Protesti
PROTESTI
Il Registro Informatico dei protesti è un registro pubblico nel quale sono pubblicati gli Elenchi dei protesti levati dai Pubblici Ufficiali abilitati.
I pubblici ufficiali levatori dei protesti, inviano alla Camera di Commercio elenchi mensili dei protesti per mancato pagamento dei vaglia cambiari, delle cambiali e degli assegni bancari, nonché quelli dei protesti per mancata accettazione delle tratte non accettate.
La Camera di Commercio provvede alla pubblicazione degli elenchi previo inserimento nel registro informatico, fatta eccezione per gli elenchi relativi alle tratte non accettate che servono solo a fini statistici.
La Camera di commercio è competente alla tenuta del Registro Informatico dei protesti per le province rientranti nella propria competenza territoriale, riceve le relative istanze di cancellazione, rilascia visure e certificazioni relative a tutto il territorio nazionale, anche finalizzate alle richieste di riabilitazione presso il Tribunale.
Le notizie del Registro sono conservate per cinque anni dalla data di iscrizione, oppure fino alla cancellazione su istanza di parte.
Funzioni della C.C.I.A.A. in materia di cancellazione dal registro informatico
I soggetti protestati nelle province di Taranto e Brindisi, possono presentare nelle sedi della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto le domande di cancellazione dal Registro Informatico dei protesti secondo la competenza provinciale dell’ufficiale levatore.
Per la cancellazione di protesti levati in altre province occorre rivolgersi alle rispettive Camere di Commercio.
La vigente normativa attribuisce al Dirigente Responsabile dell’Ufficio protesti della Camera di Commercio di Brindisi- Taranto la competenza a procedere alla cancellazione del protesto dal registro nei seguenti casi:
- quando il debitore dimostri di aver effettuato il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario unitamente agli interessi, alle spese per il protesto ed alle eventuali spese per il precetto ed il processo esecutivo entro 12 mesi dalla levata del protesto;
- quando l’interessato sia stato riabilitato dal Tribunale o anche con atto notarile di riabilitazione (nel caso di cambiali pagate dopo i 12 mesi dalla data di levata del protesto o nel caso di protesti relativi ad assegni purché siano stati pagati tutti i titoli protestati e sia trascorso un anno dalla data dell'ultimo protesto levato);
- per illegittima o erronea levata del protesto. In questo caso la domanda può essere presentata dal soggetto protestato, dall’Ufficiale Levatore, dall’Istituto di credito.
Cancellazione protesto per pagamento entro 12 mesi
È necessario presentare una domanda in bollo all'ufficio protesti.
Va allegato:
• titolo originale completo di atto di protesto, quietanzato dall’ufficiale levatore o dall’istituto di credito oppure con dichiarazione liberatoria di avvenuto pagamento da parte del creditore con allegata fotocopia documento di identità firmata.
Costo del servizio: Diritti di segreteria: € 8,00 a protesto - Bolli: € 16,00
Cancellazione protesto per riabilitazione
Prima di presentare la domanda di cancellazione alla Camera di Commercio è necessario ottenere la riabilitazione richiedendola al Tribunale di competenza.
E' poi necessario presentare una domanda in bollo all'ufficio protesti allegando il decreto di riabilitazione.
Costo del servizio: Diritti di segreteria: € 8,00 a protesto - Bolli: € 16,00
Cancellazione protesto per erroneità o illegittimità
È necessario presentare una domanda in bollo all'ufficio protesti.
Va allegata:
documentazione che prova l'erroneità o l'illegittimità della levata;
Costo del servizio: Diritti di segreteria: € 8,00 a protesto - Bolli: € 16,00
Tempi procedimentali:
La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal dirigente dell'ufficio protesti non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione di regolare istanza. Al provvedimento di cancellazione viene data esecuzione entro i cinque giorni successivi.
In caso di reiezione dell'istanza da parte del Dirigente o di mancata decisione sulla stessa nel termine previsto, l'interessato può ricorrere al Giudice di pace.
Procedura di richiesta:
Il soggetto protestato, utilizzando l’apposita modulistica prima del decorso dei cinque anni, deposita la domanda di cancellazione del protesto ovvero del proprio nominativo dal Registro informatico dei protesti, secondo le seguenti modalità:
- direttamente allo sportello
- tramite servizio postale
La presentazione dell’istanza allo sportello può avvenire anche tramite persona diversa dall'interessato purché sia compilata nel modello la delega e sottoscritta da delegante e delegato con copia dei documenti di identità di entrambi.
Cause di irricevibilità delle istanze di cancellazione protesti:
L'istanza di cancellazione è irricevibile quando:
- non è firmata dal debitore interessato e dall’eventuale presentatore;
- viene presentata per protesti levati al di fuori della circoscrizione di competenza della Camera di Commercio di Brindisi -Taranto.
- quando è priva dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio di Brindisi- Taranto.