Ruolo dei Periti e degli Esperti

L’iscrizione nel Ruolo non ha carattere abilitante - l’iscrizione non è condizione necessaria affinché un perito possa esercitare la propria attività professionale - ma ha una mera funzione di pubblicità conoscitiva: far conoscere i soggetti che sono stati ritenuti idonei ad esplicare funzioni di carattere prevalentemente pratico e ad effettuare perizie per determinate categorie merceologiche. L’attività di perito ed esperto è quindi estremamente varia, in quanto consiste nell’assistenza tecnica in qualsiasi attività per la quale è richiesta una particolare competenza in uno o più settori specifici.

I periti e gli esperti iscritti nel ruolo, esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32, n. 3, del testo unico approvato con R.D. 20.09.34, n. 2011, di quelle attività professionali per le quali sussistono Albi, Ruoli od Ordini professionali regolati da apposite disposizioni.

Il ruolo è diviso in categorie e sub-categorie, in relazione alle singole attività economiche, di produzione e di servizi.

L'iscrizione è disposta dalla Camera di Commercio, che esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività.

Nei casi di diniego di iscrizione nel ruolo o di cancellazione dal medesimo, l’interessato ha facoltà di proporre ricorso gerarchico improprio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Divisione V - Servizi assicurativi. Servizi e professioni, anche non organizzate in ordini o collegi. Riconoscimento titoli professionali Via Molise, 2 - 00187 Roma).


Requisiti

Aver compiuto il 21° anno di età.

Essere residenti nella provincia di Brindisi o di Taranto.

Aver assolto agli obblighi derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo.

Non essere stato dichiarato fallito e non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'Industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Dimostrazione di aver acquisito esperienza nei settori richiesti mediante produzione della documentazione ritenuta idonea dall’aspirante a dimostrare l’idoneità all'esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione

La valutazione dei titoli e dei documenti esibiti è di esclusiva pertinenza della Camera di Commercio, la quale, nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i titoli e documenti esibiti non siano sufficienti, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio, avvalendosi di persona di riconosciuta competenza in materia (Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3656/C del 12 settembre 2012).


Documentazione da presentare per l'iscrizione al Ruolo

  • Domanda in bollo da euro 16,00 - utilizzando l'apposito modulo con firma semplice e fotocopia della carta d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
  • Diritto di segreteria euro 31,00.
  • Curriculum vitae e relativa documentazione da cui risulti l'idoneità alle funzioni di Perito ed Esperto nelle categorie richieste.

Elenco categorie e sub categorie sede di Brindisi

Elenco categorie e sub categorie sede di Taranto

Domanda di iscrizione

 

Normativa

- T.U. approvato con R.D. 20.9.1934, 2011 art. 32, modificato dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 21.9.1944 n. 315

- Regolamento per la formazione del Ruolo approvato con decreto ministeriale del 29.12.1979

- Art. 80-quater (Ruolo dei periti e degli esperti) del decreto legislativo 26 marzo 2010 n.59, inserito dall'art. 18 del decreto legislativo 6 agosto 2012 n. 147

 

Ultima modifica
Mer 01 Apr, 2026