commercio (CA InfoCamere) e in corso di validità è possibile effettuare operazioni di sospensione, riattivazione e revoca dei certificati.
La revoca o sospensione del certificato viene segnalata attraverso la pubblicazione di liste di revoca e sospensione.

Sospensione e riattivazione
In caso di smarrimento o inutilizzo prolungato del dispositivo, prima di revocare definitivamente il certificato di firma, è possibile sospenderne la validità.
La sospensione è un'operazione con cui la CA annulla in maniera reversibile i certificati.
La richiesta di sospensione e riattivazione può essere effettuata online:

    per i certificati emessi dalla CA InfoCamere al seguente link:
    https://id.infocamere.it/infocamere/firma_digitale/sospensione_e_riattivazione

Revoca
In caso di smarrimento, sottrazione, rottura, blocco involontario o variazione dei dati riportati nei certificati digitali è possibile richiedere la revoca dei certificati. Con la revoca si annulla definitivamente la validità del certificato prima della naturale scadenza.
La revoca dei certificati emessi dalla CA InfoCamere può essere richiesta tramite le modalità riportate sul sito: https://id.infocamere.it/infocamere/firma_digitale/revoca.

Software per l'utilizzo della firma digitale
Per effettuare il download del software di firma digitale consultare il seguente link:
https://id.infocamere.it/infocamere/download_software/download_software
Per scaricare l'app DigitalDNA IC, che consente di utilizzare da mobile la tua DigitalDNA Key, consulta il link:
https://id.infocamere.it/infocamere/download_software/app_digital_dna

Assistenza
Per ricevere assistenza sui prodotti di firma digitale consulta la pagina: https://supporto.infocamere.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=FRMN&userRole=frmnud

21.02.2025 – Avviso pubblico per la selezione dei soggetti di cui la Camera di commercio di Brindisi-Taranto può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di I.R. (Incaricato della Registrazione)... >>>

11.06.2026 – Linee guida per ODR e IR: dall'emissione della Firma Digitale e dello SPID alla verifica dell'identità del soggetto richiedente... >>>

 

 

 

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Registro imprese
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1 year 2 months ago

AVVISO IMPORTANTE AGLI UTENTI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Dal 1° dicembre 2008, per la compilazione della modulistica da depositare al Registro Imprese, potrà essere utilizzato esclusivamente il software Fedra Plus 6.0 (o versioni successive o software compatibili), che sostituisce le precedenti versioni di Fedra e Fedra Plus e che sarà indispensabile anche per la "Comunicazione Unica" per la nascita dell'impresa.

Dalla stessa data, di conseguenza, le domande/denunce presentate con il precedente software Fedra 5.9 (o equivalenti), verranno bloccate automaticamente dal sistema.

Il software Fedra Plus 6.0 è scaricabile gratuitamente dal sito Infocamere.

Fedra Plus 6 e' il prodotto software distribuito gratuitamente da InfoCamere per gli adempimenti relativi all'avvio d'attività per il Registro Imprese, IVA, INPS e INAIL, come indicato dall'articolo 9 del D.L. N. 7 del 31/01/2007 convertito in Legge il 02/04/2007 N. 40.

Infatti con l’introduzione dell’art. 9 del D.L. 7/2007 (convertito con modificazioni dalla legge 40/2007) le comunicazioni relative all’iscrizione, modificazione e cessazione di un’impresa da effettuare al Registro Imprese, all’Agenzia Entrate, all’Inps e all’Inail, sono sostituite dalla "Comunicazione Unica", da inviare al Registro Imprese per via telematica.

La nuova modulistica da utilizzare per il deposito di domande e denunce al Registro delle Imprese, approvata con decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 8 febbraio 2008, è contenuta solo nel software Fedra 6.0 (o versioni successive o software compatibili).

Informazioni su Fedra Plus 6.0 e Comunica sono disponibili sul sito registroimprese.it

"Fedra" e "Telemaco"

Il programma FEDRA o compatibili è il software prodotto da Infocamere che, contenente tutta la modulistica ministeriale necessaria per l'iscrizione nel Registro delle imprese, consente di compilare, in formato elettronico, le pratiche da presentare a tale Registro.
Il software FEDRA o compatibili presenta le seguenti caratteristiche:

  • è realizzato in ambiente Windows;
  • è gratuito;
  • è semplice da installare e da usare in quanto completo di istruzioni sull'installazione e sulle modalità di utilizzo;
  • è costantemente allineato con le direttive ministeriali in materia di modulistica.

Per l'installazione è necessario collegarsi al portale http://web.telemaco.infocamere.it alla voce FEDRA PLUS 6.0.
Per effettuare lo scarico è necessario registrarsi presso il suddetto portale. Ciò permetterà ad Infocamere di garantire agli utenti FEDRA o compatibili una tempestiva ed appropriata informazione in caso di nuove uscite del programma o nuove modalità di compilazione delle pratiche.
La prima volta che si accede al portale, occorre attivare la procedura di registrazione che, al termine dei vari passaggi guidati, doterà l'utente stesso di una user-id e di una password personali. Il giorno successivo a quello di registrazione, l'utente è abilitato ad accedere ai servizi ed ai software messi a disposizione da Infocamere.

Per informazioni di carattere tecnico su Fedra scrivere a assistenza.fedra@infocamere.it oppure chiamare il Customer care dedicato al numero 199 50 20 10 ( dal lun. al ven. dalle ore 08.00 alle ore 20.00 ed il sab. dalle ore 09.00 alle ore 13.00).

La pratica realizzata con Fedra può essere scaricata su supporto informatico (cosiddetto scarico su floppy) oppure trasmessa per via telematica, attraverso il sistema Telemaco (cosiddetto scarico telematico); pertanto, per spedire telematicamente la pratica predisposta con il programma Fedra o compatibili si dovrà passare a Telemaco.

Quindi, per poter usufruire dell’invio telematico o della presentazione su supporto informatico, dando a questa modalità piena validità legale, senza allegare alcun documento cartaceo, i documenti e gli eventuali atti allegati devono essere obbligatoriamente firmati digitalmente utilizzando il dispositivo di firma digitale.

Note tecniche su software, hardware e formato dei documenti

 

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Registro imprese
Italian
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1 year 2 months ago

Questo servizio consente di ottenere informazioni dettagliate sulle imprese registrate presso qualunque Camera di commercio italiana e permette di definire elenchi di imprese e di persone basati sulle caratteristiche dell’impresa e delle persone e/o sulle qualità di persone che hanno ruoli o partecipazione nell’impresa.

Per ottenere questi elenchi è necessario, dopo aver identificato il tipo di elenco desiderato ed i parametri di selezione, compilare e consegnare allo sportello l’apposito modello di richiesta elenchi.

Le tipologie di elenchi disponibili sono quattro:

  • Elenco con solo indirizzo;
  • Elenco con anagrafica impresa o persona;
  • Elenco esteso;
  • Elenco completo o imprese/persone.

I diritti di segreteria per richiesta di estrazione sono pari a € 20,00 (per ogni elenco elaborato) a cui si deve aggiungere un costo a nominativo estratto che varia a seconda della tipologia di elenco richiesto, come indicato nella tabella di seguito riportata.

Elenco con solo indirizzo (a posizione)  € 0,02
Elenco con anagrafica impresa o persona (a posizione) € 0,06
Elenco esteso (a posizione) € 0,12
Elenco completo o imprese/persone (a posizione) € 0,16


Le imprese possono essere selezionate sulla base dei seguenti parametri:

Imprese

Tipo localizzazione
         Sede artigiana
         Sede di impresa
         Sede secondaria
         Unità locali

Albo
         Non artigiano
         Artigiano attivo
         Artigiano cessato

Natura giuridica

Geografia impresa
         Area geografica delle sedi/unità locali

C.A.P.

Attività ISTAT
         Codici ATECO 2007, consultabili sul sito dell’ISTAT nella specifica sezione

Importanza attività
         Attività prevalente dell’impresa
         Attività primaria
         Attività secondaria

Addetti
         Numero addetti dichiarati

Capitale
         Capitale (deliberato/sottoscritto/versato)

Valore della produzione
         Fatturato impresa

Periodo
         Periodo di iscrizione
         Periodo di cessazione
         Periodo di apertura procedura concorsuale
         Periodo di iscrizione albo artigiano
         Periodo di cessazione artigiana

Sezione
         Ordinaria
         Imprese agricole
         Piccoli imprenditori
         Sezione artigiana
         Società semplici
         Piccoli imprenditori – Coltivatori diretti
         Soggetti solo REA
         Registro Ditte

Stato imprese
         Attiva
         Cessata
         Inattiva
         Sospesa

Procedure in corso
         Amministrazione controllata
         Amministrazione giudiziaria
         Apertura procedura di cancellazione
         Accordi di ristrutturazione dei debiti
         Amministrazione straordinaria
         Bancarotta fraudolenta
         Bancarotta semplice
         Concordato fallimentare
         Concordato preventivo
         Fallimento
         Fallimento persona
         Liquidazione coatta amministrativa
         Liquidazione giudiziaria
         Liquidazione
         Liquidazione volontaria
         Scioglimento per atto dell'autorità
         Scioglimento
         Sequestro giudiziario
         Stato di insolvenza
         Scioglimento e liquidazione
         Scioglimento senza messa in liquidazione
         Sequestro conservativo di quote
         Scioglimento anticipato senza liquidazione
         Procedura concorsuale non specificata
         Nessuna procedura
 

Persone

Luogo di nascita
Luogo di residenza
Età
Genere
Cariche, qualifiche, soci

 

 

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Registro imprese
Italian
Published on
1 year 2 months ago

Con l’entrata in vigore del Regolamento Regionale 23 dicembre 2004 n.14 (BUR Puglia n.154 del 23.12.2004) si applica integralmente la normativa del commercio disciplinata dalla Legge Regionale 1 agosto 2003 n.11 (Nuova disciplina del commercio).

Legge Regionale 1 agosto 2003 n.11

Regolamento Regionale 23 dicembre 2004 n.14

Con l'entrata in vigore della Legge Regionale 28 dicembre 2006 n. 39 (BURP n. 172 del 28.12.2006), per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso settore non alimentare non è richiesto alcun requisito professionale e, pertanto, l'esercente deve essere in possesso solamente dei prescritti requisiti morali (vedi art.19 della L.R. n. 39/2006 modificativo dell'art. 6, comma 1, della Legge Regionale 1 agosto 2003 n.11).

Si segnala che, ai sensi dell’art. 28, comma 3, della Legge Regionale 1 agosto 2003 n.11, il divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita al dettaglio ed all’ingrosso non si applica ai prodotti del settore altri beni a basso impatto di cui all’art.5 della stessa legge.

Il Settore Non Alimentare Altri Beni A Basso Impatto Urbanistico (art. 5, comma 2, della Legge Regionale 1 agosto 2003 n.11, come modificato dalla Legge Regionale 7 maggio 2008 n.5) comprendente i prodotti non alimentari dei settori:

  • commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri
  • commercio di altri autoveicoli
  • commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
  • commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici
  • commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio
  • commercio al dettaglio di natanti e accessori
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Registro imprese
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1 year 2 months ago

In questa sezione si possono consultare le tabelle dei costi e dei diritti di segreteria per l’iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti dalla Camera nonchè per il rilascio di certificazioni, copie di atti o per il deposito di denunce di qualsivoglia genere presso il Registro delle imprese.

30.12.2011 - Finanziamento OIC 2012... >>>

D.D. 17 luglio 2012

D.M. 2 dicembre 2009

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Registro imprese
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11 months 3 weeks ago


Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 22 dicembre 2011 (decreto OIC 2012), al fine di finanziare per l’anno 2012 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.

La maggiorazione, per l’anno 2012, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 giugno 2010, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.


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1 year 2 months ago

Anche per il 2026 la Camera di Commercio di Brindisi-Taranto si richiama al "Manuale operativo per il deposito bilanci al registro delle imprese" (di seguito "Manuale"), predisposto dall'Unione Italiana delle Camere di commercio per la campagna bilanci 2026, approvato dall'Osservatorio permanente del sistema camerale e del Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti al fine di uniformare a livello nazionale le istruzioni circa la compilazione della modulistica e la predisposizione del bilancio e dei relativi allegati.
 

  • AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2025 - MAGGIORAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA

Con Decreto 22 settembre 2025 il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti per il deposito dei bilanci anno 2025.

Tale maggiorazione, che ha la finalità di finanziare l’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), è stata stabilita in € 2,50.
 

  • AGGIORNAMENTO MAGGIO 2026 – MANUALE 2026

Unioncamere ha rilasciato la versione aggiornata del "Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna Bilanci 2026".

Ricordiamo le principali scadenze per il deposito dei bilanci

Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.).

Termini differenti sono stabiliti per i seguenti depositi:

  • Situazione patrimoniale Consorzi (720): entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio

  • Situazione patrimoniale Contratti di Rete (722): entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio;

  • Situazione patrimoniale Consorzi tra Enti Locali (722): entro il 31 maggio di ogni anno;

  • Situazione patrimoniale G.E.I.E. (722): entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio;

  • Bilancio delle Aziende Speciali, Aziende Speciali Consortili iscritte alla Sezione Ordinaria e delle Istituzioni di Enti Locali iscritte nel REA (711 - 712): entro il 31 maggio di ogni anno;

  • Bilancio Sociale (716) di Impresa Sociale: entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio sociale;

  • Bilancio di esercizio degli Enti del Terzo Settore (ETS) - non imprese sociali (711 - 712 - 718): entro 60 giorni dalla data di approvazione

  • Documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale delle società di mutuo soccorso (717): entro 60 giorni dalla data di approvazione. 


Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle Imprese - Campagna bilanci 2026.

Sono disponibili on line:

- La guida elaborata da UNIONCAMERE - Aggiornamento aprile 2026.

 

Modulistica e Normativa


Contatti

 

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