Carnet ATA

II carnet ATA è un documento doganale internazionale sostitutivo di quelli nazionali di esportazione ed importazione temporanea, rilasciato dalla Camera di commercio e con la validità di 12 mesi. Esso permette all'operatore di esportare temporaneamente merci verso i paesi aderenti alla convenzione o farle transitare negli stessi, senza pagare alla frontiera dazi doganali, purché le stesse merci vengano reimportate nel paese di provenienza entro i termini previsti. Il Carnet ATA può essere utilizzato esclusivamente ai fini dell'introduzione temporanea di merci per:

  • fiere e mostre;
  • materiale professionale;
  • campioni commerciali.

Per il rilascio del Carnet ATA occorre presentare domanda tramite CERT’O o su apposito modello disponibile presso l'Ufficio Commercio estero (solo per soggetti non iscritti al registro imprese), corredata dall'attestazione di versamento a favore dell' Agenzia Generali Italia spa a garanzia di un corretto uso del documento. Il Carnet costituisce una facilitazione della quale gli interessati possono facoltativamente avvalersi, potendo, in alternativa, utilizzare le operazioni doganali di esportazione, importazione temporanea e transito secondo le normali procedure doganali previste per tali operazioni. Il documento si compone di una copertina, contenente sul retro tutte le principali informazioni sul suo corretto utilizzo, di una seconda copertina di colore verde e di un numero variabile di fogli costituiti di due parti. La copertina verde contiene nella prima pagina le indicazioni generali indispensabili, nella seconda la lista descrittiva delle merci per le quali il Carnet è rilasciato e nella terza pagina le avvertenze per l'uso del documento. I fogli interni, di vario tipo e colore, secondo l'uso cui sono destinati, sono formati da una parte staccabile ("volet") e una parte fissa alla copertina verde ("souche"). Il volet è trattenuto dalle Autorità doganali e costituisce la "dichiarazione doganale", mentre la souche fissa costituisce la prova unica dei vari passaggi attraverso le frontiere. Il Carnet è stampato in francese o in inglese e talvolta nella lingua ufficiale del Paese di emissione. In Italia è stampato in francese e in inglese.

Merci per le quali può essere rilasciato il Carnet ATA

 Le categorie di merci per le quali è consentito l’uso del Carnet possono essere sintetizzate come segue:

1. merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di una esposizione, fiera, congresso o manifestazione similare:

  • a. le merci destinate ad essere esposte o a formare oggetto di una dimostrazione nel corso di una manifestazione;
  • b. le merci destinate ad essere utilizzate in occasione di una manifestazione per esigenze di presentazione di prodotti importanti, quali:
    • i. le merci necessarie per la dimostrazione di macchine o apparecchi esposti;
    • ii. il materiale di costruzione o di decorazione, compreso l'equipaggiamento elettrico, per i padiglioni provvisori di una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell’Unione;
    • iii. il materiale pubblicitario, di dimostrazione e di equipaggiamento destinato ad essere utilizzato per la pubblicità delle merci importate ed esposte, quali le registrazioni sonore, i film e le diapositive nonché l'apparecchiatura necessaria per la loro utilizzazione;
  • c. il materiale destinato ad essere utilizzato in occasione di riunioni, conferenze e congressi internazionali, comprese le apparecchiature per l'interpretariato, gli apparecchi di registrazione del suono ed i film a carattere educativo, scientifico o culturale;
  • d. gli animali vivi destinati ad essere esposti, sottoposti a trattamenti veterinari o utilizzati per la riproduzione, ammaestrati o a partecipare a manifestazioni.

2. materiali professionali e cioè:

  • a. materiale necessario ai rappresentati della stampa, della radiodiffusione o della televisione che si recano in un Paese per la realizzazione di reportage o di registrazioni o di emissioni nel quadro di programmi determinati;
  • b. materiale necessario a persone o imprese che si recano in un Paese per la realizzazione di film cinematografici;
  • c. materiale necessario all'esercizio del mestiere o della professione di una persona che si reca in un Paese per compiervi un lavoro determinato, con esclusione, però, del materiale destinato ad essere utilizzato:
    • i. nei trasporti all'interno del Paese d'importazione;
    • ii. per la fabbricazione industriale;
    • iii. per il confezionamento di merci;
    • iv. per lo sfruttamento di risorse naturali, la costruzione, riparazione o manutenzione di immobili, l'esecuzione di lavori di terrazzamento o similari, a meno che, in questi casi, non si tratti di utensili a mano.

3. materiale pedagogico;
4. materiale scientifico;
5. campioni rappresentativi di una determinata categoria di merci, ad esclusione degli articoli identici, e destinati ad essere presentati o ad essere oggetto di dimostrazione, per suscitare ordinazioni di merci analoghe;
6. film cinematografici, impressionati o sviluppati, destinati ad essere visionati prima della loro utilizzazione commerciale;
7. cavalli per ippoturismo montati da turisti.

Si evidenzia che nel punto 1) del presente paragrafo sono comprese anche le merci di seguito indicate:

  1. macchine, animali, imbarcazioni e materiale vario destinati alle competizioni sportive;
  2. cavalli, con i relativi oggetti di selleria, per partecipare a gare o concorsi ippici;
  3. armi e munizioni a seguito di sportivi partecipanti a gare di tiro a volo o di tiro a segno.

In base all'articolo 3.4 della Convenzione sono comunque escluse dalla utilizzazione del Carnet ATA le merci temporaneamente importate per essere sottoposte a lavorazione o riparazione. Sono, altresì, esclusi i beni di consumo non durevoli come ad es. prodotti alimentari o gadget e volantini da distribuire negli stand, in quanto per loro natura non destinati ad essere riesportati.

Per quanto riguarda i Carnet emessi in Italia, le Aziende, anche con l'ausilio delle Camere di commercio, avranno cura di accertare che nel Paese di destinazione siano accettate le medesime tipologie di merci, al fine di prevenire eventuali contestazioni al momento della presentazione delle merci alla Dogana estera. L'uso del Carnet è ammesso solo da parte del titolare del documento o di un suo rappresentante, il cui nominativo dovrà risultare nell'apposito spazio della copertina verde. Al fine di garantire alle imprese la maggiore semplicità possibile, l'Unioncamere ha scelto di distribuire i Carnet ATA tramite le Camere di commercio, anziché operare solo in modo centralizzato come avviene in altri Paesi. Il Carnet deve essere richiesto alla CCIAA presso la quale l'impresa ha la propria sede, mentre per le persone fisiche si fa riferimento alla residenza.

Per ottenere il Carnet occorre

Il Modulo di domanda del Carnet, da compilare e firmare digitalmente su CERT’O. Il modulo cartaceo è destinato solo a soggetti non iscritti al registro imprese ed è disponibile presso gli uffici per il Commercio estero delle CCIAA. Sul  modulo il richiedente deve redigere la lista dettagliata delle merci seguendo scrupolosamente la suddivisione riportata nell'apposito schema.

Il Titolo di garanzia necessario.

Il rilascio del Carnet ATA è subordinato alla presentazione da parte del richiedente di garanzie per le quali sono previste modalità diverse a seconda del tipo di merci o del valore complessivo del Carnet o dell'insieme dei Carnet rilasciati nel corso dell'anno solare alla stessa Ditta, o a seconda che si tratti di soggetti iscritti o meno al Registro delle imprese camerale. In linea generale esistono due titoli rappresentativi della garanzia:

  • ricevuta di versamento in c/c postale alla Agenzia Generali Italia spa, da effettuarsi sul bollettino reperibile presso la Camera di commercio o presso una qualsiasi Agenzia Generali Italia spa;
  • polizza di cauzionamento per Carnet ATA rilasciata da un’ Agenzia Generali Italia spa  dietro presentazione della seguente documentazione:
    • modulo di richiesta di polizza, precedentemente vistato dalla Camera di commercio;
    • visura camerale e copia degli ultimi due bilanci (o documentazione relativa allo stato patrimoniale per i privati).


Il premio assicurativo da corrispondere alla Compagnia di assicurazioni è il seguente:

  • per merci orafe: pari allo 0,3375% (incluse imposte) sul 50% del valore delle merci esportate;
  • per merci varie: pari allo 0,675% (incluse imposte) sul valore totale delle merci esportate.

Il premio minimo è di € 50,00 + imposte (totale € 56,00).

Il costo del Carnet ATA base (2 viaggi), esclusi i costi assicurativi è di € 70,00 più IVA (Totale € 85,40).
Il costo del Carnet ATA dotazione superiore (4 viaggi), esclusi i costi assicurativi è di € 100,00 più IVA (Totale € 122,00).

Modalità per il rilascio della garanzia

Per i prodotti orafi

Il Carnet sarà rilasciato a condizione che venga presentata la polizza assicurativa, che dovrà essere richiesta ad una Agenzia Generali Italia spa. La suddetta polizza sarà emessa dall'Agenzia prescelta fino all'ammontare complessivo di € 200.000,00 di valore assicurato (€ 400.000,00 valore merce) dietro semplice presentazione da parte del titolare della richiesta, da compilarsi sul modulo disponibile presso la Camera opportunamente vistato dalla Camera di commercio. La polizza sarà restituita dalla Camera alla Compagnia di Assicurazioni, ai fini dello svincolo e dell'interruzione del pagamento del premio, soltanto dopo che sia stato verificato scrupolosamente che il Carnet è stato utilizzato in modo regolare dopo la sua restituzione alla CCIAA.

Per le altre merci

Per le merci diverse dai prodotti orafi sono previste una procedura di rilascio dei Carnet con sistema assicurativo in automatico (vedi successivo punto 1) ed una procedura di rilascio subordinata alla presentazione di una polizza cauzionale (vedi successivo punto 2).

1. Il rilascio con il sistema assicurativo in automatico dietro presentazione della ricevuta del bollettino di c/c postale intestato all'Agenzia Generali Italia spa attestante il pagamento del premio assicurativo può avvenire solo per Aziende iscritte al Registro delle imprese camerale che non risultino assoggettate a procedure concorsuali, ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria o plurilocalizzate. Tale modalità è consentita per un valore complessivo di € 200.000,00 relativo al valore delle merci di uno o più Carnet rilasciati ad uno stesso titolare nel corso dell'anno solare.

2. Rilascio subordinato a presentazione di polizza: Il rilascio di uno o più Carnet alla stessa Ditta nel corso dell'anno solare per un valore complessivo eccedente € 200.000,00 avverrà con la presentazione della polizza, emessa da una Agenzia Generali Italia spa, per un valore assicurato pari al valore delle merci, sulla quale dovrà essere esplicitata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio e che dovrà essere allegata all'originale del modulo di domanda.

Per richiedere tale polizza, la Ditta dovrà presentare all'Agenzia Generali Italia spa apposito modulo vistato dalla Camera di commercio.

Struttura e compilazione(Carnet ATA 4 viaggi)

La dotazione base del Carnet “dotazione superiore” consente 4 viaggi e 4 operazioni di transito e si compone dei seguenti fogli che dovranno essere compilati ed utilizzati per le diverse operazioni:

  • copertina verde;
  • tre fogli contenenti ciascuno quattro coppie di souche, rispettivamente di colore giallo, bianco e azzurro per le operazioni di export e re-import, import e re-export e transito;
  • 4 volet di esportazione(di colore giallo) per l’uscita dal territorio dell’UE;
  • 4 volet di reimportazione (di colore giallo) per il rientro nel territorio dell’UE;
  • 4 volet di importazione (di colore bianco) per l’importazione in un Paese terzo;
  • 4 volet di riesportazione (di colore bianco) per l’uscita dal Paese terzo;
  • 8 volet di transito (di colore azzurro) da usare quando si intende soltanto attraversare un Paese estero.

La compilazione della copertina e dei fogli interni avverrà come segue:

Casella A: denominazione e indirizzo della Ditta titolare o nome, cognome e indirizzo se trattasi di persona fisica;

Casella B: dati della persona che effettuerà le operazioni doganali (in mancanza di tali informazioni il Carnet potrà essere utilizzato soltanto dal titolare o da uno spedizioniere doganale);

Casella C: specificare la destinazione d’uso: “campioni commerciali”, “materiale professionale” o “mostre e fiere”;

Sezione destra:

(b) nome della CCIAA che rilascia il documento,

(c) data di scadenza del Carnet.

Sul retro della copertina vanno indicate tutte le merci oggetto dell'esportazione temporanea seguendo lo schema proposto. Il valore deve corrispondere al valore commerciale delle merci. Sul retro di tutti i fogli anzidetti vanno indicate quelle merci che si vogliono importare o riesportare da un Paese straniero o reimportare nell'UE e che vengono, quindi, presentate alle singole Dogane, sempre ed esclusivamente nell'ambito delle merci descritte sul retro della copertina verde. E' infatti inammissibile l'inserimento di merci diverse da quelle menzionate nella lista generale della copertina. Nel caso che lo spazio disponibile nella copertina o sui volet da impiegare per una operazione doganale non sia sufficiente per la descrizione delle merci, si utilizzano i fogli supplementari.

Utilizzo e casi di irregolarità nelle operazioni effettuate con il carnet

Il Carnet ha una validità massima di 12 mesi dalla data del rilascio e può essere utilizzato per un numero illimitato di viaggi nel corso della sua durata. Il Carnet, firmato dal legale rappresentante della Ditta nell'apposito spazio di copertina, sarà quindi presentato con le relative merci ad una dogana italiana, affinché questa verifichi le merci, vi apponga i contrassegni necessari alla loro identificazione, attesti, nell'apposito spazio della copertina verde, che tali operazioni sono state effettuate e distacchi il volet di uscita contenente l'indicazione delle merci riportate sul retro della copertina verde. Nel caso che alcune merci, col consenso delle dogane estere interessate, siano immesse al consumo nel Paese d'importazione temporanea previo pagamento dei diritti doganali dovuti in base alle leggi vigenti nel Paese stesso, il Carnet si considera regolarmente utilizzato se il titolare presenta alla Camera di commercio la bolletta doganale da cui risulti il pagamento dei diritti, la souche di riesportazione con l'annotazione della dogana estera attestante che la posizione è stata regolata e la souche di reimportazione in Italia o nell'UE contenente gli estremi dell'autorizzazione all'esportazione definitiva. Al riguardo si precisa che in caso di esportazione definitiva delle merci, la relativa dichiarazione doganale deve essere presentata unicamente alla dogana che ha effettuato l'operazione di esportazione temporanea delle merci, anche se effettuata presso un altro Stato membro (art. 798 codice doganale). Tale norma rende consigliabile che l'operazione di esportazione sia effettuata presso una dogana italiana, piuttosto che al confine dell'ultimo Paese dell'UE.

Casi per i quali il carnet non può essere considerato regolarmente utilizzato

  • Quando il numero dei fogli inutilizzati e delle souche non corrisponda a quello dei fogli consegnati insieme alla copertina verde; in tal caso il titolare del documento viene ritenuto responsabile anche nel caso di uso irregolare, da parte di terzi, dei fogli mancanti.
  • Quando risultino non vidimate una o più souche di riesportazione (bianche) o di transito (azzurre) e quando quella di reimportazione (gialla) sia stata vidimata dopo la data di scadenza o dopo la data fissata dalle Autorità doganali di un Paese estero sulla souche di entrata o di transito.
  • Quando tutte o parte delle merci risultino lasciate all’estero e non venga presentata la bolletta doganale (che deve riportare il numero del Carnet) attestante il pagamento dei diritti alle autorità estere.
  • Quando tutte o parte delle merci risultino lasciate all’estero e non sia stata presentata la documentazione attestante l’operazione di esportazione definitiva presso le autorità doganali italiane o comunitarie.
  • Quando le merci risultino riesportate dopo la scadenza di validità o dopo il termine fissato dalle autorità doganali per la riesportazione.

In presenza di tali situazioni si potrà rifiutare il rilascio di ulteriori Carnet allo stesso titolare, non essendo state rispettate le norme previste sul modulo di domanda sottoscritto dal titolare medesimo. Inoltre nei casi di merci orafe, la relativa polizza assicurativa non potrà essere svincolata ed il titolare dovrà continuare a pagare le successive annualità di premio per due anni successivi alla scadenza del Carnet. In tali situazioni il titolare potrà essere chiamato a pagare i diritti doganali eventualmente richiesti da Amministrazioni doganali estere per le irregolarità riscontrate.

Smarrimento o furto

In caso di smarrimento o furto del Carnet ancora in corso di utilizzo, per completare le operazioni doganali, il titolare dovrà sporgere regolare denuncia alle competenti Autorità. Esaminata la denuncia, la Camera di commercio provvederà al rilascio di un duplicato, che dovrà essere compilato in modo identico all'originale e dotato del numero dei fogli necessari all'operatore per completare i suoi viaggi. In caso di smarrimento o furto di un Carnet già utilizzato, il titolare dovrà ugualmente sporgere denuncia alle competenti Autorità e dichiarare se la merce è stata reimportata totalmente in Italia e se il documento è stato regolarmente utilizzato. Regolare denuncia dovrà essere presentata anche in caso di smarrimento di singoli fogli contenuti nel Carnet.

Reimportazione ritardata

Qualora la reimportazione avvenga entro un mese dal termine di scadenza e le merci risultino in dogana, la dogana stessa potrà consentire la reimportazione ritardata delle merci. Se la reimportazione avviene dopo tale periodo, il titolare dovrà chiedere alla Dogana competente l'autorizzazione alla reimportazione, corredando la domanda con l'assenso della Camera emittente ad effettuare l'operazione di reimportazione. Tale assenso, rilasciato solo al fine di consentire il rientro delle merci, non preserva il titolare da un eventuale pagamento di diritti doganali se le merci hanno lasciato in ritardo il territorio estero di un paese visitato.

Riesportazione dai paesi esteri dopo la data di scadenza

Premesso che il Carnet ATA non può essere prorogato, la riesportazione dopo i termini può essere autorizzata esclusivamente dalle Dogane estere. La riesportazione effettuata fuori termine, può comunque costituire irregolarità e far sorgere l'obbligo del pagamento di diritti come se la merce fosse stata immessa in consumo.

Carnet sostitutivo

Quando il Carnet sta per scadere e la merce oggetto del documento non può essere riesportata entro i termini previsti, il titolare deve verificare se nel Paese in cui si trovano le merci la Dogana locale accetti un Carnet sostitutivo. In tal caso può essere richiesta alla Camera di commercio l'emissione di un Carnet sostitutivo prima della data di scadenza del Carnet "originario". La validità massima del "nuovo" documento sarà di un anno dalla data di emissione; la documentazione necessaria ed i costi sono gli stessi previsti per il rilascio ordinario di un Carnet. I due documenti dovranno essere presentati contestualmente per la necessaria convalida alla Dogana italiana o comunitaria che aveva effettuato la prima operazione di esportazione ed alla Dogana estera del Paese ove si trova la merce. La procedura di emissione del Carnet sostitutivo è da considerarsi eccezionale e può essere accordata quando sia effettivamente provata l'impossibilità di riesportare le merci entro la data di validità e sia stato acquisito l'assenso delle Autorità estere. In nessun caso potrà essere emesso un secondo Carnet sostitutivo. La mancata regolarizzazione del Carnet "originario" da parte dell'Autorità estera costituisce motivo di irregolarità e impegna la responsabilità del titolare per il pagamento di eventuali diritti doganali esigibili.

 

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Ultima modifica
Gio 24 Apr, 2025
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