NUOVA DISCIPLINA DEL COMMERCIO
Con l’entrata in vigore del Regolamento Regionale 23 dicembre 2004 n.14 (BUR Puglia n.154 del 23.12.2004) si applica integralmente la normativa del commercio disciplinata dalla Legge Regionale 1 agosto 2003 n.11 (Nuova disciplina del commercio).
Legge Regionale 1 agosto 2003 n.11
Regolamento Regionale 23 dicembre 2004 n.14
Con l'entrata in vigore della Legge Regionale 28 dicembre 2006 n. 39 (BURP n. 172 del 28.12.2006), per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso settore non alimentare non è richiesto alcun requisito professionale e, pertanto, l'esercente deve essere in possesso solamente dei prescritti requisiti morali (vedi art.19 della L.R. n. 39/2006 modificativo dell'art. 6, comma 1, della Legge Regionale 1 agosto 2003 n.11).
Si segnala che, ai sensi dell’art. 28, comma 3, della Legge Regionale 1 agosto 2003 n.11, il divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita al dettaglio ed all’ingrosso non si applica ai prodotti del settore altri beni a basso impatto di cui all’art.5 della stessa legge.
Il Settore Non Alimentare Altri Beni A Basso Impatto Urbanistico (art. 5, comma 2, della Legge Regionale 1 agosto 2003 n.11, come modificato dalla Legge Regionale 7 maggio 2008 n.5) comprendente i prodotti non alimentari dei settori:
- commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri
- commercio di altri autoveicoli
- commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
- commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici
- commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio
- commercio al dettaglio di natanti e accessori