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8 months ago

Costo Firma Digitale

SPID (SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE): CHIEDILO IN CAMERA DI COMMERCIO

Informazioni generali: che cos'è SPID?

SPID è il Sistema Pubblico d'Identità Digitale che permette a cittadini e imprese di accedere gratuitamente ai servizi digitali di Pubbliche Amministrazioni locali e centrali e di Privati aderenti.

Identity Provider e manuali operativi

La Camera di Commercio opera in qualità di Autorità di Registrazione per conto dell'Identity Provider InfoCamere, società informatica del sistema camerale.
Nell'erogare il servizio di rilascio di Identità Digitali SPID, la Camera di Commercio fa riferimento al seguente manuale operativo

Richiedere un'Identità Digitale SPID: come, dove, costi

Lo SPID viene rilasciato, presso gli uffici della Camera di Commercio di Brindisi - Taranto, nei giorni di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 per la sede di Brindisi e dalle 08:30 alle 13:00 per la sede di Taranto.

Durante la procedura di registrazione è obbligatorio avere con sé:

· un documento di identità in corso di validità (carta d'identità, passaporto, patente);

· la tessera sanitaria in corso di validità;

· il proprio smartphone;

· indirizzo mail personale accessibile al momento della registrazione.


Validità e ciclo di vita

In caso di SPID Persona Fisica, il Servizio è fornito per una durata di 2 anni dalla data di invio della comunicazione di attivazione del Servizio da parte del Gestore, salvo il caso di Revoca dell'Identità Digitale.

In assenza di disdetta da parte dell'Utente, il Servizio si rinnoverà tacitamente di anno in anno sulla base delle Tariffe e della documentazione contrattuale tempo per tempo vigente.

Sospensione e riattivazione
La sospensione è un'operazione con cui l'IdP annulla in maniera reversibile l'Identità Digitale SPID. La richiesta di sospensione e riattivazione può essere effettuata nell'area utente SelfCare

Revoca
La revoca di un'Identità Digitale SPID può essere richiesta dal Titolare della stessa per esigenze personali, per violazione della riservatezza e segretezza delle credenziali (smarrimento o furto) o da soggetto terzo interessato in caso di decesso del Titolare. Con la revoca si annulla definitivamente la validità dell'Identità SPID.
La revoca dell'Identità Digitale emessa dall'IdP InfoCamere può essere richiesta tramite le modalità riportate nel Manuale Operativo.

Software per l'utilizzo della credenziale di secondo livello

Per scaricare l'app DigitalDNA IC, che consente di utilizzare da mobile la tua credenziale SPID di secondo livello, consulta il link: https://id.infocamere.it/app_digital_dna.html

Assistenza

Per ricevere assistenza relativamente alla tua Identità Digitale SPID:
https://supporto.infocamere.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=DIIP&userRole=diipud

Contatti

 

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Registro imprese
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8 months ago

L'art. 9, comma 5, della Legge 11 novembre 2011, n.180, “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”, ha modificato come segue il testo dell'art. 2630 del Codice Civile:

“Chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza nei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.

Il nuovo testo, che è entrato in vigore dal 15 novembre 2011, ha comportato una rivisitazione degli importi delle sanzioni dovute per ritardo od omesse denunce al Registro delle Imprese, nei valori e nei termini specificati nella seguente tabella ricognitiva:

 

SANZIONI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi al Registro delle Imprese

Omesso deposito bilancio
Sanzioni aumentate di un terzo

Entro 30 gg.
dalla scadenza

Oltre 30 gg.
dalla scadenza

Entro 30 gg.
dalla scadenza

Oltre 30 gg.
dalla scadenza

minimo
€ 34,33


massimo
€ 344,00

minimo
€ 103,00


massimo
€ 1.032,00

minimo
€ 45,77


massimo
€ 458,66

minimo
€ 137,33


massimo
€ 1.376,00

 

Per le denunce, comunicazioni e depositi, iscritti al Registro delle Imprese con il primo giorno di ritardo coincidente o successivo alla data del 15 novembre 2011 si applicheranno gli importi sopra riportati.

 

Per le denunce, comunicazioni e depositi, il cui ritardo di presentazione al Registro delle Imprese è antecedente o coincidente con la data del 14 novembre 2011, si applicano gli importi previsti dal previgente art.2630 c.c.

Tabella delle violazioni Registro Imprese sino al 14.11.2011

Tabella delle violazioni Registro Imprese dal 15.11.2011

Circolare n.3647/C Ministero dello Sviluppo Economico

 

 

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Registro imprese
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8 months ago

È il repertorio delle notizie di carattere economico, statistico e amministrativo non previste ai fini dell’iscrizione nelle varie sezioni del registro delle imprese (ad esempio: attività economica delle società, unità locali, numero di addetti, licenze, autorizzazioni, ecc.).

Sono tenuti a presentare denunce al R.E.A.:

  • i soggetti iscritti nelle varie sezioni del registro delle imprese (contestualmente all’iscrizione o separatamente), per le notizie di cui sopra;
  • altri soggetti collettivi che svolgono un’attività economica o professionale, purché non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da Ordini o Collegi professionali; gli imprenditori con sede principale all’estero che aprano unità locali nel territorio nazionale.
    A titolo esemplificativo, costituiscono notizie R.E.A.: inizio, modifica e cessazione di attività, apertura o chiusura di unità locali, variazioni di residenza di soci e amministratori.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare n.3611/C del 20 luglio 2007 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle problematiche interpretative legate alla tenuta del Repertotio Economico Amministrativo.

Tra gli argomentio affrontati:

1. Legittimazione alla presentazione deIle denunce REA.
Il ministero ha confermato (vedi precedenti note prot. 10725 del 28.11.2005 e prot. 3250 del 28.03.2007) che le denunce REA devono essere sottoscritte digitalmente solamente dai soggetti interessati (titolari, amministratori etc.) e, pertanto, non posssono essere accettate denunce sottoscritte dai professionisti incaricati ai sensi dell'art.31 comma2-quinquies della legge 340/2000;

2. Non iscrivibilità dei "direttori tecnici" e di altre figure teniche.
Il ministero ha ribadito che per quanto riguarda la tipologia di notizie iscrivibili o denunciabili al REA si deve optare per il criterio della tipicità dei casi di annotazione. Pertanto, si conferma (vedi precedenti note prot. 1256 del 02.02.2007 e prot. 1257 del 02.02.2007) che le qualifiche che hanno rilevanza meramente interna all’impresa e riguardano funzioni quali "direttore tecnico", "direttore di filiale", "direttore di stabilimento", "direttore dei lavori", possono essere annotate esclusivamente in presenza di un’espressa previsione normativa.

Circolare n.3611/C del 20 luglio 2007;
Parere del 28.11.2005;
Parere del 28.03.2007;
Parere del 02.02.2006;
Parere del 02.02.2007

Normativa di riferimento

Legge 29/12/93, n. 580, art. 8, comma 8, lettera d;
D.P.R. 7/12/95, n. 581

 

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Registro imprese
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8 months ago


15.03.2024 – Direttiva del Conservatore n.1/2024 - Registro delle imprese. Prime indicazioni Operative... >>>

26.06.2013 – Provvedimento congiunto Conservatore del Registro imprese – Segretario generale della Camera di commercio di Taranto del 26.06.2013 – Iscrizione PEC Imprese individuali... >>>

 

 

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Registro imprese
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5 months 1 week ago

L’e-mail è ormai lo strumento di comunicazione elettronica più utilizzato per lo scambio di informazioni. La Posta Elettronica Certificata (detta anche posta certificata o P.E.C.) è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione. Si tratta di un dispositivo di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici. “Certificare” l’invio e la ricezione significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse. Con il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 266 del 15 novembre 2005) è stato sancito il pieno valore legale della Posta Elettronica Certificata, non solo nei rapporti con la Pubblica amministrazione ma anche tra privati cittadini o fra imprese. Il Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n 82), in vigore dal 1 gennaio 2006, ribadisce ulteriormente il valore del nuovo strumento di trasmissione telematica. Ciò conferisce alla Posta Elettronica Certificata – P.E.C. – un valore mai attribuito finora alle comunicazioni via Internet ed ha reso la ricezione dei messaggi opponibile a terzi in caso di contenzioso.

Aspetti Normativi

Per ulteriori approfondimenti sull’evoluzione, la normativa e le regole della PEC, nel sito del CNIPA è presente una sezione dedicata alla PEC

 

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5 months 1 week ago

Entro il prossimo 29 novembre tutte le società dovranno comunicare il proprio domicilio di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle imprese, così come disposto dall’art. 16 della legge n. 2 del 28.1.2009 di conversione del D.L. 185/2008.
La casella di Posta Elettronica Certificata, infatti, è considerata il domicilio elettronico dell’impresa e dovrà essere attiva e rinnovata regolarmente.

In caso di tardivo o omesso deposito sarà applicata la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c.

L’adempimento è completamente gratuito poiché è esente sia dall’imposta di bollo sia dai diritti di segreteria ed, inoltre, non viene assoggettato al pagamento della tariffa normalmente dovuta per l’invio delle pratiche telematiche.

Sono possibili due procedure per effettuare la denuncia al Registro imprese:

OBBLIGATORIO COMUNICARE LA PEC ENTRO IL 30 GIUGNO 2012

Art.37 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 pubblicato sul Supplemento n. 27 alla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012 n. 33

(Comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese)

1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno 2012.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC DELLE SOCIETA' AL REGISTRO IMPRESE

  Leggi avviso...

 

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5 months 1 week ago

Obbligo per le imprese individuali di comunicare l'indirizzo PEC al Registro delle imprese o all'Albo imprese artigiane

Dal 20 ottobre 2012 anche le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane hanno l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione (art. 5 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179). L'assenza dell'indirizzo PEC impedisce l'iscrizione dell'impresa individuale, determinando, quindi, il rifiuto dell'iscrizione.

Le imprese individuali già iscritte, non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013.

L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni. Trascorso tale periodo, in mancanza di regolarizzazione, la domanda si intenderà come non presentata.
Si devono intendere escluse le domande di cancellazione dal Registro delle imprese e di deposito degli atti di trasferimento di azienda.

La comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
L'indirizzo PEC delle imprese individuali può essere comunicato contestualmente a qualsiasi altro adempimento (es. cambio di attività, cambio di indirizzo della sede dell'impresa individuale, etc.). In questo caso la domanda di iscrizione è soggetta all'imposta di bollo e al diritto di segreteria previsti per l'adempimento 'principale'.

La comunicazione della PEC di imprese individuali già iscritte prima del 20 ottobre 2012 può essere effettuata:

ATTENZIONE:

  1. le caselle con dominio @postacertificata.gov.it (cosiddette "PEC del cittadino") non sono utilizzabili come PEC dell'impresa in quanto limitate esclusivamente alle comunicazioni tra privati cittadini e pubbliche amministrazioni e non anche a quelle tra privati;
  2. è necessario che l'indirizzo PEC sia riconducibile esclusivamente ed univocamente all'imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi (vedasi lettera del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0053687 del 2 aprile 2013).

Infine, si fa presente che la PEC rappresenta l'equivalente "elettronico" dell'indirizzo "fisico" della sede legale, dunque è importante indicare una PEC valida ed essere assolutamente consapevoli che quella poi diventerà un indirizzo pubblico informatico dell'impresa al quale perverranno informazioni, atti e notifiche valide a tutti gli effetti di legge. La casella di posta elettronica certificata, infatti, è considerata il domicilio elettronico dell'impresa e dovrà essere attiva, rinnovata regolarmente nel tempo e costantemente presidiata.


Torna alla pagina precedente

 

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8 months ago
Pec - Posta Elettronica Certificata Adempimento società


30.05.2013 –  PEC Imprese Individuali... >>>

02.11.2012 – Obbligo PEC per le imprese individuali... >>>

 

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Registro imprese
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5 months 1 week ago

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI DI CUI LA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO PUÒ AVVALERSI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI I. R. (INCARICATO DELLA REGISTRAZIONE).

 

AVVISO PUBBLICO 2025

Allegati:

1) Moduli di accettazione

    Modulo di accettazione professionisti
    Modulo di accettazione società, enti e forze sociali

(da compilare ed inviare a mezzo Pec a cameradicommercio@pec.brta.camcom.it oppure registroimprese@ta.legalmail.camcom.it oppure a mezzo raccomandata A\R all’indirizzo: Camera di commercio di Taranto, V.le Virgilio 152 – 74121 Taranto unitamente agli allegati specificati nello stesso modulo)

2) Scheda operatori di cui intende avvalersi l’incaricato della registrazione – I.R.

(da compilare ed inviare unitamente al modulo di accettazione nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività previste nell’incarico, l’I. R. si avvarrà di propri addetti)

3) Manuale Operativo CNS InfoCamere
(prendere visione)

4) Manuale Operativo Servizio di certificazione digitale
(prendere visione)

5) Informativa sul trattamento dei dati personali
(prendere visione)

6) Autorizzazione al trattamento dei dati a soggetti autorizzati ai sensi dell'art.29 del Regolamento UE n. 679/2016 - Persona Fisica
(prendere visione)

7) Contratto per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.28 del regolamento generale sulla protezione dei dati (n. 2016/679/UE)
(prendere visione)

8) Guida per l'accreditamento degli Incaricati alla Registrazione
(prendere visione) 

 

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8 months ago

La Firma Digitale è il risultato di una procedura informatica con un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa. L'apposizione di una firma digitale ad un documento informatico ne garantisce:

  • Autenticità: la firma digitale garantisce l'identità del sottoscrittore
  • Integrità: la firma digitale assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione.
  • Non ripudio: la firma digitale assicura che chi ha sottoscritto il documento informatico non potrà disconoscerlo.

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS)
La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è lo strumento che consente l'identificazione certa dell'Utente (Titolare del Certificato) per l'accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione, come ad esempio i servizi consultabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate (fisconline/entratel), del Registro Imprese, Cassetto Digitale dell'imprenditore, INPS, ecc. Oltre che per i cittadini, la CNS è molto utile anche per le aziende e per alcune categorie professionali, come avvocati, geometri, architetti, etc., per le quali è diventato uno strumento necessario per autenticarsi ai propri punti di accesso telematici (come ad esempio il processo civile telematico) o scambiare informazioni con le Pubbliche Amministrazioni.

TIPOLOGIE
I certificati CNS e Firma Digitale vengono rilasciati dalla Camera di Commercio sui seguenti supporti informatici:
- Smart Card: dispositivo che si presenta come una tessera elettronica. Per poterla utilizzare è necessario un apposito lettore di smart card da collegare al computer.
- Token wireless Digital DNA: dispositivo di firma digitale di ultima generazione progettato per rendere l'esperienza utente più semplice e intuitiva, in totale sicurezza. Il Token, accompagnato dall'App correlata DigitalDNA IC (scaricabile immediatamente dal Google Play ovvero dall'App Store) garantisce le massime prestazioni attraverso un'usabilità semplice e sicura da smartphone e tablet, pur mantenendo la stessa funzionalità e usabilità con il mondo PC/Mac e le applicazioni precedentemente utilizzate.

Certification Authority e manuali operativi
Dal 25 febbraio 2021 la Camera di commercio di Taranto opera in qualità di Autorità di Registrazione per conto della Certification Authority (di seguito CA) InfoCamere, società informatica del sistema camerale.
Nell'erogare il servizio di rilascio della Firma Digitale/CNS, la Camera di Commercio fa riferimento ai seguenti manuali operativi:
https://id.infocamere.it/documentazione/it/manuali_operativi_e_informative.html

Richiedere una CNS: come, dove, costi
Presso lo sportello della Cittadella delle imprese, sede della Camera di commercio di Taranto, è attivo il servizio di rilascio Firma digitale – CNS.
Il rilascio CNS smart card (al costo di euro 25) o di token wireless Digital DNA (al costo di euro 70) presso la sede avviene esclusivamente su appuntamento da fissare telefonando al n. 0997783088 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00. Questa modalità è valida anche per gli incaricati alla registrazione. L'accesso al servizio sarà possibile solo nei giorni e negli orari comunicati dall'Ufficio.
L'interessato deve recarsi personalmente (non è ammessa delega) presso gli sportelli della Camera di Commercio all'orario fissato dall'operatore, munito di:

  • cellulare con mail e messaggi accessibili
    documento in corso di validità, a scelta fra i seguenti:
          Carta d'identità
          Passaporto
          Patente di guida
  • codice fiscale
  • indirizzo di posta elettronica personale, non PEC

L'utente riceverà via mail i seguenti documenti per presa visione:

  • Modulo richiesta rilascio CNS
  • Modulo di firma one shot
  • Condizioni generali dei servizi di certificazione
  • Informativa Privacy Servizi Fiduciari
  • Istruzioni per l'utilizzo della CNS

e procederà alla sottoscrizione con modalità "one Shot" mediante inserimento di OTP (one time password).

è attivo, altresì, il servizio di rilascio online con riconoscimento da remoto e invio del dispositivo al domicilio del titolare. Gli interessati potranno richiedere online il dispositivo, secondo due modalità di utilizzo: immediato con autenticazione digitale, se si è già in possesso di un dispositivo CNS o SPID di livello 2, o, in mancanza di questi strumenti, con prenotazione del riconoscimento che avverrà via webcam.
Clicca sul seguente link per accedere al servizio e scegliere la modalità di autenticazione: https://id.infocamere.it/remotizzazione/richiesta
Il servizio viene garantito ai seguenti costi:

Costo Firma Digitale

Il pagamento potrà essere effettuato in forma immediata tramite la piattaforma pagoPA.
Informazioni al n. tel. 049 2030328.

Validità, ciclo di vita e rinnovo dei certificati
I dispositivi di firma digitale hanno una durata di 3 anni e possono essere rinnovati per altri 3.
In prossimità della scadenza, un sistema automatico di notifica e-mail provvederà a darne informazione al Titolare inviando una comunicazione all'indirizzo mail comunicato all'atto del rilascio.

Il rinnovo può essere effettuato nei 90 giorni prima della scadenza (entro il giorno antecedente la data termine) presso lo sportello Firma digitale della Sede camerale. In questo caso l'interessato deve recarsi personalmente (non è ammessa delega) presso lo sportello Firma digitale della sede camerale, con il dispositivo ed il pin (servizio su appuntamento secondo le modalità sopra specificate).

Il rinnovo può essere richiesto anche online sul sito https://id.infocamere.it al link https://id.infocamere.it/infocamere/firma_digitale/rinnovo (pagamento tramite PagoPA).

Per tutti i dispositivi emessi dalla Camera di Commercio (CA InfoCamere) e in corso di validità è possibile effettuare operazioni di sospensione, riattivazione e revoca dei certificati.
La revoca o sospensione del certificato viene segnalata attraverso la pubblicazione di liste di revoca e sospensione.

Sospensione e riattivazione
In caso di smarrimento o inutilizzo prolungato del dispositivo, prima di revocare definitivamente il certificato di firma, è possibile sospenderne la validità.
La sospensione è un'operazione con cui la CA annulla in maniera reversibile i certificati.
La richiesta di sospensione e riattivazione può essere effettuata online:

    per i certificati emessi dalla CA InfoCamere al seguente link:
    https://id.infocamere.it/infocamere/firma_digitale/sospensione_e_riattivazione

Revoca
In caso di smarrimento, sottrazione, rottura, blocco involontario o variazione dei dati riportati nei certificati digitali è possibile richiedere la revoca dei certificati. Con la revoca si annulla definitivamente la validità del certificato prima della naturale scadenza.
La revoca dei certificati emessi dalla CA InfoCamere può essere richiesta tramite le modalità riportate sul sito: https://id.infocamere.it/infocamere/firma_digitale/revoca.

Software per l'utilizzo della firma digitale
Per effettuare il download del software di firma digitale consultare il seguente link:
https://id.infocamere.it/infocamere/download_software/download_software
Per scaricare l'app DigitalDNA IC, che consente di utilizzare da mobile la tua DigitalDNA Key, consulta il link:
https://id.infocamere.it/infocamere/download_software/app_digital_dna

Assistenza
Per ricevere assistenza sui prodotti di firma digitale consulta la pagina: https://supporto.infocamere.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=FRMN&userRole=frmnud

21.02.2025 – Avviso pubblico per la selezione dei soggetti di cui la Camera di commercio di Brindisi-Taranto può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di I.R. (Incaricato della Registrazione)... >>>

 

 

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