COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG)

L’art. 21 della legge 183/2010 ha modificato l’art. 57 del D. Lgs. 165/2001, istituendo il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

La direttiva del 04 Marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero delle Pari Opportunità e Ministero della Pubblica Amministrazione e l’innovazione – denominata “Linee Guida sulle modalità di funzionamento sul Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” esplicita che il CUG esercita compiti propositivi (tra cui la predisposizione di piani di azioni positive per favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro fra uomini e donne e, più in generale, condizioni di benessere lavorativo), consultivi e di verifica.

Il CUG ha il fine di assicurare il rispetto dei principi di parità e pari opportunità nella P.A. contribuendo, da un lato, a migliorare la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, dall’altro, a garantire l’assenza di qualunque forma di violenza, anche morale o psicologica, e di ogni altra forma di discriminazione. Il raggiungimento delle finalità del CUG si traduce quindi nel contribuire ad ottimizzare la produttività del lavoro e quindi l’efficienza dell’Ente, rispondendo ai principi di razionalizzazione, trasparenza e di benessere organizzativo. 

Nell’esercizio dei propri compiti il CUG opera in stretto contatto con il vertice dell’Amministrazione, avvalendosi delle risorse umane e strumentali che gli vengono messe a disposizione dallo stesso Ente. 

Stretta è quindi la collaborazione tra l’Amministrazione e il CUG nell’ambito della individuazione, realizzazione e monitoraggio delle azioni positive, nonché per un confronto utile sulla valutazione dei rischi e sulle condizioni di sicurezza sul lavoro. È quindi opportuno, in tale ottica, il concretizzarsi delle maggiori sinergie possibili tra le parti coinvolte, anche in collaborazione con l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

D.S.G. n. 63 del 03/03/2026 -Istituzione del “Comitato Unico di Garanzia” quadriennio 2025-2029

Regolamento per il funzionamento del CUG


Riferimenti normativi  

  1. L. 4 novembre 2010 n. 183 art. 21 (Istituzione del comitato Unico di Garanzia)  
  2. D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 57 (Pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni)  
  3. D.P.C.M. 4 marzo 2011 (Linee guida per il funzionamento dei CUG)  
  4. Direttiva DFP/DPO 26 giugno 2019  

  
Piani delle Azioni Positive

  1. Anno 2024 (Scheda 3.3 PIAO 2025-2027)
  2. Anno 2025 (Scheda 3.3 PIAO 2026-2028)

Relazioni annuali 

  1. Anno 2024
  2. Anno 2025

 

Ultima modifica
Mer 15 Lug, 2026