Ruolo provinciale dei mediatori marittimi

Caratteristiche generali
Nel Ruolo dei mediatori marittimi, istituito ai sensi della legge 478/68 e del D.P.R. 66/1973, devono essere iscritti coloro che intendono esercitare l’attività di mediazione nei contratti di costruzione, di compravenduta, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

Il Ruolo è distinto in due sezioni Ordinaria e Speciale; in quest’ultima sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici che comprendono l’incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggi di navi e nei contratti di trasporto di cose e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da leggi speciali.

L’esercizio professionale della mediazione marittima senza aver ottenuto l’iscrizione nel Ruolo dei Mediatori Marittimi, quando non costituisca più grave reato, è punito a norma dell’art. 665 del Codice Penale.

Destinatari:

Titolari o amministratori delle imprese esercenti la mediazione marittima.

Istruzioni per l'iscrizione:

L’iscrizione al Ruolo, che è a titolo personale, abilita all’esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.

Requisiti per l’iscrizione

  • Aver raggiunto la maggiore età;
  • Residenza nella provincia di competenza della Camera di commercio di Taranto;
  • Avere conseguito il diploma di scuola secondaria inferiore;
  • Cittadinanza italiana o degli altri paesi dell’Unione Europea: i cittadini stranieri potranno essere iscritti solo nella Sezione Ordinaria se provenienti da paesi in condizione di reciprocità;

Requisiti morali:

  • Avere il godimento dei diritti civili;
  • Essere di buona condotta;
  • Non essere interdetto o inabilitato;
  • Non essere stato dichiarato fallito o in caso di fallimento essere stato riabilitato;
  • Non essere stato condannato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, per i seguenti delitti:
    delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  • Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.

Requisiti professionali:

  • Aver superato l'esame;
  • Aver effettuato il deposito cauzionale.

Modulistica

Normativa

  • Legge 12 marzo 1968, n. 478
  • D.P.R. 4 gennaio 1973, N. 66
  • D.M. 10 dicembre 1968

 

 

Ultima modifica
Ven 27 Giu, 2025
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