Controlli a Richiesta in Contradittorio
Cosa sono
Il Decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy 21 aprile 2017, n. 93 ha affidato alle Camere di Commercio l’esecuzione dei controlli a richiesta. Sono controlli disciplinati dall’art. 5 comma 2 e devono essere svolti in contraddittorio a richiesta del titolare dello strumento o da soggetti interessati nella misurazione al fine di valutare l’idoneità dello strumento in servizio. Con apposito Regolamento si sono disciplinate le modalità di accesso al servizio, l’esecuzione e la tariffazione dei controlli a richiesta sugli strumenti di misura in servizio ed utilizzati per funzioni di misura legale, previsti agli articoli 3, co. 1 lett. b). La richiesta del controllo può essere inoltrata alla Camera di Commercio competente per territorio in riferimento all’ubicazione dello strumento. Sono sottoponibili a controllo in contraddittorio tutti gli strumenti di misura utilizzati per le seguenti finalità:
• motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico
• protezione dell'ambiente
• tutela dei consumatori
• imposizione di tasse e di diritti
• lealtà delle transazioni commerciali
Per titolare dello strumento si intende la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura.
Il soggetto richiedente dovrà provvedere a sostenere tutti i costi relativi al controllo da effettuare: spese per la gestione iniziale pratica e spese per lo svolgimento del controllo in base alla tipologia dello strumento. Il controllo metrologico dello strumento di misura è richiesto con le seguenti modalità:
- mediante PEC al seguente indirizzo: cameradicommercio@pec.brta.camcom.it
- mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: CCIAA Brindisi Taranto – viale Virgilio 152 – 74121 Taranto, con la seguente specificazione obbligatoria sul plico o nell’oggetto della comunicazione via PEC: Richiesta di controllo ex art. 5, co. 2, del DM 93/2017.
Il richiedente dovrà provvedere, inoltre, anche ai costi inerenti all’eventuale intervento dell’Organismo individuato, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.M. n. 93/2017, per l’esecuzione delle prove.
Per l’esecuzione del controllo in contraddittorio interverrà il personale camerale con le proprie attrezzature in dotazione, se idonee, o con l’ausilio di un Organismo di verifica. In data concordata verranno eseguite le prove in contraddittorio e successivamente l'ispettore dell'Ufficio metrico che presenzia e coordina le stesse, rilascerà una relazione con gli esiti del contraddittorio.
Per gli strumenti non verificabili sul posto d'installazione e che quindi dovranno essere rimossi (per esempio contatore energia elettrica, contatore gas, contatore del calore, contatore acqua), il personale dell'Ufficio Metrico concorderà una data con gli interessati e presenzierà alla rimozione dello strumento.
Il controllo in contraddittorio, in questo caso, sarà effettuato da un Organismo di verifica, ex art. 5 comma 3 D.M. n. 93/2017, su supervisione e coordinamento del personale camerale.