BREVETTO PER INVENZIONI INDUSTRIALI

Il brevetto è un importante strumento commerciale per le imprese, che consente loro di proteggere i propri investimenti in ricerca e innovazione e di acquisire risorse economiche supplementari.

Possedere un brevetto fornisce concrete possibilità di ottenere successo nelle azioni legali contro coloro che copiano l’invenzione protetta.

Un buon portafoglio brevetti può essere percepito dai partner commerciali, dagli investitori, dagli azionisti e dai clienti come una dimostrazione dell’alto livello di qualità, specializzazione e capacità tecnologica dell’azienda, elevandone l’immagine positiva. Pertanto il brevetto contribuisce al concreto arricchimento dell’azienda, oltre che a rafforzare la sua posizione sul mercato.

REQUISITI

Un’invenzione per essere brevettata deve consistere in una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico. L’oggetto dell’invenzione (trovato) può essere un prodotto materiale oppure un metodo di produzione di beni o di realizzazione di un servizio.

I tre requisiti fondamentali di validità di un brevetto sono: la novità, l’originalità (attività inventiva) e l’industrialità.

Novità - Un’invenzione è considerata nuova se non è già compresa nello stato della tecnica; ove per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto mediante divulgazione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo (Rif. Art 46 CPI). Ad esempio, un’invenzione identica a quella oggetto della domanda di brevetto che sia stata realizzata da un terzo, ma mai divulgata, non compromette la novità della domanda; se, invece, quest’ultimo l’ha già diffusa in qualunque modo in Italia o all’estero, l’altrui invenzione non potrà più essere considerata nuova. Anche la pubblicazione dell’invenzione in un giornale scientifico, la relativa presentazione in una conferenza, l’utilizzo in ambito commerciale, l’esposizione in un catalogo costituiscono atti in grado di annullare la novità dell’invenzione. (È pertanto importante impedire la rivelazione accidentale delle invenzioni prima di depositare una domanda di brevetto e – laddove sia necessario comunicare a terzi informazioni confidenziali inerenti a tale invenzione – far sottoscrivere a questi ultimi accordi di segretezza appositamente predisposti che li obblighino a non divulgare le predette informazioni in maniera non autorizzata.)

Attività inventiva – Un’invenzione implica attività inventiva quando, per una persona esperta del ramo, essa non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica. Il requisito della non ovvietà intende assicurare che i brevetti siano concessi solo a risultati oggetto di un processo inventivo o creativo e non a processi che una persona, con ordinaria abilità nel campo tecnologico relativo, potrebbe facilmente dedurre da quanto già esiste (Rif. Art. 48 CPI). Esempi di una insufficiente attività inventiva, secondo quanto statuito dalle Corti di giustizia di diversi Paesi, sono: il mero cambio di un’unità di misura, il rendere un prodotto portatile, la sostituzione e il cambiamento di un materiale, la sostituzione di una parte con un’altra avente ugual funzionamento. Come pure è stata reputata non brevettabile l’applicazione di una precedente invenzione a un campo diverso da quello in cui l’invenzione originaria è stata concepita, poiché il tecnico medio del settore avrebbe potuto arrivare senza difficoltà alla soluzione tecnica proposta dal secondo brevetto.

Industrialità – Un’invenzione ha un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola (Rif. Art. 49 CPI). Un’invenzione non può pertanto essere un semplice processo intellettuale, ma deve essere tecnicamente realizzabile e capace di condurre ad un risultato immediato nell’ambito della tecnica industriale generando effetti pratici. Per essere brevettabile, un’invenzione deve poter essere oggetto di utilizzazione industriale, ove il termine “industriale” è qui inteso nel suo più ampio significato, come un qualcosa di distinto dall’attività puramente estetica o speculativa. Le invenzioni basate sulla realizzazione di un "moto perpetuo" sono state reputate non brevettabili perché prive del requisito di industrialità. Il trovato oggetto del brevetto non può essere costituito da un dispositivo che produce in uscita una quantità di energia maggiore di quella che consuma, in quanto ciò è in evidente contrasto col principio di conservazione dell'energia.

ESCLUSIONI DALLA BREVETTABILITÀ
Non sono considerate invenzioni brevettabili le semplici intuizioni oppure le idee prive di qualsiasi attuazione concreta. Ad esempio: la semplice dimostrazione che l’idrogeno è una fonte di energia è una scoperta non brevettabile, mentre l’applicazione di tale scoperta al fine della creazione di un motore che produca energia utilizzando l’idrogeno è brevettabile.

Non sono inoltre considerate brevettabili, ai sensi dell’art. 45 del CPI:

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici
  • i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale (pur essendo brevettabili i prodotti, le sostanze o le miscele di sostanze per l’attuazione di tali metodi)
  • i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali
  • i programmi per elaboratori (software) in quanto tali, protetti in Italia esclusivamente dal diritto d’autore (discorso a parte fanno le invenzioni implementate tramite computer; si veda “Brevetti e Software”)
  • le presentazioni di informazioni
  • le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti
  • le varietà vegetali iscritte nell’anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali

Inoltre, non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all’art. 81 quinquies, nello specifico:

  • il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l’integrità dell’uomo e dell’ambiente
  • i procedimenti di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, lo stadio di sviluppo dell’organismo donato e la finalità della clonazione
  • i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano
  • ogni utilizzazione di embrioni umani, incluse le linee di cellule staminali embrionali umane
  • i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali atti a provocare sofferenza su questi ultimi senza utilità sostanziale per l’essere umano o l’animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti
  • le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico

È altresì evidente che non possono essere oggetto di protezione da brevetto:

  • le creazioni estetiche
  • le invenzioni contrarie all’ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell’ambiente, e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione della biodiversità e alla prevenzione di gravi danni ambientali

DEPOSITO DI UNA DOMANDA DI BREVETTO

In Italia, come in molti Paesi, i brevetti sono concessi in base al principio cosiddetto “first to file”, che prevede che sia legittimo titolare colui che per primo procede al deposito della domanda. La tempestività del deposito è un fattore determinante per il riconoscimento della titolarità. Tuttavia, un deposito prematuro potrebbe rivelarsi controproducente poiché, una volta depositata la domanda di brevetto, non è più possibile apportare cambiamenti sostanziali alla descrizione originaria. L’Italia è membro della Convenzione di Unione di Parigi e pertanto, dal momento in cui il deposito della domanda è stato effettuato, sono previsti solo 12 mesi per godere del diritto di priorità in tutti i Paesi che hanno aderito a tale Convenzione. Rivendicare la priorità del deposito della domanda nazionale permette al richiedente di depositare entro un anno, per la stessa invenzione, una nuova domanda che richieda protezione anche all’estero mantenendo i benefici derivanti dalla data di deposito della prima domanda.

La domanda di brevetto rimane segreta per 18 mesi ed il richiedente ha la possibilità, in questo lasso di tempo, di effettuare il ritiro della stessa in caso non voglia dare seguito alla procedura di esame e intenda mantenere segreto il deposito effettuato.

Ai sensi del DPCM n. 272/2010 il termine previsto per la conclusione della procedura di Concessione dei brevetti per invenzione industriale è fissato in 180 giorni a decorrere dalla data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 30/2005.

Anche in caso di richiesta di ingresso in fase nazionale da PCT, il termine previsto per la conclusione della procedura di Concessione dei brevetti per invenzione industriale resta fissato in 180 gg, tenendo conto che l’UIBM avvia l’esame della domanda non prima dei 30 mesi dalla data di deposito della domanda PCT o della data di priorità, se rivendicata, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.M. del 13/11/2019.

MODALITA’ DEPOSITO

Il deposito può essere effettuato con le seguenti modalità:

  1. deposito on line direttamente al link https://servizionline.uibm.gov.it previa registrazione al sistema
  2. deposito cartaceo presso una qualsiasi Camera di Commercio accompagnato da apposito modulo disponibile al link sottoindicato
  3. spedizione mediante servizio di posta che ne attesti il ricevimento inviata a: Ministero delle Imprese e del Made in Italy, DGTPI - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

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Ultima modifica
Mar 26 Ago, 2025
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