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INTRODUZIONE

A supporto delle società che hanno come oggetto sociale l'innovazione tecnologica il Governo ha emanato il Decreto Legge 179/2012 - noto come "Decreto Crescita 2.0" - convertito dal Parlamento nella Legge n.221/2012, più volte modificato per adeguarlo alla rapida evoluzione delle condizioni economico-legislative del Paese ed adattarlo alle mutevoli esigenze delle aziende.

A) DEFINIZIONE NORMATIVA E REQUISITI

Con il D.L. n. 179/12 è stato definito un particolare tipo di società, la "start-up innovativa".

Le start-up innovative sono società hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, in ordine alle quali, sono stati previsti:

  • il possesso di determinati requisiti;
  • alcune deroghe al diritto societario;
  • norme particolari relativamente al rapporto di lavoro, alla raccolta di capitali, alla gestione della crisi di impresa e agli oneri per l'avvio.

L'articolo 25 del decreto legge definisce le start-up innovative come società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Esse devono possedere determinati requisiti:

  • essere costituite da non più di 60 mesi;
  • avere sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA (spazio economico europeo) con sede produttiva o filiale in Italia;
  • avere l'ultimo bilancio non superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuire o aver distribuito utili;
  • non nascere da fusione, scissione o cessione di ramo di azienda.

Devono inoltre avere almeno una di queste caratteristiche:

  • spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
  • almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata;
  • titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato

Per poter beneficiare della specifica disciplina ad essa relativa, la start-up innovativa deve essere iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Ai fini dell'iscrizione in tale sezione, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa deve essere attestata mediante apposita "autocertificazione" prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

B) START-UP A VOCAZIONE SOCIALE

Viene inoltre riconosciuta la possibilità di costituire Start-up a vocazione sociale.

Esse sono definite come "le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155".

I settori individuati dalla legge sono:

  • assistenza sociale;
  • assistenza sanitaria;
  • assistenza socio-sanitaria
  • educazione, istruzione e formazione;
  • tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
  • valorizzazione del patrimonio culturale;
  • turismo sociale;
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • ricerca ed erogazione di servizi culturali;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
  • servizi strumentali alle imprese sociali.

Il riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale avviene tramite un'autocertificazione con cui l'impresa:

  • dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
  • indica tale/i settore/i nell'apposito codice 034 della modulistica registro imprese;
  • dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d'interesse generale;
  • si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto, mediante la redazione di un "Documento di descrizione di impatto sociale" da compilare secondo le indicazioni fornite nell'apposita "Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del Documento di Descrizione dell'Impatto Sociale'" disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico.

C) VANTAGGI RICONOSCIUTI ALLE START-UP

Alle start-up vengono riconosciuti i seguenti vantaggi:

  • agevolazioni per la fase costitutiva;
  • agevolazioni per la gestione dell'impresa;
  • agevolazioni fiscali anche per chi vuole investire nella start-up innovativa;
  • una disciplina particolare nei rapporti di lavoro;
  • un sistema di deroghe in materia di riduzione per perdite;
  • il non assoggettamento alla procedura di fallimento;
  • accesso all'equity crowdfunding.

Esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per gli adempimenti nel registro delle imprese opera dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale e dura fintanto che l'impresa conservi lo status di start-up innovativa. L'Agenzia delle entrate con circolare 16/E dell'11 giugno 2014, è stato chiarito che l'esonero fiscale si applica in senso estensivo al deposito di qualsiasi tipologia di atto, ivi incluso, ad esempio, il bilancio d'esercizio.

Le società iscritte nella sezione speciale start-up innovative sono esonerate dal pagamento di diritti, mentre sono tenute all'assolvimento dell'imposta di bollo nei casi di vidimazione dei libri/registri sociali. L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 253 del 17.07.2019 ha stabilito che l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le imprese start-up innovative non si può estendere alla bollatura dei libri sociali. È stato specificato come sono da ricomprendere nell'esonero dall'imposta di bollo, quegli atti posti in essere per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese e quindi sono da escludere dall'agevolazione gli adempimenti non afferenti la funzione di pubblicità legale del registro delle imprese stesso.

Rappresenta un'eccezione l'atto di cessione di quote di s.r.l. iscritte alla sezione delle start-up innovative in quanto l'Agenzia delle Entrare di Pesaro e Urbino con parere del 17 novembre 2014 ha ritenuto il predetto atto assoggettabile ad imposta di bollo in quanto la cessione non è un atto della società bensì dei singoli soci.

Affinché le start-up possano beneficiare di tali rilevanti benefici è fondamentale che esse siano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.


COSTITUZIONE S.R.L. START-UP INNOVATIVA SENZA L'INTERVENTO DI UN NOTAIO

A) MODALITA' DI COSTITUZIONE SENZA L'INTERVENTO DI UN NOTAIO

In seguito alle novità introdotte dal D.M. del 17 febbraio 2016, gli aspiranti imprenditori che intendono costituire una start-up innovativa in forma di srl, in alternativa all'atto pubblico, possono utilizzare una procedura semplificata, che prevede l'utilizzo di un modello standard tipizzato per la stipula di atto costitutivo e statuto.

La costituzione mediante l'utilizzo del modello standard tipizzato con sottoscrizione digitale, può essere effettuata:

  • ai sensi dell'art.24 del CAD, senza che i soci beneficino di assistenza qualificata (nel caso in cui posseggano elevate competenze normative);
  • oppure ai sensi dell'art.25 del CAD, con il supporto dell'ufficio AQI – Assistenza Qualificata Imprese.

B) FASE PROPEDEUTICA (valida per tutte le modalità)

Ai fini della costituzione della start-up è necessario:

  • avvalersi della piattaforma http://startup.registroimprese.it ;
  • dotarsi di un indirizzo pec riferibile univocamente alla costituenda società;
  • dotarsi di un'utenza Telemaco;
  • creare un sito internet relativo alla start-up;
  • che ciascun socio si munisca di firma digitale.

C) COSTITUZIONE ai sensi dell'art.24 CAD

Questa modalità di costituzione è rivolta ad utenti consapevoli, dotati di competenze normative ed operative, che non necessitano di assistenza qualificata per il disbrigo delle pratiche e degli adempimenti richiesti.

Si rimanda alla "Guida alla costituzione di start-up innovative in forma di s.r.l. con modello standard tipizzato", redatta in conformità al D.M. 17 febbraio 2016 dalle camere di commercio in collaborazione col MISE, consultabile al seguente indirizzo:
http://startup.infocamere.it/atst/help/Guida_Costituzione_Modifica_Startup_ModelloTipizzato.pdf

D) COSTITUZIONE ai sensi dell'art.25 CAD

Questa modalità di costituzione è rivolta ad utenti che desiderano avvalersi di assistenza qualificata da parte della Camera di Commercio.

Dal 20 luglio 2016 gli aspiranti imprenditori che intendono costituire una startup innovativa in forma di srl hanno la possibilità di utilizzare una procedura semplificata che prevede per la stipula dell'atto costitutivo e dello statuto l'utilizzo modello standard tipizzato (ministeriale), avvalendosi del servizio offerto dall' ufficio Assistenza Qualificata Imprese (AQI) della Camera di commercio. I soci procedono alla sottoscrizione tramite la firma digitale che sarà autenticata dal conservatore del registro delle imprese adeguatamente supportato dell'ufficio di Assistenza Qualificata Imprese.

L'Ufficio AQI provvede, altresì, all'assolvimento degli adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa vigente, quali la compilazione della modulistica, la presentazione delle relative istanze all'Agenzia delle Entrate (per la registrazione dell'atto costitutivo e per l'attribuzione del codice fiscale/partita iva), e l'iscrizione nel Registro delle imprese.

L'intera operazione sconta unicamente l'imposta di registro di € 200,00 ed è esente da diritti di segreteria e imposta di bollo.

 


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Registro imprese
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Costo Firma Digitale

SPID (SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE): CHIEDILO IN CAMERA DI COMMERCIO

Informazioni generali: che cos'è SPID?

SPID è il Sistema Pubblico d'Identità Digitale che permette a cittadini e imprese di accedere gratuitamente ai servizi digitali di Pubbliche Amministrazioni locali e centrali e di Privati aderenti.

Identity Provider e manuali operativi

La Camera di Commercio opera in qualità di Autorità di Registrazione per conto dell'Identity Provider InfoCamere, società informatica del sistema camerale.
Nell'erogare il servizio di rilascio di Identità Digitali SPID, la Camera di Commercio fa riferimento al seguente manuale operativo

Richiedere un'Identità Digitale SPID: come, dove, costi

Lo SPID viene rilasciato, presso gli uffici della Camera di Commercio di Brindisi - Taranto, nei giorni di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 per la sede di Brindisi e dalle 08:30 alle 13:00 per la sede di Taranto.

Durante la procedura di registrazione è obbligatorio avere con sé:

· un documento di identità in corso di validità (carta d'identità, passaporto, patente);

· la tessera sanitaria in corso di validità;

· il proprio smartphone;

· indirizzo mail personale accessibile al momento della registrazione.


Validità e ciclo di vita

In caso di SPID Persona Fisica, il Servizio è fornito per una durata di 2 anni dalla data di invio della comunicazione di attivazione del Servizio da parte del Gestore, salvo il caso di Revoca dell'Identità Digitale.

In assenza di disdetta da parte dell'Utente, il Servizio si rinnoverà tacitamente di anno in anno sulla base delle Tariffe e della documentazione contrattuale tempo per tempo vigente.

Sospensione e riattivazione
La sospensione è un'operazione con cui l'IdP annulla in maniera reversibile l'Identità Digitale SPID. La richiesta di sospensione e riattivazione può essere effettuata nell'area utente SelfCare

Revoca
La revoca di un'Identità Digitale SPID può essere richiesta dal Titolare della stessa per esigenze personali, per violazione della riservatezza e segretezza delle credenziali (smarrimento o furto) o da soggetto terzo interessato in caso di decesso del Titolare. Con la revoca si annulla definitivamente la validità dell'Identità SPID.
La revoca dell'Identità Digitale emessa dall'IdP InfoCamere può essere richiesta tramite le modalità riportate nel Manuale Operativo.

Software per l'utilizzo della credenziale di secondo livello

Per scaricare l'app DigitalDNA IC, che consente di utilizzare da mobile la tua credenziale SPID di secondo livello, consulta il link: https://id.infocamere.it/app_digital_dna.html

Assistenza

Per ricevere assistenza relativamente alla tua Identità Digitale SPID:
https://supporto.infocamere.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=DIIP&userRole=diipud

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Registro imprese
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1 year ago

L'art. 9, comma 5, della Legge 11 novembre 2011, n.180, “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”, ha modificato come segue il testo dell'art. 2630 del Codice Civile:

“Chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza nei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.

Il nuovo testo, che è entrato in vigore dal 15 novembre 2011, ha comportato una rivisitazione degli importi delle sanzioni dovute per ritardo od omesse denunce al Registro delle Imprese, nei valori e nei termini specificati nella seguente tabella ricognitiva:

 

SANZIONI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi al Registro delle Imprese

Omesso deposito bilancio
Sanzioni aumentate di un terzo

Entro 30 gg.
dalla scadenza

Oltre 30 gg.
dalla scadenza

Entro 30 gg.
dalla scadenza

Oltre 30 gg.
dalla scadenza

minimo
€ 34,33


massimo
€ 344,00

minimo
€ 103,00


massimo
€ 1.032,00

minimo
€ 45,77


massimo
€ 458,66

minimo
€ 137,33


massimo
€ 1.376,00

 

Per le denunce, comunicazioni e depositi, iscritti al Registro delle Imprese con il primo giorno di ritardo coincidente o successivo alla data del 15 novembre 2011 si applicheranno gli importi sopra riportati.

 

Per le denunce, comunicazioni e depositi, il cui ritardo di presentazione al Registro delle Imprese è antecedente o coincidente con la data del 14 novembre 2011, si applicano gli importi previsti dal previgente art.2630 c.c.

Tabella delle violazioni Registro Imprese sino al 14.11.2011

Tabella delle violazioni Registro Imprese dal 15.11.2011

Circolare n.3647/C Ministero dello Sviluppo Economico

 

 

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Registro imprese
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1 year ago

È il repertorio delle notizie di carattere economico, statistico e amministrativo non previste ai fini dell’iscrizione nelle varie sezioni del registro delle imprese (ad esempio: attività economica delle società, unità locali, numero di addetti, licenze, autorizzazioni, ecc.).

Sono tenuti a presentare denunce al R.E.A.:

  • i soggetti iscritti nelle varie sezioni del registro delle imprese (contestualmente all’iscrizione o separatamente), per le notizie di cui sopra;
  • altri soggetti collettivi che svolgono un’attività economica o professionale, purché non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da Ordini o Collegi professionali; gli imprenditori con sede principale all’estero che aprano unità locali nel territorio nazionale.
    A titolo esemplificativo, costituiscono notizie R.E.A.: inizio, modifica e cessazione di attività, apertura o chiusura di unità locali, variazioni di residenza di soci e amministratori.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare n.3611/C del 20 luglio 2007 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle problematiche interpretative legate alla tenuta del Repertotio Economico Amministrativo.

Tra gli argomentio affrontati:

1. Legittimazione alla presentazione deIle denunce REA.
Il ministero ha confermato (vedi precedenti note prot. 10725 del 28.11.2005 e prot. 3250 del 28.03.2007) che le denunce REA devono essere sottoscritte digitalmente solamente dai soggetti interessati (titolari, amministratori etc.) e, pertanto, non posssono essere accettate denunce sottoscritte dai professionisti incaricati ai sensi dell'art.31 comma2-quinquies della legge 340/2000;

2. Non iscrivibilità dei "direttori tecnici" e di altre figure teniche.
Il ministero ha ribadito che per quanto riguarda la tipologia di notizie iscrivibili o denunciabili al REA si deve optare per il criterio della tipicità dei casi di annotazione. Pertanto, si conferma (vedi precedenti note prot. 1256 del 02.02.2007 e prot. 1257 del 02.02.2007) che le qualifiche che hanno rilevanza meramente interna all’impresa e riguardano funzioni quali "direttore tecnico", "direttore di filiale", "direttore di stabilimento", "direttore dei lavori", possono essere annotate esclusivamente in presenza di un’espressa previsione normativa.

Circolare n.3611/C del 20 luglio 2007;
Parere del 28.11.2005;
Parere del 28.03.2007;
Parere del 02.02.2006;
Parere del 02.02.2007

Normativa di riferimento

Legge 29/12/93, n. 580, art. 8, comma 8, lettera d;
D.P.R. 7/12/95, n. 581

 

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Registro imprese
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1 year ago


15.03.2024 – Direttiva del Conservatore n.1/2024 - Registro delle imprese. Prime indicazioni Operative... >>>

26.06.2013 – Provvedimento congiunto Conservatore del Registro imprese – Segretario generale della Camera di commercio di Taranto del 26.06.2013 – Iscrizione PEC Imprese individuali... >>>

 

 

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Registro imprese
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9 months 1 week ago

L’e-mail è ormai lo strumento di comunicazione elettronica più utilizzato per lo scambio di informazioni. La Posta Elettronica Certificata (detta anche posta certificata o P.E.C.) è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione. Si tratta di un dispositivo di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici. “Certificare” l’invio e la ricezione significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse. Con il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 266 del 15 novembre 2005) è stato sancito il pieno valore legale della Posta Elettronica Certificata, non solo nei rapporti con la Pubblica amministrazione ma anche tra privati cittadini o fra imprese. Il Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n 82), in vigore dal 1 gennaio 2006, ribadisce ulteriormente il valore del nuovo strumento di trasmissione telematica. Ciò conferisce alla Posta Elettronica Certificata – P.E.C. – un valore mai attribuito finora alle comunicazioni via Internet ed ha reso la ricezione dei messaggi opponibile a terzi in caso di contenzioso.

Aspetti Normativi

Per ulteriori approfondimenti sull’evoluzione, la normativa e le regole della PEC, nel sito del CNIPA è presente una sezione dedicata alla PEC

 

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9 months 1 week ago

Entro il prossimo 29 novembre tutte le società dovranno comunicare il proprio domicilio di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle imprese, così come disposto dall’art. 16 della legge n. 2 del 28.1.2009 di conversione del D.L. 185/2008.
La casella di Posta Elettronica Certificata, infatti, è considerata il domicilio elettronico dell’impresa e dovrà essere attiva e rinnovata regolarmente.

In caso di tardivo o omesso deposito sarà applicata la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c.

L’adempimento è completamente gratuito poiché è esente sia dall’imposta di bollo sia dai diritti di segreteria ed, inoltre, non viene assoggettato al pagamento della tariffa normalmente dovuta per l’invio delle pratiche telematiche.

Sono possibili due procedure per effettuare la denuncia al Registro imprese:

OBBLIGATORIO COMUNICARE LA PEC ENTRO IL 30 GIUGNO 2012

Art.37 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 pubblicato sul Supplemento n. 27 alla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012 n. 33

(Comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese)

1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno 2012.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC DELLE SOCIETA' AL REGISTRO IMPRESE

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9 months 1 week ago

Obbligo per le imprese individuali di comunicare l'indirizzo PEC al Registro delle imprese o all'Albo imprese artigiane

Dal 20 ottobre 2012 anche le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane hanno l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione (art. 5 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179). L'assenza dell'indirizzo PEC impedisce l'iscrizione dell'impresa individuale, determinando, quindi, il rifiuto dell'iscrizione.

Le imprese individuali già iscritte, non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013.

L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni. Trascorso tale periodo, in mancanza di regolarizzazione, la domanda si intenderà come non presentata.
Si devono intendere escluse le domande di cancellazione dal Registro delle imprese e di deposito degli atti di trasferimento di azienda.

La comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
L'indirizzo PEC delle imprese individuali può essere comunicato contestualmente a qualsiasi altro adempimento (es. cambio di attività, cambio di indirizzo della sede dell'impresa individuale, etc.). In questo caso la domanda di iscrizione è soggetta all'imposta di bollo e al diritto di segreteria previsti per l'adempimento 'principale'.

La comunicazione della PEC di imprese individuali già iscritte prima del 20 ottobre 2012 può essere effettuata:

ATTENZIONE:

  1. le caselle con dominio @postacertificata.gov.it (cosiddette "PEC del cittadino") non sono utilizzabili come PEC dell'impresa in quanto limitate esclusivamente alle comunicazioni tra privati cittadini e pubbliche amministrazioni e non anche a quelle tra privati;
  2. è necessario che l'indirizzo PEC sia riconducibile esclusivamente ed univocamente all'imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi (vedasi lettera del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0053687 del 2 aprile 2013).

Infine, si fa presente che la PEC rappresenta l'equivalente "elettronico" dell'indirizzo "fisico" della sede legale, dunque è importante indicare una PEC valida ed essere assolutamente consapevoli che quella poi diventerà un indirizzo pubblico informatico dell'impresa al quale perverranno informazioni, atti e notifiche valide a tutti gli effetti di legge. La casella di posta elettronica certificata, infatti, è considerata il domicilio elettronico dell'impresa e dovrà essere attiva, rinnovata regolarmente nel tempo e costantemente presidiata.


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1 year ago
Pec - Posta Elettronica Certificata Adempimento società


30.05.2013 –  PEC Imprese Individuali... >>>

02.11.2012 – Obbligo PEC per le imprese individuali... >>>

 

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