IMPRESE E SOGGETTI R.E.A CHE SI ISCRIVONO NEL CORSO DELL'ANNO

Le imprese che richiedono l’iscrizione al Registro delle Imprese nel corso dell’anno, e/o denuncianol’apertura di unità locali nel corso dell’anno ed i soggetti che richiedono l’iscrizione nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (R.E.A) sono tenuti per l’anno di iscrizione al versamento del diritto annuale:

  • contestualmente alla presentazione della pratica con addebito per cassa automatica, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione inserendo l’importo con l’invio della pratica di iscrizione (in tal caso è necessario che i fondi depositati sul conto prepagato siano sufficienti). I soggetti che avessero già effettuato il versamento del diritto annuale prima dell’entrata in vigore del decreto 17.03.2026 (ossia entro il 28/04/2026) di autorizzazione all’incremento del 20% della misura del diritto annuale per il triennio 2026-2028 dovranno integrare l’importo già versato entro il termine di cui all’art. 17 comma 3 lettera b) del D.P.R. n. 435/2001 (termine di versamento del secondo acconto delle imposte); 
     
  • tramite modello F24, nei successivi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione compilando la sezione IMU ed altri Tributi Locali del suddetto modello indicando il codice enteTA” (la sigla della provincia ove ha sede legale il nuovo Ente camerale accorpato per le imprese e le unità locali ubicate sia nella provincia di Taranto che in quella di Brindisi) il codice tributo (3850) e anno di riferimento (l’anno di iscrizione). Decorso il termine dei trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione senza che sia stato eseguito il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti di nuova iscrizione (impresa o unità locale/sede secondaria) questo potrà essere sanato con la procedura del ravvedimento operoso (vedi apposito paragrafo e foglio di calcolo) entro il termine massimo di un anno dalla scadenza ordinaria del pagamento.  
     

Al fine di agevolare il pagamento del diritto annuale di prima iscrizione è stata inserita nella procedura di trasmissione delle pratiche telematiche al Registro delle imprese la sezione dedicata al “Diritto annuale in iscrizione nella quale è necessario scegliere tra tre opzioni alternative di pagamento:

  • Addebito contestuale alla pratica”, con conseguente indicazione dell’importo;
  • Pagamento tramite F24”
  • “Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica”

Per le pratiche di iscrizione di nuova impresa individuale e societaria, nuovo soggetto REA o nuova unità locale, l’utente potrà solo scegliere se pagare contestualmente alla domanda o con modello F24 nel termine dei 30 giorni dalla domanda (cioè dal protocollo REA); per le pratiche non di prima iscrizione è impostata la casella del “Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica”.

Per le start-up e gli incubatori certificati (iscritte nella apposita sezione del Registro delle imprese) non tenute al pagamento del diritto annuale, in fase di iscrizione o di apertura di unità locale, si dovrà scegliere la Modalità di pagamento tramite F24 e indicare nelle note della distinta che il diritto annuale non è dovuto.

Altra eccezione è prevista solo per le imprese che si iscrivono per trasferimento da altra provincia nel corso dell’anno. In sede di invio della pratica di iscrizione in questo caso l’impresa indica la provenienza da un’altra provincia con gli estremi della provincia e del n. REA di provenienza e sceglie l’opzione “Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica”.

Il pagamento del diritto annuale infatti dovrà avvenire in tal caso solo a favore della Camera di commercio ove il soggetto era iscritto al 1 gennaio dell’anno di riferimento (quindi la Camera di commercio da cui proviene) entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte (è il caso in cui sul modello di iscrizione è indicato che si cessa tutta l’attività nella provincia di provenienza) o alla diversa data se l’impresa è costituita successivamente al 1 gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento.

Nel caso in cui, pur trasferendo la sede legale in altra provincia, nella provincia di provenienza viene comunque mantenuta l’attività (con specifica indicazione da effettuare sul modello) si possono avere due situazioni:

  • l’attività continua ad essere svolta in unità locali precedentemente iscritte (che rimangono tali) il cui pagamento resta pertanto dovuto entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte (art. 17 D.P.R. 435/2001 e s.m.i.) in aggiunta all’impresa se anch’essa risultava iscritta al 1/01/2026 in tale provincia;
  • presso l’indirizzo della precedente sede legale viene mantenuta l’attività (con apposita indicazione fornita sul modello di iscrizione alla nuova provincia) in tal caso quest’ultima deve essere denunciata nella provincia di provenienza come nuova unità locale (il cui importo è quello di seguito indicato a seconda della tipologia di impresa ed il termine di versamento è quello già visto in precedenza per le nuove iscrizioni).

Con nota prot. n. 0009347 del 16/01/2026 il Ministero ha ricordato le misure del diritto annuale 2026 dovuto alle Camere di commercio dai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative nonché dagli stessi soggetti che si iscrivono nel corso dell'anno o che provvedono all'apertura di nuove unità locali, aggiornati in seguito alla riduzione del 50% disposta a partire dal 2017 dall'art. 28, comma 1, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014.

Con decreto del 17.03.2026 (decreto + allegato A) la Camera di commercio di Brindisi - Taranto, così come altre 60 Camere di commercio italiane, è stata autorizzata all'incremento delle misure del diritto annuale della percentuale del 20% per il triennio 2026-2028 per il finanziamento dei programmi previsti, giusto art.18 comma 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i.

Questi gli importi del diritto annuale 2026 per imprese e le unità locali di nuova iscrizione (misure fisse, maggiorazione del 20% ed importo definitivo, comprensivo della maggiorazione):

IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2026 (NUOVE ISCRIZIONI)

Misure fisse

Maggiorazione
20%

Importo definitivo

Imprese individuali iscritte in sezione speciale (piccoli imprenditori, coltivatori diretti, imprese agricole e artigiani)

Sede

€ 44,00

€ 9,00

€ 52,80 (*)  arrotondato  € 53,00

Unità locale

€ 9,00 (*)

€ 2,00

€ 10,56 (*)  arrotondato  € 11,00

Società semplici iscritte come imprese agricole

Sede

€ 50,00

€ 10,00

€ 60,00

Unità locale

€ 10,00

€ 2,00

€ 12,00

Tutte le altre società, i consorzi e le imprese individuali (iscritte in sezione ordinaria), le società semplici non agricole, società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001

Sede

€ 100,00

€ 20,00

€ 120,00

Unità locale

€ 20,00

€ 4,00

€ 24,00

Soggetti iscritti solo al REA

Sede

€ 15,00

€ 3,00

€ 18,00

Imprese con sede principale all’estero (per ogni unità locale e/o sede secondaria)

Unità locale

€ 55,00

€ 11,00

€ 66,00

(*) Si ricorda che le misure del diritto annuale devono essere arrotondate all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30/03/2009 (cioè applicando prima l’arrotondamento  al quinto decimale, successivamente al centesimo di euro ed infine all’unità di euro secondo la regola generale dell’arrotondamento matematico).

Ad esempio l’importo delle unità locali di imprese individuali iscritte in sezione speciale pari a euro 10,56 deve essere moltiplicato per il numero delle unità locali aperte in corso d’anno con lo stesso protocollo, eventualmente sommato all’importo dovuto per la sede in caso di apertura contestuale di una nuova impresa con unità locali (sempre con lo stesso protocollo) presenti nella stessa provincia della sede. Detto importo deve essere successivamente arrotondato prima al centesimo di euro  ed infine all’unità di euro (sempre in base al metodo matematico). 

Ecco alcuni esempi :

  • se una impresa individuale si iscrive nel 2026 in sezione speciale versa  € 53,00;
  • se una impresa individuale dopo l’iscrizione nella sezione speciale avvenuta nel corso del 2026 apre successivamente n. 1 unità locale (quindi con protocolli separati) paga € 11,00 per ogni unità locale (€ 10,56 arrotondato);
  • se un’impresa individuale iscrive nel corso  del 2026 contemporaneamente (cioè con un unico protocollo) sede e n. 1 unità locale versa € 63,00  (€ 52,80+ 10,56= 63,36);
  • se un’impresa individuale già iscritta nella sezione speciale denuncia con lo stesso protocollo l’apertura di n. 2 unità locali paga € 21,00 euro (10,56x2=21,12 arrotondato ad unità di euro);
  • se nel corso del 2026 si iscrive un soggetto al REA (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) versa € 18,00, versa lo stesso importo anche se iscrive contemporaneamente oltre al soggetto REA anche delle unità locali (che invece non pagano)

 

Ultima modifica
Ven 05 Giu, 2026