Elenco dei Raccomandatari marittimi

Caratteristiche generali

L’Elenco Raccomandatari Marittimi, istituito con la Legge 4 Aprile 1977 n. 135, ha sostituito, su diverse basi, la Legge 29 Aprile 1940 n. 496 che aveva istituito l'Elenco degli Agenti Marittimi autorizzati.

Presso la Camera di Commercio di Brindisi Taranto è istituito un Elenco interprovinciale di Raccomandatari Marittimi nel quale vengono iscritti coloro che sono abilitati a svolgere le attività sottoelencate nelle località comprese nella nuova circoscrizione territoriale di competenza (Compartimento marittimo di Brindisi e Compartimento marittimo di Taranto). In tale elenco devono essere iscritti i titolari delle imprese individuali e gli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi nonché gli institori di dette imprese e società.

La gestione dell’Elenco è affidata, sul piano locale, ad una Commissione nominata con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata istituita una Commissione centrale con il compito di esaminare i ricorsi contro le deliberazioni delle Commissioni locali.

Destinatari

I Raccomandatari Marittimi sono professionisti che svolgono attività di raccomandazione di navi, quale assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o di terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni imbarco e sbarco passeggeri con rilascio dei relativi documenti e, inoltre, altre analoghe attività per la tutela degli interessi loro affidati.

Istruzioni per l'iscrizione

La domanda d’iscrizione nell’Elenco deve essere presentata:

  • dal titolare dell’impresa individuale;
  • dagli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi;
  • dagli institori di dette imprese o società.

L'attività è soggetta al possesso dei seguenti requisiti:

  • personali:
    • aver conseguito il diploma di scuola media superiore
  • morali:
    • non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e contro il patrimonio, per contrabbando oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per reati in materia valutaria per i quali la legge commini la pena della reclusione
  • professionali:
    • avere svolto almeno due anni di tirocinio professionale;
    • sostenere un esame orale davanti alla commissione costituita presso la Camera di Commercio di Brindisi Taranto. Tale esame tende ad accertare la conoscenza degli usuali documenti del commercio marittimo, delle cognizioni giuridiche attinenti all'esercizio della professione nonché della lingua inglese.

Modulistica (in aggiornamento)

  • Domanda di ammissione all’esame per R.M.; (in aggiornamento)
  • Domanda d’iscrizione nell’elenco dei R.M.; (in aggiornamento)

Normativa

  • Legge 4 aprile 1977, n. 135 - D.P.R. 18 dicembre 2001, n. 483
  • Legge 15 dicembre 1949, n. 1137 - R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione)

 

Ultima modifica
Mar 02 Set, 2025
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