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Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. 

– Prime indicazioni operative –

Con l’entrata in vigore (8 maggio 2010) del Decreto legislativo n. 59/2010 di attuazione della “Direttiva servizi 2006/123/CE”, sono stati soppressi:

  • il Ruolo degli Agenti d'affari in mediazione;
  • il Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio;
  • il Ruolo dei Mediatori marittimi;
  • l’Elenco degli Spedizionieri.

La disciplina, sotto il profilo formale, sopprime, solo per le predette attività, i relativi ruoli o elenchi camerali, indicando nella dichiarazione di inizio attività, di cui all’articolo 19 della legge 241/1990, la nuova modalità di accesso.

A seguito delle disposizioni emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010 nella fase transitoria, e cioè nel periodo intercorrente tra la data dell’8 maggio 2010 e la data di applicazione delle disposizioni ministeriali sulle nuove procedure di iscrizione, la dichiarazione di inizio attività corredata dalle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti, che restano quelli previsti dalle singole normative, dovrà essere presentata secondo il seguente percorso procedimentale:

  1. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) da presentarsi all’Ufficio Albi e Ruoli;
  2. comunicazione di inizio attività (C.I.A.) da presentarsi all’Ufficio del Registro delle imprese, decorsi almeno trenta giorni dalla presentazione della D.I.A. senza che il procedimento sia stato interrotto/sospeso ovvero siano stati adottati provvedimenti negativi. L'ufficio iscritta l’attività trasmetterà la documentazione all’Ufficio Albi e Ruoli per l’aggiornamento della relativa banca dati.

Ruolo agenti di affari in mediazione

Nel caso in cui venga comunicato l'inizio dell'attività da parte di un collaboratore/dipendente/preposto di un'impresa già esercente l'attività di mediazione, la C.I.A. dovrà essere presentata all'Ufficio Albi e Ruoli.

Ruolo agenti e rappresentanti di commercio

Con la soppressione del Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, le nuove iscrizioni per l'attività di agente o rappresentante saranno accettate solo se l'impresa è in possesso dei requisiti previsti dalla legge 204/85.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010, pertanto, la Direttiva del Conservatore n.1 - Febbraio 2009 (“Agente libero” non iscritto al ruolo agenti e rappresentanti - Iscrivibilita’ nel Registro delle imprese) deve intendersi disapplicata. 


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1 year ago

Gli Uffici della Camera di commercio non rilasciano pareri scritti o verbali e non effettuano valutazioni preliminari sui requisiti previsti dalla legge per esercizio di attività regolamentate. La valutazione viene effettuata solo nel corso dell'istruttoria delle pratiche presentate al Registro delle Imprese.

  • Attività di autoriparazione
  • Attività di commercio all'ingrosso settore alimentare
  • Attività di facchinaggio e movimentazione delle merci
  • Attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti
  • Attività di di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
  • Ruolo degli Agenti d'affari in mediazione;
  • Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio;
  • Ruolo dei Mediatori marittimi;
  • Elenco degli Spedizionieri.

Attività di impiantistica - titoli abilitanti

Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59

Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie.

 

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1 year ago


Il Ministero delle Attività Produttive con una circolare attuativa del 06.12.2004 ha disciplinato le modalità di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 23.06.2004 (G.U. n. 162 del 13.07.2004).
L’Albo, che sostituisce i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della cooperazione, è gestito con modalità informatiche dal Ministero che si avvale degli uffici delle Camere di Commercio.

Si rende nota la circolare del 13.01.2006 con la quale il Ministero delle Attività Produttive fornisce chiarimenti circa la normativa del nuovo diritto societario che disciplina l’iscrizione delle Società Cooperative al relativo Albo.

Con DM del 24 maggio 2006 è stato aggiornato il Modulo C17 per l’iscrizione all’Albo delle società cooperative e il deposito annuale del bilancio da parte dei soggetti obbligati.
 

 


Documentazione di riferimento:
Albo delle Società Cooperative- Indicazioni sintetiche -
D.M. del 23.06.2004
Circolare attuativa del 06.12.2004
Circolare esplicativa del 04.08.2005
Lettera Circolare del 13.01.2006
Lettera Circolare del 24.05.2006 - Chiarimenti Modello C17
D.M. 24 maggio 2006 - Modulo C17

 

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1 year ago

- Adempimenti presso il Registro delle imprese -

Ai sensi dell’art. 16, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 novembre n.185, convertito con la legge 28 gennaio 2009 n.2 (G.U. 28 gennaio 2009 n. 22) dal 30 marzo 2009:

  • è soppresso l’obbligo della tenuta del libro soci per S.r.l. – anche nella forma consortile;
  • le S.r.l. – anche nella forma consortile – non saranno più tenute a depositare l’elenco dei soci entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio d’esercizio. 

L’art.16, comma 12-undecies, prevede che, entro il 30 marzo 2009, gli amministratori delle S.r.l. sono tenuti a depositare, con esenzione da ogni imposta e tassa, un’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle imprese con quelle del libro soci. All’adempimento sono tenute indistintamente tutte le S.r.l. e le S.c.a.r.l.

La comunicazione effettuata oltre il 30 marzo 2009 comporterà la perdita del beneficio di esenzione del pagamento delle imposte e tasse dovute, ivi compreso il diritto di segreteria, nonché la previsione della sanzione per tardiva presentazione prevista dall’art. 2360 c.c. (pagamento in misura ridotta pari ad euro 412,00 per ciascun amministratore).

La dichiarazione di riallineamento tra libro soci e Registro delle imprese deve essere predisposta utilizzando esclusivamente la versione Fedra Plus 6.1 (disponibile dal 16.03.2009 sul sito http://webtelemaco.infocamere.it/).

  • Modello B (evidenziare il quadro “Deposito per iscrizione elenco soci” e successivamente “520 Dichiarazione ai sensi ART. 16 C. 12 undecies L. 2 del 28/1/2009”)
  • Modulo Intercalare S
  • Modulo (XX) Note della pratica (indicare che trattasi di “dichiarazione presentata ai sensi dell’art.16, comma 12-unidecies, della legge 28 gennaio 2009 n.2”)
  • Distinta Fedra firmata digitalmente dall’amministratore/professionista/procuratore

Si precisa che il controllo da parte del Registro delle imprese avrà carattere meramente formale e, quindi, ciascun amministratore dovrà farsi carico di verificare con la massima attenzione la corrispondenza tra il libro dei soci e la dichiarazione di allineamento dei dati del Registro delle imprese. A tal fine si invitano gli amministratori ed i professionisti ad effettuare un controllo tra le risultanze del libro dei soci ed i dati presenti nella visura assetti proprietari.

L’abrogazione del libro soci e del deposito annuale dell’elenco soci richiede una particolare attenzione da parte degli amministratori e professionisti sulle dichiarazioni relative alla vicende dei soci di S.r.l., in quanto le stesse incideranno direttamente sull’esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali correlati alla partecipazione.
In particolare la soppressione della tenuta del libro soci determinerà la modifica di alcuni adempimenti pubblicitari previsti per le S.r.l., tra cui:

  • Effetti della cessione di quote
    Il trasferimento di quote di S.r.l. avrà effetto nei confronti della società non più dall’iscrizione dello stesso nel libro soci, ma dal deposito del contratto al Registro delle imprese.
    Quindi, per l’assunzione dello “status socii” sarà sufficiente che l’acquirente dimostri di essere in possesso del contratto di acquisto e della ricevuta dell’avvenuto deposito dello stesso (da parte del notaio o del dottore commercialista) al Registro delle imprese.
  • Comunicazione socio unico/ricostituzione della pluralità dei soci
    Nei casi in cui la partecipazione appartiene ad un unico socio o muta la persona dell’unico socio, nonché in caso di costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci le dichiarazioni degli amministratori relative alla variazione della partecipazione del socio unico, previste dagli art. 2470, comma 4 e 5, c.c. devono essere depositate nel Registro delle imprese entro 30 giorni “dall’avvenuta variazione della compagine sociale”.

 

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1 year ago
  • In applicazione della LR 35 del 30.12.2020, la tassa di concessione governativa di Euro 32,00 per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane dal 01.01.2021 non è più dovuta.
    Per eventuali rimborsi è necessario rivolgersi alla Regione Puglia beneficiaria del versamento.

Qualsiasi richiesta di evasione urgente delle pratiche inerenti l'Albo Artigiani delegato alla Camera di Commercio ai sensi della Legge Regionale n.24 del 05.08.2013 dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo Pec all'indirizzo cameradicommercio@pec.brta.camcom.it utilizzando l'apposito modulo ed allegando allo stesso la documentazione comprovante le motivazioni di urgenza indicate. In assenza di detta documentazione non si terrà conto della richiesta.

MODULO RICHIESTA URGENZA PRATICA ALBO ARTIGIANI



Pagamenti dovuti per le pratiche presentate all'Albo delle Imprese Artigiane

Ai fini dell'iscrizione, variazione e cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane, sono dovuti i bolli (di Euro 17,50) ed i diritti di segreteria nella medesima misura prevista per l'iscrizione al Registro Imprese in base alla Tabella A del DD 17 luglio 2012 (di Euro 18,00 nel caso di ditta individuale + Euro 9 laddove si tratti di attività regolamentata o di Euro 30,00 per le società + Euro 15,00 qualora si tratti di attività regolamentata).
Uniche eccezioni sono rappresentate dalle pratiche di deposito licenze e di variazione della residenza del titolare che sono esenti bollo e per le quali i diritti restano quelli ordinariamente dovuti, dalle pratiche di iscrizione e cancellazione dei collaboratori familiari che sono esenti bollo e per le quali non sono nemmeno previsti diritti e dalle pratiche di variazione soci che sono esenti bollo e per le quali i diritti di segreteria sono dovuti nella misura di Euro 5,00.

 

Modulistica


S.C.I.A. Installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione impianti

Modulo A - Dichiarazione sul possesso dei requisiti da Parte del responsabile tecnico dell'attività di impiantistica

 

  Informazioni
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  Camera di commercio di Brindisi - Taranto
  d.ssa Francesca Pierdominici (Tel. 099 778 3035)
  email: francesca.pierdominici@brta.camcom.it

 

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Notizia - Tipologia

Agenti affari in mediazione - Regolamento esami - Dichiarazione domicilio professionale

Ultima modifica
Mar 02 Set, 2025