Introduzione

Diritto annuale 2026 - introduzione

COS'È IL DIRITTO ANNUALE

Ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580/1993, da ultimo modificato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 219/2016, alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale (in relazione alle funzioni amministrative ed economiche stabilite dall'art. 2 della suddetta legge, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni) si procede con l'applicazione di un tributo denominato “diritto annuale” con le seguenti diverse modalità:

  • in misura fissa per le imprese individuali (iscritte sia nella sezione speciale che in quella ordinaria del Registro delle imprese) e per i soggetti iscritti al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.)

  • mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti (con una disciplina intermedia provvisoria per alcuni soggetti vedi apposito capitolo) nonché mediante la determinazione di diritti annuali per le relative unità locali.

LA RIDUZIONE PERCENTUALE

Giusto quanto stabilito dall'art. 28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, l'importo del diritto annuale, come determinato per l'anno 2014 (con D.M. 21 aprile 2011Determinazione delle misure del diritto annuale 2011” confermato anche per le annualità sino al 2014) ha subito una riduzione percentuale progressiva del 35% per l'anno 2015, del 40% per l'anno 2016 e a decorrere dall'anno 2017 del 50%.

INCREMENTI DELLA MISURA DEL DIRITTO ANNUALE AUTORIZZATI DAL MINISTERO

Ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle Camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, valutata la rilevanza del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%.

Con decreto del 17.03.2026 (decreto + allegato A) entrato in vigore il 28.04.2026 con la pubblicazione sul sito https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-17-marzo-2026-incremento-delle-misure-del-diritto-annuale il Ministero ha autorizzato la Camera di commercio di Brindisi - Taranto insieme ad altre 60 Camere di commercio italiane per il triennio 2026-2027-2028 all'incremento percentuale del 20% della misura del diritto annuale (rispetto alle misure derivate dall'applicazione dell’art. 28 D.L. n. 90/2014 convertito con modifiche nella Legge n. 114/2014).

I soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 28/04/2026 pagando il diritto annuale per l’importo al netto della maggiorazione autorizzata debbono provvedere al versamento del conguaglio relativo all’incremento del diritto annuale entro il termine di versamento di cui all’art. 17, comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 435/2001 (secondo acconto delle imposte).

Ricordiamo infine - per le imprese di Brindisi e di Taranto che avessero unità locali iscritte in Sicilia - che con D.M. 2 maggio 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato (giusto art. 1, comma 784, legge 27/12/2017 n. 205) per gli anni 2025, 2026 e 2027 le Camere di commercio della Sicilia (Agrigento, Caltanisetta, Messina, Palermo - Enna, Sud Est Sicilia e Trapani) all’incremento del 50% della misura del diritto annuale (in aggiunta all’incremento del 20% già autorizzato con D.M. 17/03/2026 per il triennio 2026-2028).

 

DOMICILIO DIGITALE DELL'IMPRESA

Ricordiamo che l’annuale lettera informativa è inviata dalle Camere di commercio esclusivamente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) che risulta depositato al Registro delle imprese e che costituisce il domicilio digitale dell'impresa.

Vi è l'obbligo di mantenere in funzione la casella p.e.c. iscritta al registro delle imprese, in caso contrario, la Camera di commercio deve provvedere alla cancellazione dell'indirizzo p.e.c. non più attivo assegnandone nel contempo uno d'ufficio (visibile dal cassetto digitale dell'imprenditore che viene automaticamente riportato nell'elenco pubblico INI-PEC) provvedendo a notificare al predetto indirizzo anche la sanzione prevista per legge.

La casella di Posta Elettronica Certificata assegnata d'ufficio dalla Camera di commercio (che ha questa estensione standard: “CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT”) può ricevere comunicazioni ma presenta un grave limite tecnico, voluto dal legislatore, non consente di rispondere.

Si raccomanda pertanto di mantenere sempre attivo l'indirizzo pec depositato al registro imprese e, se scaduto e non più rinnovabile, di depositare al registro delle imprese il nuovo domicilio digitale dell'impresa. Si eviterà così sia l'assegnazione d'ufficio da parte della Camera (con gli svantaggi tecnici già indicati) che l'irrogazione della relativa sanzione.

IMPORTANTE: Alle imprese per cui risultano pagamenti omessi, incompleti e tardati con rif. alle annualità di diritto annuale dal 2023 al 2025 verrà inviato un particolare Avviso di irregolarità, a seguito del quale si invita a prendere contatto con l’ufficio preposto per verificare le procedure possibili di regolarizzazione.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE

Si invita a diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all'iscrizione in presunti annuari, registri e repertori, elenchi che nulla hanno a che fare con il pagamento del diritto annuale né con l'iscrizione in registri tenuti dalla Camera di commercio.

Si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l’Ente pubblico Camera di Commercio e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita, pertanto, a diffidare di queste iniziative, e nel dubbio non esitate a contattare la Camera di Commercio per verificarne l'autenticità.

CALCOLARE E PAGARE IL DIRITTO ANNUALE

Come già negli anni scorsi il sistema camerale mette a disposizione per il calcolo ed il pagamento del diritto annuale su tutto il territorio nazionale un apposito sito in cui è possibile procedere al calcolo del diritto annuale dovuto per l’anno 2026 nonché al calcolo del ravvedimento operoso per l’anno 2025, così come al pagamento diretto tramite PAGO PA.

E’ possibile anche, previa autenticazione, accedere ad un’Area Personale in cui è presente la storia dei propri pagamenti del Diritto annuale (limitata agli ultimi tre anni).

E’ disponibile anche un Simulatore da utilizzare per la verificare dei calcoli relativi al tributo (https://dirittoannuale.camcom.it/cada-api/simulator).

NOVITA’= Le imprese già iscritte al 01/01/2026 mono-localizzate oppure pluri-localizzate (con unità locali ubicate nell’area di competenza di massimo cinque Enti camerali) che versano in misura fissa riceveranno insieme all’informativa anche un avviso di pagamento PAGO PA che potranno pagare direttamente e comodamente.

Quando invece l’importo del diritto annuale è variabile, perché commisurato al fatturato dell’esercizio precedente, oppure quando il versamento è dovuto ad un numero di Camere di commercio superiore a cinque, l’impresa avrà comunque a disposizione sul sito web https://dirittoannuale.camcom.it/cada-api/home sia la funzione per calcolarlo che la situazione dei pagamenti effettuati negli anni precedenti.

Sono invece escluse da queste funzionalità le imprese che si iscrivono nel corso dell’anno 2026.

Ricordiamo che il D.M. 17/03/2026 di autorizzazione all’incremento del 20% della misura del diritto annuale prevede l'obbligo per le imprese che hanno già provveduto per l'anno 2026 al versamento del diritto annuale con gli importi al netto della maggiorazione autorizzata (nuove imprese e/o nuove unità locali con domande di iscrizione fino al 28/04/2026) di effettuare il versamento del conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di pagamento del secondo acconto delle imposte ai sensi dell'art.  17 comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 435/2001 (articolo 17 DPR n. 435/2001).

Si ricorda che:

  • le imprese, unità locali e soggetti R.E.A. già iscritti al 1 gennaio dell’anno di riferimento devono effettuare il pagamento in unica soluzione, utilizzando il sistema di pagamento PAGO PA oppure tramite modello F24, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (termine fissato dall'art. 17, comma 3 lettera a) del DPR n. 435/2001 e s.m.i. per il versamento del primo acconto delle imposte) per maggiori dettagli si veda il capitolo TERMINI di VERSAMENTO;

  • le imprese e le unità locali che si iscrivono nel corso dell’anno (escluse le unità locali dei soggetti iscritti solo al R.E.A. diversi dalle società estere) effettuano il pagamento del diritto annuale per l’anno di iscrizione direttamente all’atto della presentazione della domanda di iscrizione (insieme ai diritti di segreteria ed al bollo nell’invio della pratica telematica di iscrizione) o entro 30 giorni con modello F24 (vedi dettaglio nel capitolo TERMINI di VERSAMENTO.

 

Ultima modifica
Mer 03 Giu, 2026