Ruolo provinciale dei mediatori marittimi
Caratteristiche generali
Nel Ruolo dei mediatori marittimi, istituito ai sensi della legge 478/68 e del D.P.R. 66/1973, devono essere iscritti coloro che intendono esercitare l’attività di mediazione nei contratti di costruzione, di compravenduta, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.
Il Ruolo è distinto in due sezioni Ordinaria e Speciale; in quest’ultima sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici che comprendono l’incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggi di navi e nei contratti di trasporto di cose e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da leggi speciali.
L’esercizio professionale della mediazione marittima senza aver ottenuto l’iscrizione nel Ruolo dei Mediatori Marittimi, quando non costituisca più grave reato, è punito a norma dell’art. 665 del Codice Penale.
Destinatari:
Titolari o amministratori delle imprese esercenti la mediazione marittima.
Istruzioni per l'iscrizione:
L’iscrizione al Ruolo, che è a titolo personale, abilita all’esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.
Requisiti per l’iscrizione
- Aver raggiunto la maggiore età;
- Residenza nella provincia di competenza della Camera di commercio di Taranto;
- Avere conseguito il diploma di scuola secondaria inferiore;
- Cittadinanza italiana o degli altri paesi dell’Unione Europea: i cittadini stranieri potranno essere iscritti solo nella Sezione Ordinaria se provenienti da paesi in condizione di reciprocità;
Requisiti morali:
- Avere il godimento dei diritti civili;
- Essere di buona condotta;
- Non essere interdetto o inabilitato;
- Non essere stato dichiarato fallito o in caso di fallimento essere stato riabilitato;
- Non essere stato condannato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, per i seguenti delitti:
delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; - Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.
Requisiti professionali:
- Aver superato l'esame;
- Aver effettuato il deposito cauzionale.
Modulistica
Normativa
- Legge 12 marzo 1968, n. 478
- D.P.R. 4 gennaio 1973, N. 66
- D.M. 10 dicembre 1968