Disposto il differimento dei termini di versamento 2025, ma non per tutti i soggetti iscritti al registro delle imprese o al R.E.A.


L’art. 13 comma 1 del D.L. 17 giugno 2025 n. 84 “Disposizioni urgenti in materia fiscale”  (G.U. n. 138 del 17/06/2025 entrata in vigore il 18/06/2025) ha disposto il differimento dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e IVA  che scadono entro il 30 giugno 2025 (cui è collegata anche la scadenza del diritto annuale per le imprese ed i soggetti già iscritti al Registro delle imprese o al R.E.A. al 01/01/2025) per i soggetti che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA (di cui all'art. 9-bis del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con modifiche nella legge 21 giugno 2017, n. 96);
  • dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’ Economia e Finanze (pari ad euro 5.164.569).

i cui versamenti possono essere effettuati:

  • entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione;
  • dal 22 luglio al 20 agosto 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo.

Tali disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) anche a coloro che:
a) presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA;
b) esercitano dette attività ma adottano il regime di cui all’art. 27,comma 1, del D.L. 6/07/2011, n. 98 convertito con modifiche in Legge n. 111/2011 (regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità);
c) esercitano dette attività ma applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23/12/2014 n. 190;
d) partecipano a società, associazioni e imprese si sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, aventi i requisiti già indicati in precedenza.

Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono solo attività agricole e che sono titolari di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 s.s. del TUIR (cfr. risposta ad interpello AdE del 2/08/2019 n. 330 e risoluzione AdE n. 64 del 28.06.2019 ) così come i contribuenti che svolgono attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA, o che pur soggetti ISA superano il limite di ricavi e compensi (pari ad euro 5.164.569) .

Per questi soggetti restano invariati il termine ordinario di versamento del 30 giugno 2025 ed il termine c.d. “prorogato” del 30 luglio 2025 con la maggiorazione dell'interesse corrispettivo dello 0,40%.  

 


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Mar 24 Giu, 2025

Diritto annuale. Pubblicata la Guida al versamento del diritto annuale 2025

 

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Lun 23 Giu, 2025

Diritto annuale 2025 misure confermate senza variazioni

Con nota prot. n. 0127214 del 18/12/2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ricordato le misure del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio dai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative nonché dagli stessi soggetti che si iscrivono nel corso dell'anno o che provvedono all'apertura di nuove unità locali, aggiornati in seguito alla riduzione del 50% disposta a partire dal 2017 dall'art. 28, comma 1, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014 rispetto agli importi e scaglioni già determinati per il diritto annuale dell'anno 2014 (rif. D.M. 21/04/2011 di fissazione delle misure del diritto annuale 2011, confermato sino al 2014).

In assenza di nuovi interventi normativi, infatti, non è possibile adottare alcun decreto di rideterminazione degli importi del diritto annuale 2025 in base alla reale variazione del fabbisogno camerale, in quanto tutto resta vincolato, dalla disposizione già citata, all'applicazione della riduzione percentualmente stabilita dall'art. 28 D.L. n. 90/2014 (che rende quindi superfluo la verifica del fabbisogno necessario al sistema camerale per l'espletamento dei servizi che è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche a questo facenti capo nonché a quelle attribuite da Stato e Regioni) .

Si ricorda in ogni caso come a dette misure si deve aggiungere l'incremento della misura del diritto annuale del 20% cui le Camere di Commercio di Brindisi e Taranto sono state autorizzate (giusto l'art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i ) come altre Camere di commercio italiane per il triennio 2023-2024 e 2025 con decreto del 23.02.2023 (decreto e allegato A) per il finanziamento di specifici progetti condivisi con la Regione ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

In virtù di detta autorizzazione all'incremento della misura del diritto annuale si riepilogano di seguito le misure del diritto annuale 2025 per le imprese e/o le unità locali che si iscriveranno nel corso dell'anno 2025.

Per le imprese già iscritte si rimanda invece al capitolo Importi:

IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2025 (NUOVE ISCRIZIONI) Misure fisse Importi definitivi
(con incremento 20%)
Imprese individuali iscritte in sezione speciale (piccoli imprenditori, coltivatori diretti, imprese agricole e artigiani) Sede € 44,00 € 52,80 (*) arrotondato €53,00
Unità locale € 8,80 (*) € 10,56 (*) arrotondato €11,00
Società semplici iscritte come imprese agricole Sede € 50,00 € 60,00
Unità locale € 10,00 € 12,00
Tutte le altre società, i consorzi e le imprese individuali (iscritte in sezione ordinaria), le società semplici non agricole, società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001 Sede € 100,00 € 120,00
Unità locale € 20,00 € 24,00
Soggetti iscritti solo al REA Sede € 15,00 € 18,00
Imprese con sede all'estero (per ogni unità locale e/o sede secondaria) Unità locale € 55,00 € 66,00

(*) Quando necessario, occorre provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 e cioè applicando nell'ordine un primo arrotondamento al quinto decimale, poi al centesimo di euro ed infine all'unità di euro secondo la regola generale (sino a … ,49 per difetto – da ...,50 per eccesso) sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia ed aperte con il medesimo protocollo di iscrizione).

Al fine di agevolare il pagamento del diritto annuale di prima iscrizione è inserita nella procedura di trasmissione delle pratiche telematiche al Registro delle imprese la sezione dedicata al "Diritto annuale in iscrizione" nella quale è necessario scegliere fra tre opzioni alternative di pagamento:

  • "Addebito contestuale alla pratica", con conseguente indicazione dell'importo;
  • "Pagamento tramite F24"
  • "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica"

Per le pratiche di iscrizione di nuova impresa individuale e societaria, nuovo soggetto REA o nuova unità locale, l'utente potrà solo scegliere se pagare contestualmente alla domanda o con modello F24 nel termine dei 30 giorni dalla domanda (cioè dal protocollo REA); per le pratiche non di prima iscrizione è impostata la casella del "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".

Per le start-up e gli incubatori certificati non tenuti al pagamento del diritto annuale in fase di iscrizione o di apertura di unità locale, si dovrà scegliere la Modalità di pagamento tramite F24 e indicare nelle note della distinta che il diritto annuale non è dovuto.

Altra eccezione è prevista solo per le imprese che si iscrivono per trasferimento da altra provincia nel corso dell'anno. In sede di invio della pratica di iscrizione in questo caso l'impresa indica la provenienza da un'altra provincia con gli estremi della provincia e del n. REA di provenienza e sceglie l'opzione "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".

Il pagamento del diritto annuale infatti dovrà avvenire in tal caso solo a favore della Camera di commercio dove il soggetto era iscritto al 1° gennaio dell'anno di riferimento (quindi la Camera di commercio da cui proviene) entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte (è il caso in cui sul modello di iscrizione è indicato che si cessa tutta l'attività nella provincia di provenienza) oppure alla diversa data nel caso di iscrizione avvenuta in corso d'anno.

 

 

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Mer 25 Giu, 2025