Italian
Published on
5 months 2 weeks ago


15.03.2024 – Direttiva del Conservatore n.1/2024 - Registro delle imprese. Prime indicazioni Operative... >>>

26.06.2013 – Provvedimento congiunto Conservatore del Registro imprese – Segretario generale della Camera di commercio di Taranto del 26.06.2013 – Iscrizione PEC Imprese individuali... >>>

 

mail Modulistica e Normativa


mail Contatti

 

Condividi
Condividi
Reti Sociali
Argomenti
[node:field_page_rating:rating]
Average: 4 (2 votes)
Registro imprese
Italian
Published on
2 months 3 weeks ago

L’e-mail è ormai lo strumento di comunicazione elettronica più utilizzato per lo scambio di informazioni. La Posta Elettronica Certificata (detta anche posta certificata o P.E.C.) è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione. Si tratta di un dispositivo di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici. “Certificare” l’invio e la ricezione significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse. Con il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 266 del 15 novembre 2005) è stato sancito il pieno valore legale della Posta Elettronica Certificata, non solo nei rapporti con la Pubblica amministrazione ma anche tra privati cittadini o fra imprese. Il Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n 82), in vigore dal 1 gennaio 2006, ribadisce ulteriormente il valore del nuovo strumento di trasmissione telematica. Ciò conferisce alla Posta Elettronica Certificata – P.E.C. – un valore mai attribuito finora alle comunicazioni via Internet ed ha reso la ricezione dei messaggi opponibile a terzi in caso di contenzioso.

Aspetti Normativi

Per ulteriori approfondimenti sull’evoluzione, la normativa e le regole della PEC, nel sito del CNIPA è presente una sezione dedicata alla PEC

 

Condividi
Condividi
Reti Sociali
Argomenti
[node:field_page_rating:rating]
Average: 4 (1 vote)
Italian
Published on
2 months 3 weeks ago

Entro il prossimo 29 novembre tutte le società dovranno comunicare il proprio domicilio di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle imprese, così come disposto dall’art. 16 della legge n. 2 del 28.1.2009 di conversione del D.L. 185/2008.
La casella di Posta Elettronica Certificata, infatti, è considerata il domicilio elettronico dell’impresa e dovrà essere attiva e rinnovata regolarmente.

In caso di tardivo o omesso deposito sarà applicata la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c.

L’adempimento è completamente gratuito poiché è esente sia dall’imposta di bollo sia dai diritti di segreteria ed, inoltre, non viene assoggettato al pagamento della tariffa normalmente dovuta per l’invio delle pratiche telematiche.

Sono possibili due procedure per effettuare la denuncia al Registro imprese:

OBBLIGATORIO COMUNICARE LA PEC ENTRO IL 30 GIUGNO 2012

Art.37 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 pubblicato sul Supplemento n. 27 alla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012 n. 33

(Comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese)

1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno 2012.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC DELLE SOCIETA' AL REGISTRO IMPRESE

  Leggi avviso...

 

Condividi
Condividi
Reti Sociali
Argomenti
[node:field_page_rating:rating]
Average: 4 (1 vote)
Italian
Published on
2 months 3 weeks ago

Obbligo per le imprese individuali di comunicare l'indirizzo PEC al Registro delle imprese o all'Albo imprese artigiane

Dal 20 ottobre 2012 anche le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane hanno l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione (art. 5 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179). L'assenza dell'indirizzo PEC impedisce l'iscrizione dell'impresa individuale, determinando, quindi, il rifiuto dell'iscrizione.

Le imprese individuali già iscritte, non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013.

L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni. Trascorso tale periodo, in mancanza di regolarizzazione, la domanda si intenderà come non presentata.
Si devono intendere escluse le domande di cancellazione dal Registro delle imprese e di deposito degli atti di trasferimento di azienda.

La comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
L'indirizzo PEC delle imprese individuali può essere comunicato contestualmente a qualsiasi altro adempimento (es. cambio di attività, cambio di indirizzo della sede dell'impresa individuale, etc.). In questo caso la domanda di iscrizione è soggetta all'imposta di bollo e al diritto di segreteria previsti per l'adempimento 'principale'.

La comunicazione della PEC di imprese individuali già iscritte prima del 20 ottobre 2012 può essere effettuata:

ATTENZIONE:

  1. le caselle con dominio @postacertificata.gov.it (cosiddette "PEC del cittadino") non sono utilizzabili come PEC dell'impresa in quanto limitate esclusivamente alle comunicazioni tra privati cittadini e pubbliche amministrazioni e non anche a quelle tra privati;
  2. è necessario che l'indirizzo PEC sia riconducibile esclusivamente ed univocamente all'imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi (vedasi lettera del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0053687 del 2 aprile 2013).

Infine, si fa presente che la PEC rappresenta l'equivalente "elettronico" dell'indirizzo "fisico" della sede legale, dunque è importante indicare una PEC valida ed essere assolutamente consapevoli che quella poi diventerà un indirizzo pubblico informatico dell'impresa al quale perverranno informazioni, atti e notifiche valide a tutti gli effetti di legge. La casella di posta elettronica certificata, infatti, è considerata il domicilio elettronico dell'impresa e dovrà essere attiva, rinnovata regolarmente nel tempo e costantemente presidiata.


Torna alla pagina precedente

 

Condividi
Condividi
Reti Sociali
Argomenti
[node:field_page_rating:rating]
Average: 4 (1 vote)
Italian
Published on
5 months 2 weeks ago
Pec - Posta Elettronica Certificata Adempimento società


30.05.2013 –  PEC Imprese Individuali... >>>

02.11.2012 – Obbligo PEC per le imprese individuali... >>>

 

mail Modulistica e Normativa


mail Contatti

 

Condividi
Condividi
Reti Sociali
Argomenti
[node:field_page_rating:rating]
Average: 4 (1 vote)
Registro imprese
Italian
Published on
2 months 3 weeks ago

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI DI CUI LA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO PUÒ AVVALERSI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI I. R. (INCARICATO DELLA REGISTRAZIONE).

 

AVVISO PUBBLICO 2025

Allegati:

1) Moduli di accettazione

    Modulo di accettazione professionisti
    Modulo di accettazione società, enti e forze sociali

(da compilare ed inviare a mezzo Pec a cameradicommercio@pec.brta.camcom.it oppure registroimprese@ta.legalmail.camcom.it oppure a mezzo raccomandata A\R all’indirizzo: Camera di commercio di Taranto, V.le Virgilio 152 – 74121 Taranto unitamente agli allegati specificati nello stesso modulo)

2) Scheda operatori di cui intende avvalersi l’incaricato della registrazione – I.R.

(da compilare ed inviare unitamente al modulo di accettazione nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività previste nell’incarico, l’I. R. si avvarrà di propri addetti)

3) Manuale Operativo CNS InfoCamere
(prendere visione)

4) Manuale Operativo Servizio di certificazione digitale
(prendere visione)

5) Informativa sul trattamento dei dati personali
(prendere visione)

6) Autorizzazione al trattamento dei dati a soggetti autorizzati ai sensi dell'art.29 del Regolamento UE n. 679/2016 - Persona Fisica
(prendere visione)

7) Contratto per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.28 del regolamento generale sulla protezione dei dati (n. 2016/679/UE)
(prendere visione)

8) Guida per l'accreditamento degli Incaricati alla Registrazione
(prendere visione) 

 

Condividi
Condividi
Reti Sociali
Argomenti
[node:field_page_rating:rating]
Average: 4 (1 vote)
Italian
Published on
5 months 2 weeks ago

La Firma Digitale è il risultato di una procedura informatica con un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa. L'apposizione di una firma digitale ad un documento informatico ne garantisce:

  • Autenticità: la firma digitale garantisce l'identità del sottoscrittore
  • Integrità: la firma digitale assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione.
  • Non ripudio: la firma digitale assicura che chi ha sottoscritto il documento informatico non potrà disconoscerlo.

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS)
La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è lo strumento che consente l'identificazione certa dell'Utente (Titolare del Certificato) per l'accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione, come ad esempio i servizi consultabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate (fisconline/entratel), del Registro Imprese, Cassetto Digitale dell'imprenditore, INPS, ecc. Oltre che per i cittadini, la CNS è molto utile anche per le aziende e per alcune categorie professionali, come avvocati, geometri, architetti, etc., per le quali è diventato uno strumento necessario per autenticarsi ai propri punti di accesso telematici (come ad esempio il processo civile telematico) o scambiare informazioni con le Pubbliche Amministrazioni.

TIPOLOGIE
I certificati CNS e Firma Digitale vengono rilasciati dalla Camera di Commercio sui seguenti supporti informatici:
- Smart Card: dispositivo che si presenta come una tessera elettronica. Per poterla utilizzare è necessario un apposito lettore di smart card da collegare al computer.
- Token wireless Digital DNA: dispositivo di firma digitale di ultima generazione progettato per rendere l'esperienza utente più semplice e intuitiva, in totale sicurezza. Il Token, accompagnato dall'App correlata DigitalDNA IC (scaricabile immediatamente dal Google Play ovvero dall'App Store) garantisce le massime prestazioni attraverso un'usabilità semplice e sicura da smartphone e tablet, pur mantenendo la stessa funzionalità e usabilità con il mondo PC/Mac e le applicazioni precedentemente utilizzate.

Certification Authority e manuali operativi
Dal 25 febbraio 2021 la Camera di commercio di Taranto opera in qualità di Autorità di Registrazione per conto della Certification Authority (di seguito CA) InfoCamere, società informatica del sistema camerale.
Nell'erogare il servizio di rilascio della Firma Digitale/CNS, la Camera di Commercio fa riferimento ai seguenti manuali operativi:
https://id.infocamere.it/documentazione/it/manuali_operativi_e_informative.html

Richiedere una CNS: come, dove, costi
Presso lo sportello della Cittadella delle imprese, sede della Camera di commercio di Taranto, è attivo il servizio di rilascio Firma digitale – CNS.
Il rilascio CNS smart card (al costo di euro 25) o di token wireless Digital DNA (al costo di euro 70) presso la sede avviene esclusivamente su appuntamento da fissare telefonando al n. 0997783088 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00. Questa modalità è valida anche per gli incaricati alla registrazione. L'accesso al servizio sarà possibile solo nei giorni e negli orari comunicati dall'Ufficio.
L'interessato deve recarsi personalmente (non è ammessa delega) presso gli sportelli della Camera di Commercio all'orario fissato dall'operatore, munito di:

  • cellulare con mail e messaggi accessibili
    documento in corso di validità, a scelta fra i seguenti:
          Carta d'identità
          Passaporto
          Patente di guida
  • codice fiscale
  • indirizzo di posta elettronica personale, non PEC

L'utente riceverà via mail i seguenti documenti per presa visione:

  • Modulo richiesta rilascio CNS
  • Modulo di firma one shot
  • Condizioni generali dei servizi di certificazione
  • Informativa Privacy Servizi Fiduciari
  • Istruzioni per l'utilizzo della CNS

e procederà alla sottoscrizione con modalità "one Shot" mediante inserimento di OTP (one time password).

è attivo, altresì, il servizio di rilascio online con riconoscimento da remoto e invio del dispositivo al domicilio del titolare. Gli interessati potranno richiedere online il dispositivo, secondo due modalità di utilizzo: immediato con autenticazione digitale, se si è già in possesso di un dispositivo CNS o SPID di livello 2, o, in mancanza di questi strumenti, con prenotazione del riconoscimento che avverrà via webcam.
Clicca sul seguente link per accedere al servizio e scegliere la modalità di autenticazione: https://id.infocamere.it/remotizzazione/richiesta
Il servizio viene garantito ai seguenti costi:

Costo Firma Digitale

Il pagamento potrà essere effettuato in forma immediata tramite la piattaforma pagoPA.
Informazioni al n. tel. 049 2030328.

Validità, ciclo di vita e rinnovo dei certificati
I dispositivi di firma digitale hanno una durata di 3 anni e possono essere rinnovati per altri 3.
In prossimità della scadenza, un sistema automatico di notifica e-mail provvederà a darne informazione al Titolare inviando una comunicazione all'indirizzo mail comunicato all'atto del rilascio.

Il rinnovo può essere effettuato nei 90 giorni prima della scadenza (entro il giorno antecedente la data termine) presso lo sportello Firma digitale della Sede camerale. In questo caso l'interessato deve recarsi personalmente (non è ammessa delega) presso lo sportello Firma digitale della sede camerale, con il dispositivo ed il pin (servizio su appuntamento secondo le modalità sopra specificate).

Il rinnovo può essere richiesto anche online sul sito https://id.infocamere.it al link https://id.infocamere.it/infocamere/firma_digitale/rinnovo (pagamento tramite PagoPA).

Per tutti i dispositivi emessi dalla Camera di Commercio (CA InfoCamere) e in corso di validità è possibile effettuare operazioni di sospensione, riattivazione e revoca dei certificati.
La revoca o sospensione del certificato viene segnalata attraverso la pubblicazione di liste di revoca e sospensione.

Sospensione e riattivazione
In caso di smarrimento o inutilizzo prolungato del dispositivo, prima di revocare definitivamente il certificato di firma, è possibile sospenderne la validità.
La sospensione è un'operazione con cui la CA annulla in maniera reversibile i certificati.
La richiesta di sospensione e riattivazione può essere effettuata online:

    per i certificati emessi dalla CA InfoCamere al seguente link:
    https://id.infocamere.it/infocamere/firma_digitale/sospensione_e_riattivazione

Revoca
In caso di smarrimento, sottrazione, rottura, blocco involontario o variazione dei dati riportati nei certificati digitali è possibile richiedere la revoca dei certificati. Con la revoca si annulla definitivamente la validità del certificato prima della naturale scadenza.
La revoca dei certificati emessi dalla CA InfoCamere può essere richiesta tramite le modalità riportate sul sito: https://id.infocamere.it/infocamere/firma_digitale/revoca.

Software per l'utilizzo della firma digitale
Per effettuare il download del software di firma digitale consultare il seguente link:
https://id.infocamere.it/infocamere/download_software/download_software
Per scaricare l'app DigitalDNA IC, che consente di utilizzare da mobile la tua DigitalDNA Key, consulta il link:
https://id.infocamere.it/infocamere/download_software/app_digital_dna

Assistenza
Per ricevere assistenza sui prodotti di firma digitale consulta la pagina: https://supporto.infocamere.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=FRMN&userRole=frmnud

21.02.2025 – Avviso pubblico per la selezione dei soggetti di cui la Camera di commercio di Brindisi-Taranto può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di I.R. (Incaricato della Registrazione)... >>>

 

mail Modulistica e Normativa


mail Contatti

 

Condividi
Condividi
Reti Sociali
Argomenti
[node:field_page_rating:rating]
Average: 4 (1 vote)
Registro imprese
Italian
Published on
5 months 2 weeks ago

AVVISO IMPORTANTE AGLI UTENTI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Dal 1° dicembre 2008, per la compilazione della modulistica da depositare al Registro Imprese, potrà essere utilizzato esclusivamente il software Fedra Plus 6.0 (o versioni successive o software compatibili), che sostituisce le precedenti versioni di Fedra e Fedra Plus e che sarà indispensabile anche per la "Comunicazione Unica" per la nascita dell'impresa.

Dalla stessa data, di conseguenza, le domande/denunce presentate con il precedente software Fedra 5.9 (o equivalenti), verranno bloccate automaticamente dal sistema.

Il software Fedra Plus 6.0 è scaricabile gratuitamente dal sito Infocamere.

Fedra Plus 6 e' il prodotto software distribuito gratuitamente da InfoCamere per gli adempimenti relativi all'avvio d'attività per il Registro Imprese, IVA, INPS e INAIL, come indicato dall'articolo 9 del D.L. N. 7 del 31/01/2007 convertito in Legge il 02/04/2007 N. 40.

Infatti con l’introduzione dell’art. 9 del D.L. 7/2007 (convertito con modificazioni dalla legge 40/2007) le comunicazioni relative all’iscrizione, modificazione e cessazione di un’impresa da effettuare al Registro Imprese, all’Agenzia Entrate, all’Inps e all’Inail, sono sostituite dalla "Comunicazione Unica", da inviare al Registro Imprese per via telematica.

La nuova modulistica da utilizzare per il deposito di domande e denunce al Registro delle Imprese, approvata con decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 8 febbraio 2008, è contenuta solo nel software Fedra 6.0 (o versioni successive o software compatibili).

Informazioni su Fedra Plus 6.0 e Comunica sono disponibili sul sito registroimprese.it

"Fedra" e "Telemaco"

Il programma FEDRA o compatibili è il software prodotto da Infocamere che, contenente tutta la modulistica ministeriale necessaria per l'iscrizione nel Registro delle imprese, consente di compilare, in formato elettronico, le pratiche da presentare a tale Registro.
Il software FEDRA o compatibili presenta le seguenti caratteristiche:

  • è realizzato in ambiente Windows;
  • è gratuito;
  • è semplice da installare e da usare in quanto completo di istruzioni sull'installazione e sulle modalità di utilizzo;
  • è costantemente allineato con le direttive ministeriali in materia di modulistica.

Per l'installazione è necessario collegarsi al portale http://web.telemaco.infocamere.it alla voce FEDRA PLUS 6.0.
Per effettuare lo scarico è necessario registrarsi presso il suddetto portale. Ciò permetterà ad Infocamere di garantire agli utenti FEDRA o compatibili una tempestiva ed appropriata informazione in caso di nuove uscite del programma o nuove modalità di compilazione delle pratiche.
La prima volta che si accede al portale, occorre attivare la procedura di registrazione che, al termine dei vari passaggi guidati, doterà l'utente stesso di una user-id e di una password personali. Il giorno successivo a quello di registrazione, l'utente è abilitato ad accedere ai servizi ed ai software messi a disposizione da Infocamere.

Per informazioni di carattere tecnico su Fedra scrivere a assistenza.fedra@infocamere.it oppure chiamare il Customer care dedicato al numero 199 50 20 10 ( dal lun. al ven. dalle ore 08.00 alle ore 20.00 ed il sab. dalle ore 09.00 alle ore 13.00).

La pratica realizzata con Fedra può essere scaricata su supporto informatico (cosiddetto scarico su floppy) oppure trasmessa per via telematica, attraverso il sistema Telemaco (cosiddetto scarico telematico); pertanto, per spedire telematicamente la pratica predisposta con il programma Fedra o compatibili si dovrà passare a Telemaco.

Quindi, per poter usufruire dell’invio telematico o della presentazione su supporto informatico, dando a questa modalità piena validità legale, senza allegare alcun documento cartaceo, i documenti e gli eventuali atti allegati devono essere obbligatoriamente firmati digitalmente utilizzando il dispositivo di firma digitale.

Note tecniche su software, hardware e formato dei documenti

 

mail Modulistica e Normativa


mail Contatti

 

Condividi
Condividi
Reti Sociali
Argomenti
[node:field_page_rating:rating]
Average: 4 (1 vote)
Registro imprese
Italian
Published on
5 months 2 weeks ago

Questo servizio consente di ottenere informazioni dettagliate sulle imprese registrate presso qualunque Camera di commercio italiana e permette di definire elenchi di imprese e di persone basati sulle caratteristiche dell’impresa e delle persone e/o sulle qualità di persone che hanno ruoli o partecipazione nell’impresa.

Per ottenere questi elenchi è necessario, dopo aver identificato il tipo di elenco desiderato ed i parametri di selezione, compilare e consegnare allo sportello l’apposito modello di richiesta elenchi.

Le tipologie di elenchi disponibili sono quattro:

  • Elenco con solo indirizzo;
  • Elenco con anagrafica impresa o persona;
  • Elenco esteso;
  • Elenco completo o imprese/persone.

I diritti di segreteria per richiesta di estrazione sono pari a € 20,00 (per ogni elenco elaborato) a cui si deve aggiungere un costo a nominativo estratto che varia a seconda della tipologia di elenco richiesto, come indicato nella tabella di seguito riportata.

Elenco con solo indirizzo (a posizione)  € 0,02
Elenco con anagrafica impresa o persona (a posizione) € 0,06
Elenco esteso (a posizione) € 0,12
Elenco completo o imprese/persone (a posizione) € 0,16


Le imprese possono essere selezionate sulla base dei seguenti parametri:

Imprese

Tipo localizzazione
         Sede artigiana
         Sede di impresa
         Sede secondaria
         Unità locali

Albo
         Non artigiano
         Artigiano attivo
         Artigiano cessato

Natura giuridica

Geografia impresa
         Area geografica delle sedi/unità locali

C.A.P.

Attività ISTAT
         Codici ATECO 2007, consultabili sul sito dell’ISTAT nella specifica sezione

Importanza attività
         Attività prevalente dell’impresa
         Attività primaria
         Attività secondaria

Addetti
         Numero addetti dichiarati

Capitale
         Capitale (deliberato/sottoscritto/versato)

Valore della produzione
         Fatturato impresa

Periodo
         Periodo di iscrizione
         Periodo di cessazione
         Periodo di apertura procedura concorsuale
         Periodo di iscrizione albo artigiano
         Periodo di cessazione artigiana

Sezione
         Ordinaria
         Imprese agricole
         Piccoli imprenditori
         Sezione artigiana
         Società semplici
         Piccoli imprenditori – Coltivatori diretti
         Soggetti solo REA
         Registro Ditte

Stato imprese
         Attiva
         Cessata
         Inattiva
         Sospesa

Procedure in corso
         Amministrazione controllata
         Amministrazione giudiziaria
         Apertura procedura di cancellazione
         Accordi di ristrutturazione dei debiti
         Amministrazione straordinaria
         Bancarotta fraudolenta
         Bancarotta semplice
         Concordato fallimentare
         Concordato preventivo
         Fallimento
         Fallimento persona
         Liquidazione coatta amministrativa
         Liquidazione giudiziaria
         Liquidazione
         Liquidazione volontaria
         Scioglimento per atto dell'autorità
         Scioglimento
         Sequestro giudiziario
         Stato di insolvenza
         Scioglimento e liquidazione
         Scioglimento senza messa in liquidazione
         Sequestro conservativo di quote
         Scioglimento anticipato senza liquidazione
         Procedura concorsuale non specificata
         Nessuna procedura
 

Persone

Luogo di nascita
Luogo di residenza
Età
Genere
Cariche, qualifiche, soci

 

mail Modulistica e Normativa


mail Contatti

 

Condividi
Condividi
Reti Sociali
Argomenti
[node:field_page_rating:rating]
Average: 4 (1 vote)
Registro imprese
Italian
Published on
5 months 2 weeks ago

Con l’entrata in vigore del Regolamento Regionale 23 dicembre 2004 n.14 (BUR Puglia n.154 del 23.12.2004) si applica integralmente la normativa del commercio disciplinata dalla Legge Regionale 1 agosto 2003 n.11 (Nuova disciplina del commercio).

Legge Regionale 1 agosto 2003 n.11

Regolamento Regionale 23 dicembre 2004 n.14

Con l'entrata in vigore della Legge Regionale 28 dicembre 2006 n. 39 (BURP n. 172 del 28.12.2006), per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso settore non alimentare non è richiesto alcun requisito professionale e, pertanto, l'esercente deve essere in possesso solamente dei prescritti requisiti morali (vedi art.19 della L.R. n. 39/2006 modificativo dell'art. 6, comma 1, della Legge Regionale 1 agosto 2003 n.11).

Si segnala che, ai sensi dell’art. 28, comma 3, della Legge Regionale 1 agosto 2003 n.11, il divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita al dettaglio ed all’ingrosso non si applica ai prodotti del settore altri beni a basso impatto di cui all’art.5 della stessa legge.

Il Settore Non Alimentare Altri Beni A Basso Impatto Urbanistico (art. 5, comma 2, della Legge Regionale 1 agosto 2003 n.11, come modificato dalla Legge Regionale 7 maggio 2008 n.5) comprendente i prodotti non alimentari dei settori:

  • commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri
  • commercio di altri autoveicoli
  • commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
  • commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici
  • commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio
  • commercio al dettaglio di natanti e accessori

 

mail Modulistica e Normativa

 

 


mail Contatti

 

Condividi
Condividi
Reti Sociali
Argomenti
[node:field_page_rating:rating]
Average: 4 (1 vote)
Registro imprese