MODALITÀ DI VERSAMENTO
Pagamento con modello F24, pago PA e diritto di prima iscrizione
Il diritto annuale dovuto dai soggetti già iscritti al 1 gennaio al Registro delle imprese o al R.E.A. deve essere obbligatoriamente versato, in unica soluzione, entro il termine di pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (rif. art. 17 comma 3 lettera a) D.P.R. n. 435/2001 e s.m.i. per maggiori dettagli si veda il paragrafo TERMINI di VERSAMENTO) utilizzando alternativamente le seguenti modalità di pagamento:
- tramite i siti tematici nazionali http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira.htm o https://impresa.italia.it/cadi/app/login potendo sia calcolare quanto dovuto per diritto annuale 2026 che pagare direttamente con PAGO PA (tale funzionalità non è invece disponibile per i soggetti che si iscrivono in corso d’anno);
- le imprese già iscritte al 01/01/2026 mono-localizzate oppure plurilocalizzate (con unità locali ubicate nell’area di competenza di massimo cinque Enti camerali) che versano in misura fissa riceveranno insieme all’informativa annuale inviata all’indirizzo p.e.c. depositato al Registro delle imprese anche un avviso di pagamento PAGO PA che potranno pagare direttamente e comodamente;
- tramite modello F24 mediante il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o F24 web) o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane o da altri intermediari abilitati, con le modalità di compilazione di seguito indicate.
DIRITTO ANNUALE DI PRIMA ISCRIZIONE
Solo nel caso di imprese, unità locali e soggetti R.E.A. di nuova iscrizione (che si iscrivono cioè nel corso dell’anno di riferimento) il pagamento del diritto annuale avviene, invece, di regola contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (per cassa automatica con l’invio della pratica COMUNICA utilizzando la funzione di addebito contestuale alla pratica) oppure entro i successivi 30 giorni con modello F24 (utilizzando le stesse modalità ed il codice tributo che si utilizzano per l’esazione ordinaria).
Si riportano di seguito gli importi comprensivi della maggiorazione del 20% autorizzata con decreto 17/03/2026 (entrato in vigore il 28/04/2026) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il triennio 2026-2027-2028.
I soggetti che avessero già effettuato il versamento del diritto annuale prima dell’entrata in vigore del decreto 17.03.2026 (ovvero sia entro il 28/04/2026) di autorizzazione all’incremento del 20% della misura del diritto annuale dovranno integrare l’importo già versato entro il termine di cui all’art. 17 comma 3 lettera b) del D.P.R. n. 435/2001 (secondo acconto delle imposte).
IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2026 (NUOVE ISCRIZIONI) |
Misura fissa |
Maggiorazione |
Importo definitivo |
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Imprese individuali iscritte in sezione speciale (piccoli imprenditori, coltivatori diretti, imprese agricole e artigiani) |
Sede |
€ 44,00 |
€ 9,00 (*) |
€ 53,00 (*) |
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Unità locale |
€ 9,00 (*) |
€ 2,00 |
€ 11,00 (*) |
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Società semplici iscritte come imprese agricole |
Sede |
€ 50,00 |
€ 10,00 |
€ 60,00 |
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Unità locale |
€ 10,00 |
€ 2,00 |
€ 12,00 |
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Tutte le altre società, i consorzi e le imprese individuali (iscritte in sezione ordinaria), le società semplici non agricole, le società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001 |
Sede |
€ 100,00 |
€ 20,00 |
€ 120,00 |
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Unità locale |
€ 20,00 |
€ 4,00 |
€ 24,00 |
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Soggetti iscritti solo al REA |
Sede |
€ 15,00 |
€ 3,00 |
€ 18,00 |
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Imprese con sede principale all’estero (per ogni unità locale e/o sede secondaria) |
Unità locale |
€ 55,00 |
€ 11,00 |
€ 66,00 |
(*) importo arrotondato ad unità di euro giusta nota circolare MISE n. 19230/2009
Compilazione del modello F24 per il versamento del diritto annuale.
Si ricorda che tutti i soggetti titolari di P. IVA sono obbligati all’utilizzo del modello F24 telematico ( da Entratel servizio telematico di Agenzia delle Entrateo avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane o da altri intermediari abilitati)compilato secondo le istruzioni sotto riportate.
E’ possibile compensare l’importo da pagare a titolo di diritto annuale con crediti vantati con riferimento ad altri tributi o contributi (correttamente esposti nelle relative sezioni) o con eventuali crediti da diritto annuale (in tal caso è necessario che l'importo del credito da compensare sia stato preventivamente verificato e confermato dall'ufficio competente della Camera).
La procedura di compensazione sul modello F24 ha dei limiti stabiliti dalle disposizioni in vigore (si invita alle necessarie verifiche sul sito dell’Agenzia delle Entrate) e viene effettuata utilizzando per la trasmissione del modello F24 esclusivamente il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate.
E’ consigliabile, se possibile, utilizzare un unico modello di versamento F24 alla scadenza prescritta.
Nel dettaglio le istruzioni per la compilazione dei singoli campi:
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F24 |
Modalità di compilazione |
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Contribuente |
indicare il codice fiscale dell’impresa (e non la P. IVA) i dati anagrafici e il domicilio fiscale. Attenzione: nel caso di indicazione di un C.F. diverso rispetto a quello depositato al Registro delle imprese il versamento non verrà abbinato automaticamente all'impresa iscritta. Si ricorda, infatti, che qualunque variazione sia apportata al C.F. dell’impresa (anche da Anagrafe Tributaria) dovrà essere oggetto di denuncia di variazione al Registro delle imprese in quanto numero di iscrizione. |
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Sezione IMU ed ALTRI TRIBUTI LOCALI |
Codice ente/codice comune: “TA” la sigla della provincia della Camera di commercio destinataria del versamento. Per le Camere di commercio accorpate come la Camera di commercio di Brindisi - Taranto il pagamento deve essere effettuato indicando la sigla della provincia ove ha sede legale il nuovo ente camerale ossia Taranto (sia per le imprese ed unità locali site in provincia di Taranto che per imprese ed unità locali site in provincia di Brindisi). Ricordiamo in ogni caso che il codice ente “BR” resta ancora valido ed è vivamente consigliabile il suo utilizzo nel caso di imprese localizzate su entrambe le province di competenza della nuova Camera, da indicare ancora distintamente ove possibile. codice tributo: 3850
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Nel caso di errata compilazione e/o di errata trasmissione del modello F24 come ad es. l’errata indicazione del codice tributo (3850 – diritto - 3851 – interessi - 3852 – sanzioni) oppure dell’anno di riferimento, o ancora l’errata indicazione del C.F. è possibile richiedere all’Ufficio delle Entrate della Camera di commercio la rettifica e/o l’attribuzione del versamento con il modello appositamente predisposto (Modello rettifica F24).
Quando invece l’errata compilazione o l’errata trasmissione del modello F24 riguardi l’indicazione di un errato codice Ente e sempre che lo stesso rientri comunque nell’ambito del sistema delle Camere di commercio (es. anziché indicare il codice ente “TA” per versare a favore della CCIAA di Brindisi Taranto viene indicato erroneamente il codice ente “BA” e quindi il versamento viene eseguito a favore della Camera di commercio di BARI) questo può, in alcuni casi, essere rilevato da alcuni automatismi informatici (da cui vengono in seguito attivate delle procedure di restituzione e/o acquisizione del versamento tra le Camere di commercio interessate), ma in altri casi lo stesso può non essere individuato in automatico e generare iscrizioni a ruolo.
E’ quindi preferibile contattare l’Ufficio preposto per informare dell’accaduto e accertarsi della procedura da adottare (si veda nel dettaglio il capitolo Compensazioni - Rimborsi e Sanzioni ).
Se invece il codice Ente utilizzato è quello di un altro Ente al di fuori del sistema camerale dovrà essere verificata in primo luogo l’effettiva avvenuta trasmissione del modello F24 ed in caso di conferma dell’avvenuto accredito ad altro Ente si dovrà richiederne il rimborso ed eseguire un nuovo versamento.